Art. 1.
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio
1.
Ai sensi dell'
articolo 4, comma 4
e dell'
articolo 5, comma 3
,del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
, e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per
[visite, affari, turismo e studio]
[1]
[missione, gara sportiva, visita, affari, turismo e studio]
[3]
missione, gara sportiva, visita, affari, turismo, ricerca scientifica e studio
[4]
[2]
non e' richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 4, comma 2,
del medesimo testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno e' quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
2.
Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalita'stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
3.
In caso di inosservanza degli obblighi di cui al
comma 2
, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso ai sensi dell'
articolo 13
del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al
comma 2
, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso.