E' stato pubblicato suulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio scorso il D.P.R. 9 dicembre 1999, n. 535 , recante il Regolamento indicato in oggetto, con cui sono stati individuati i compiti del Comitato per i minori stranieri alla luce delle disposizioni dell' art. 33 del testo Unico sull'Immigrazione , come modificato dal D.L.vo 13 aprile 1999, n. 113 .
I suddetti compiti, puntualmente indicati nell' art. 2 , sono prioritamente rivolti a tutelare i diritti dei minori presenti non accompagnati e dei minori accolti in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificati con legge 27 maggio 1991, n. 176 .
Per ciò che concerne i minori presenti non accompagnati - la cui nozione è indicata nell' art. 1, comma 2 , a cui si rimanda - specifiche norme sono dettate nel capo III (artt. 5-7).
In particolare, l' art. 5 prevede che i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul terriotrio dello Stato di un minore straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia - corredata di tuutte le informazioni disponibili relative alle generalità, alle condizioni fisiche, ai mezzi di sostentamento ed al luogo di provvisoria dimora del minore - al Comitato, con mezzi idonei a garantire la riservatezza.
Si richiama l'attenzione sul fatto che la segnalazione al Comitato non esime dall'analogo obbligo nei confronti di altri ufficio o enti, eventualmente disposto dalla legge ad altri fini.
Al minore non accompagnato è attribuito un permesso di soggiorno temporaneo, in conformatità alle previsioni dell' art. 28, comma 1, lett. a) del D.P.R. 394/99 , allo stesso è garantita l'assistenza necessaria fino al ricongiungimento coi propri familiari o al riaffidamento alle autorità responsabili del paese d'ordigine. A tal fine, il Comitato dispone il rimpatrio assistito alle condizioni previste dall' art. 7 .
Si richiamano, di seguito, gli aspetti salienti inerenti l'ingresso e il soggiorno dei predetti minori.
I proponenti pubblici o privati che intendano avviare le predette iniziative presentano domanda al Comitato che da il proprio nulla-osta sulla base delle informazioni sulla affidabilità del proponente, richieste al Sindaco o alla Prefettura. Qualora richieste, le Questure continueranno ad espletare l'accertamento di affidabilità nei confronti dei nuclei familiari in cui saranno inseriti i minori secondo le modalità indicate nella circolare n. 559/443/217416/15/16/1 del 25.3.1998.
Dell'avvenuto ingresso i proponenti devono dare comunicazione per iscritto al Comitato, entro cinque giorni. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata successivamente all'uscita. A tali fini, si richiama l'attenzione degli Uffici di polizia di frontiera sulla necessità dell'apposizione del timbro di controllo sulla documentazione di viaggio.
Per ciò che attiene al soggiorno, l' art. 9 dispone che la durata totale dello stesso non può superare i novanta giorni continuativi o frutto della somma di più periodi, riferiti alle permanenze nell'anno solare, tuttavia il Comitato può eventualmente proporre l'estensione fino ad un massimo di centocinquanta giorni, in relazione a progetti che comprendano periodi di attività scolastica o a casi di forza maggiore. In questi casi, le Questure, tempestivamente notiziate, possono procedere al rinnovo o alla proroga entro i termini sopra indicati per gli accompagnatori e i minori ultraquattordicenni.
Si fa riserva di fornire ulteriori direttive anche in considerazione delle determinazioni che saranno assunte al riguardo dal Comitato per i minori stranieri.
IL CAPO DELLA POLIZIA