IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italia», ivi, in particolare, gli articoli 5, comma 2-ter e 14-bis, come modificati dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 , recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento di attuazione del Testo unico in materia di immigrazione;
Visto il regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi, come modificato dal successivo regolamento (CE) n. 380/2008 del 18 aprile 2008 , recante «Modello uniforme per i permessi di soggiorno nell'Unione europea»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e innovazione, del 3 agosto 2004, recante «Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno»;
Visto l' art. 7-vicies ter, lettera b), del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito, con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 , che prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2006, il rilascio del permesso di soggiorno elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002;
Visto l' art. 7-vicies quater del citato decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43/2005 che, tra l'altro:
- pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento, nonche' per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi;
- prevede che l'importo e le modalita' di riscossione dei documenti elettronici siano determinati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell'interno;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, del 6 ottobre 2011 concernente il contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno;
Visto il decreto 23 luglio 2013 del Ministero dell'interno recante le regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno;
Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 settembre 2015 C-309/14;
Vista la lettera della Commissione europea - Direzione generale migrazione e affari interni - del 9 novembre 2015, con la quale viene richiesto di comunicare le misure atte a conformarsi alla citata sentenza della Corte di giustizia;
Vista la procedura di infrazione 2014/4253;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II-quater, n. 6095/2016 con la quale e' stato annullato il decreto ministeriale 6 ottobre 2011 «limitatamente ai seguenti articoli (in quanto esplicitano e/o presuppongono direttamente la rilevata radicale illegittimita' dell'istituzione del contributo): art. 1, comma 1 ; art. 2 , commi 1 e 2, nella sola parte in cui si riferiscono al contributo di cui al precedente art. 1 ; art. 3 »;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato del 26 ottobre 2016 n. 4487 che, nel confermare la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II-quater, n. 6095/2016, ha, tra l'altro, stabilito che: «f) nel caso di specie, deve essere disapplicata, per effetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 settembre 2015, in C-309/14, la disposizione del comma 2-ter dell'art. 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998 , nella misura in cui fissa gli importi dei contributi richiesti per tutti i permessi di soggiorno da un minimo di E 80,00 ad un massimo di E 200,00, in quanto costituenti nel loro complesso un ostacolo, per il loro importo eccessivamente elevato, ai diritti conferiti ai cittadini stranieri richiedenti i permessi UE di lungo soggiorno, con conseguente illegittimita' del decreto ministeriale qui impugnato, nelle parti gia' annullate dal T.a.r.»; «21.1. In ottemperanza della presente decisione e previa disapplicazione, nei limiti sopra esplicati, del comma 2-ter dell'art. 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998 , alla luce di quanto stabilito dalla Corte di giustizia, le Amministrazioni competenti ridetermineranno l'importo dei contributi, nell'esercizio della loro discrezionalita', in modo tale che la loro equilibrata e proporzionale riparametrazione non costituisca un ostacolo all'esercizio dei diritti riconosciuti dalla direttiva n. 2003/109/CE »;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, dell'11 ottobre 2016, n. 11727;
Considerata la necessita' di adeguare la disciplina a quanto previsto dall' art. 1, comma 1, decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253 ;
Considerato che, conseguentemente, e' necessario riformare il citato decreto interministeriale del 6 ottobre 2011;
Ritenuto di dover rideterminare la misura del contributo previsto dall' art. 5, comma 2-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di eta' superiore ad anni diciotto, tenuto conto dei costi di istruttoria e di integrazione degli stranieri;
Decreta:
Roma, 5 maggio 2017
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Il Ministro dell'interno Minniti