Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
Legge 8 novembre 1984, n. 750
  Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei veterinari cittadini degli stati membri della comunità economica europea.  
  Pubblicato in GU, n. 310 del 10/11/1984


  Vigente dal: 10/11/1984
  urn:nir:stato:legge:1984-11-08;750

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

hanno approvato;

il Presidente della Repubblica

promulga

la seguente legge:


   
  Art. 1    
  1.  Ai cittadini degli stati membri delle comunità europee, in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato alla presente legge è riconosciuto il titolo di veterinario ed è consentito l'esercizio dell'attività professionale di veterinario.
 
  2.  L'uso di tali titoli e delle relative abbreviazioni è consentito sia nella lingua dello stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformità alle corrispondenze dei titoli stessi enunciate nell'allegato.
 
  3.  In conformità delle direttive comunitarie, l'elenco di cui all'allegato alla presente legge è modificato con decreto del ministro della sanità di concerto con il ministro della pubblica istruzione.
 
 
  Art. 2    
  1.  Per l'esercizio dell'attività di veterinario, lo interessato deve presentare al ministero della sanità istanza in carta da bollo corredata dai seguenti documenti:
   a) uno dei titoli previsti dall'allegato, in originale o in copia autenticata;
   b) certificato di buona condotta, ovvero certificato di moralità e di onorabilità, o equipollente, rilasciato dalla competente autorità dello stato di origine o di provenienza e, qualora detto stato ai fini dell'esercizio della libera professione non richieda tale certificato, un estratto del casellario giudiziario ovvero, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità dello stato stesso.
 
  2.  La documentazione di cui alla predetta lettera b)  deve essere in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.
 
 
  Art. 3    
  1.  Il ministero della sanità, d'intesa con il ministero della pubblica istruzione, entro due mesi dalla data di ricezione della domanda, accerta la regolarità della domanda stessa e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione allo ordine dei veterinari della provincia nel cui albo l'interessato intende chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione al medesimo.
 
  2.  Il ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, svolge, tramite il ministero degli affari esteri, i necessari accertamenti presso la competente autorità dello stato di origine o di provenienza e chiede conferma della autenticità degli stessi nonché dell'osservanza, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive cee.
 
  3.  Nel caso in cui il ministero della sanità venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionale che possono influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, chiede informazioni, tramite il ministero degli affari esteri, alla competente autorità dello stato di origine o di provenienza.
 
  4.  Per il periodo di tempo necessario ad acquisire tali informazioni il termine di cui al primo comma  è sospeso.
 
  5.  La sospensione non può eccedere i tre mesi. la procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.
 
  6.  Le informazioni sono coperte dal segreto. il rigetto dell'istanza da parte del ministero della sanità deve essere motivato.
 
  7.  L'ordine dei veterinari, nel termine di un mese dalla ricezione della domanda, corredata dalla documentazione, inviata dal ministero, adempie alla procedura per l'iscrizione all'albo stabilita dalle vigenti leggi.
 
  8.  Il cittadino di altri stati membri delle comunità che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i veterinari italiani.
 
 
  Art. 4    
  1.  Per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni ai veterinari di cui all' articolo 1  , si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 13 settembre 1946, n. 233 , sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del presidente della repubblica 5 aprile 1950, n. 221  , e successive modificazioni.
 
 
  Art. 5    
  1.  Il ministero della sanità comunica, tramite il ministero degli affari esteri, allo stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari adottate ai sensi dell' articolo 4  , nonché quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione.
 
  2.  A tal fine l'ordine dei veterinari dà comunicazione al ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale. Le informazioni sono coperte dal segreto.
 
 
  Art. 6    
  1.  Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche ai veterinari che intendono svolgere la loro attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.
 
  2.  L'istituzione dei rapporti di lavoro tra i veterinari cittadini di stati membri delle comunità europee e le strutture sanitarie pubbliche è ammessa secondo la normativa fissata dall' del decreto del presidente della repubblica 20 dicembre 1979, n. 761  .
 
 
  Art. 7    
  1.  Icittadini degli altri stati membri delle comunità europee sono ammessi alla prestazione di servizi veterinari nel territorio dello stato italiano senza essere tenuti alla iscrizione nell'albo professionale.
 
  2.  Essi devono tuttavia presentare al ministero della sanità:
   a) dichiarazione dalla quale risulti la natura della prestazione che l'interessato intende effettuare ed il luogo dell'esecuzione della stessa;
   b) certificato della competente autorità dello stato di origine o di provenienza da cui risulti che l'interessato esercita legalmente la specifica attività o professione in detto stato;
   c) certificato attestante che l'interessato è in possesso del diploma, certificato o altro titolo di cui all'allegato richiesto per la prestazione di servizi.
 
  3.  In caso di urgenza, la dichiarazione, unitamente alla documentazione suindicata, può essere presentata successivamente all'effettuazione della prestazione, entro il termine di quindici giorni.
 
  4.  La documentazione prevista nei commi precedenti deve essere di data non anteriore a dodici mesi da quella di presentazione.
 
  5.  Il ministero della sanità dà comunicazione delle prestazioni di servizio all'ordine dei veterinari della provincia interessata.
 
 
  Art. 8    
  1.  Il cittadino degli altri stati membri, nell'esercizio dell'attività di cui al precedente articolo, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i veterinari cittadini italiani.
 
  2.  Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da veterinari cittadini italiani, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'albo professionale, l'ordine dei veterinari competente per territorio comunica immediatamente i fatti al ministero della sanità che, con decreto motivato, proibisce al veterinario cittadino degli altri stati membri di effettuare ulteriori prestazioni.
 
  3.  Del provvedimento è data tempestiva comunicazione all'autorità competente dello stato d'origine o di provenienza, tramite il ministero degli affari esteri.
 
 
  Art. 9    
  1.  I veterinari cittadini italiani che si trasferiscono in uno dei paesi membri delle comunità europee possono, a domanda, conservare l'iscrizione nell'ordine provinciale italiano di appartenenza ovvero chiedere l'iscrizione nell'albo dell'ordine dei veterinari di roma.
 
 
  Art. 10    
  1.  Aai fini dell'esercizio della professione di veterinario in altri paesi delle comunità europee da parte di veterinari cittadini italiani sono necessari i seguenti certificati:
   a) certificato comprovante il possesso dei diplomi di cui allo allegato rilasciati dalle autorità competenti;
   b) certificato di buona condotta;
   c) certificato d'iscrizione all'albo rilasciato dall'ordine dei veterinari della provincia nella quale il veterinario è iscritto;
   d) per i veterinari cittadini italiani che si trovano nelle condizioni previste dal successivo , è altresì necessario un attestato rilasciato dal ministero della sanità comprovante l'effettivo esercizio della professione per il periodo indicato nel predetto articolo.
 
 
  Art. 11    
  1.  Le autorità che hanno rilasciato i certificati presentati dal cittadino per essere ammesso alla professione di veterinario in un altro stato membro delle comunità europee, sono tenute a confermare l'autenticità; il rettore della università conferma l'autenticità dei certificati e dei diplomi di laurea e di abilitazione all'esercizio professionale.
 
  2.  Il Ministero della sanità, tramite il Ministero degli affari esteri, provvede a fornire nel più breve tempo e comunque non oltre tre mesi, le informazioni circa fatti gravi e specifici concernenti il cittadino, facendo conoscere le conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati e i documenti rilasciati dalle autorità nazionali.
 
  3.  A tale fine gli ordini dei veterinari danno comunicazione al ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.
 
 
  Art. 12    
  1.  I documenti richiesti dalla presente legge se redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dalle autorità diplomatiche o consolari del paese in cui il documento è stato fatto ovvero da un traduttore ufficiale.
 
 
  Art. 13    
  1.  I veterinari cittadini degli stati membri in possesso di diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati dagli stati di origine o di provenienza che accertano una formazione, iniziata anteriormente al 23 dicembre 1978 anche se ultimata in epoca successiva, non rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per la professione di veterinario, devono presentare, ai fini del riconoscimento del titolo di veterinario e per l'esercizio della relativa professione, un attestato, rilasciato dalle competenti autorità, comprovante che essi hanno effettivamente svolto la specifica professione e attività per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque che precedono il rilascio dello attestato.
 
 
  Art. 14    
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana.
 

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
 

Data a Roma, addì 8 novembre 1984

Pertini

Craxi Visto, il guardasigilli: Martinazzoli

Visto, il guardasigilli: Martinazzoli



ALLEGATI:  
- Allegato A   -

 

Diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario:

a) in Germania:

1) "zeugnis uber die tierarztliche staatsprufung"

(certificato dell'esame di stato veterinario) rilasciato dalle autorità competenti;

2) gli attestati delle autorità competenti della repubblica federale di germania che certificano l'equipollenza dei titoli di formazione rilasciati dopo l'8 maggio 1945 dalle autorità competenti della repubblica democratica tedesca rispetto al titolo di cui al punto 1);

b) in Belgio:

"diplome legal de docteur en medicine veterinairewettelijk diploma van doctor in de veeartsenijkunde" (diploma legale di dottore in medicina veterinaria) rilasciato dalle università statali, dalla commissione centrale o dalle commissioni statali dell'insegnamento universitario;

c) in Danimarca:

"bevis for bestaet kandidateksamen i veterinaervidenskas" (candidato medico veterinario) (il certificato che attesta il superamento dell'esame di candidato di medico-veterinario) rilasciato dalla "kongelige veterinaer og landsohojskole";

d) in Francia:

il diploma di "docteur-veterinaire d'etat";

e) in Irlanda:

1) il diploma di "bachelor in/of veterinary medicine (mvb)";

2) "the diploma of membership of the royal college of veterinary surgeon (mrcvs)" conseguito in seguito ad un esame dopo un ciclo completo di studi effettuato in una scuola di veterinaria in irlanda;

f) in Italia:

il diploma di laurea di dottore in medicina veterinaria accompagnato dal diploma di abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria rilasciato dal ministero della pubblica istruzione sulla base dei risultati dell'apposita commissione per l'esame di stato;

g) nel Lussemburgo:

1) "le diplome d'etat de docteur en medicine veterinaire" (il diploma di stato in veterinaria) rilasciato dalla commissione statale di esame e autenticato dal ministro della educazione nazionale;

2) i diplomi che conferiscono un grado di insegnamento superiore in medicina veterinaria rilasciati in uno dei paesi della comunità e che danno accesso al tirocinio senza dare accesso alla professione, che hanno ottenuto la omologazione dal ministro dell'educazione nazionale conformemente alla legge del 18 giugno 1969  sull'insegnamento superiore e l'omologazione dei titoli e gradi di insegnamento superiore stranieri accompagnati dal certificato di tirocinio vistato dal ministro della pubblica sanità;

h) nei Paesi Bassi:

"het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskunding examen" (certificato che attesta il superamento dell'esame di veterinario);

i) nel Regno Unito:

the degrees (i diplomi):

"bachelor of veterinary science (bvsc)";

"bachelor of veterinary medicine (vet. mb o bvet.

med.)";

"bachelor of veterinary medicine and surgery (bvms)";

"the diploma of membership of the royal college of veterinary surgeons (mrcvs)", conseguito mediante esame al termine di un corso completo di studi in una scuola veterinaria del regno unito;

l) in Grecia: