IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106 , recante «Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», e in particolare l' articolo 1 , che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi anche per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, individuando le relative procedure;
Visto l' articolo 8 della citata legge n. 106 del 2016 che individua i principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali deve essere esercitata la delega;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 , recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza» e successive modificazioni;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64 , concernente «Istituzione del servizio civile nazionale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 , recante «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell' articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106 »;
Visto l' articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106 , il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 dello stesso articolo, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dalla medesima legge, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018;
Sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ;
Considerato che le Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari non hanno espresso il parere entro il termine di cui all' articolo 1, comma 5, della legge 6 giugno 2016, n. 106 ;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Modifiche all' articolo 3 del decreto legislativo n. 40 del 2017
Modifiche all' articolo 4 del decreto legislativo n. 40 del 2017
Modifiche all' articolo 7 del decreto legislativo n. 40 del 2017
Modifiche all' articolo 8 del decreto legislativo n. 40 del 2017
Modifiche all' articolo 9 del decreto legislativo n. 40 del 2017
Modifiche all' articolo 10 del decreto legislativo n. 40 del 2017
Modifiche all' articolo 11 del decreto legislativo n. 40 del 2017
Modifiche all' articolo 15 del decreto legislativo n. 40 del 2017
Modifiche all' articolo 16 del decreto legislativo n. 40 del 2017
Modifiche all' articolo 24 del decreto legislativo n. 40 del 2017
Modifiche all' articolo 26 del decreto legislativo n. 40 del 2017 e adeguamenti conseguenti dell'ordinamento
Clausola di invarianza finanziaria
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 aprile 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Minniti, Ministro dell'interno
Pinotti, Ministro della difesa
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando