Regione Toscana
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MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 27 aprile 2015
  Modalità di presentazione delle domande di contributo, da parte degli enti locali, per i servizi finalizzati all'accoglienza nella rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di minori stranieri non accompagnati.  
  Pubblicato in GU, n. 118 del 23/05/2015


 
  urn:nir:ministero.interno:decreto:2015-04-27;nir-1

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l' art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  ;

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184  , e successive modifiche introdotte dalla legge 28 marzo 2001, n. 149  , sulla «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85  , recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2003;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140  , recante «Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri» e in particolare l' art. 13, comma 4  , che prevede che con decreto del Ministro dell'interno «si provvede all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario di cui all'art. 1-sexies, comma 3, lettera a), del decreto-legge con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 140», e che «con lo stesso decreto si provvede a fissare un termine per la presentazione delle domande di contributo» da parte degli Enti Locali per la partecipazione alla ripartizione del Fondo;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2013, adottato ai sensi del citato art. 1-sexies, comma 2, per la presentazione delle domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA) per il triennio 2014-2016;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  e successive modifiche di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25  e successive modifiche di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;

Vista la legge n. 190 del 23 dicembre 2014  , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014;

Vista l'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 con cui si approva il Piano Operativo nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati;

Visto l'avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Assistenza emergenziale «Miglioramento della capacitàdel territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati», adottato con decreto prot. n. 11934 del 23 dicembre 2014 dal Ministero dell'interno, nella persona del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

Vista la graduatoria dei progetti, presentati a seguito del citato avviso pubblico e ammessi al finanziamento, approvata e pubblicata in data 12 marzo 2015;

Ritenuta la necessità di aumentare in maniera congrua i posti nella rete SPRAR specificamente dedicati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

Sentita la Conferenza unificata, di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  , nella seduta del 25 marzo 2015;

Decreta:


   
  Art. 1 

Definizioni

 
  1.  Ai fini del presente decreto, in conformità al decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85  , al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  , di seguito nominato «decreto qualifiche» e al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25  , di seguito nominato «decreto procedure», si intende per:
   a) «minori stranieri non accompagnati» - MSNA: «i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri»;
   b) «domanda di protezione internazionale»: la domanda di protezione presentata secondo le modalità previste dal «decreto procedure» diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
   c) «richiedente protezione internazionale»: il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia chiesto di essere ammesso ad una forma di protezione internazionale;
   d) «status di rifugiato»: la protezione internazionale riconosciuta al cittadino straniero ai sensi dell'art. 11 del «decreto qualifiche»;
   e) «protezione sussidiaria»: la protezione internazionale riconosciuta al cittadino straniero ai sensi dell'art. 17 del «decreto qualifiche»;
   f)  «protezione umanitaria»: la protezione di cui all'art. 32 del «decreto procedure» concessa al cittadino di un paese terzo che si trovi in oggettive e gravi condizioni personali che non consentono l'allontanamento e a cui, qualora non venga accolta la domanda di protezione internazionale, viene rilasciato dal questore un permesso di soggiorno ai sensi dell' art. 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  ;
   g)  «Fondo»: il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo istituito con l' art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  ;
   h) «Capo Dipartimento»: il Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno;
   i) «Direttore Centrale»: il Direttore della Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'interno;
   l) «Direzione Centrale»: la Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'interno;
   m) «SPRAR»: Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
   n) «Servizio Centrale»: Servizio Centrale dello SPRAR;
   o) «Enti Locali»: Enti Locali, anche eventualmente associati, le loro unioni o consorzi, che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, anche richiedenti/titolari di protezione internazionale e beneficiari di protezione umanitaria, che presentano i progetti;
   p) «legale rappresentante»: sia il soggetto legalmente preposto alla rappresentanza legale dell'Ente Locale (Capofila e/o Partner) (es. Sindaco) sia il Soggetto eventualmente delegato alla sottoscrizione da parte di quest'ultimo (es. dirigente o funzionario delegato dal Sindaco);
   q) «Soggetto proponente»: Ente Locale in forma singola o associata che presenta la domanda di contributo;
   r) «Capofila»: in caso di Soggetto Proponente Associato, e' il soggetto che risponde per la realizzazione dell'intero progetto presentato;
   s) «Partner»: e' l'Ente Locale diverso dal Soggetto proponente, coinvolto nella realizzazione del progetto;
   t) «Ente Attuatore»: soggetto terzo individuato dall'Ente Locale per l'esecuzione di uno o più servizi del progetto.
 
 
  Art. 2 

Soggetti proponenti e condizioni di partecipazione

 
  1.  Sono ammessi a presentare proposte progettuali a valere sul presente decreto gli Enti Locali, come definiti dal decreto legislativo n. 267/2000  e successive modifiche ed integrazioni, singolarmente ovvero in associazione formalmente costituita.
 
  2.  In caso di progetto presentato da un Soggetto Proponente Associato deve essere individuato un «Capofila» che risponde, come unico interlocutore dell'Amministrazione, per la realizzazione dell'intero progetto.
 
  3.  Gli Enti Locali proponenti, nel rispetto di quanto stabilito dal presente decreto, dalle «Linee Guida» e dalla normativa vigente in materia, possono procedere all'affidamento ad un Soggetto terzo dell'esecuzione di uno o più servizi specifici del progetto.
 
  4.  Ciascun Soggetto proponente può individuare uno o più Enti Attuatori indicandoli all'interno dell'apposita sezione prevista al punto 8 dell'Allegato B - Modello di domanda di contributo.
 
 
  Art. 3 

Oggetto del decreto

 
  1.  Gli Enti Locali proponenti, nella domanda di contributo, si impegnano, nel superiore interesse dei minori, ad attivare servizi finalizzati all'accoglienza in favore dei MSNA e, in particolare, sulla base delle «Linee Guida» (Allegato A), a garantire:
   a) il rispetto dei diritti di cui e' portatore il minore straniero non accompagnato secondo la normativa nazionale e internazionale vigente;
   b) l'avvio graduale del minore verso l'autonomia e l'inclusione nel tessuto sociale del territorio.
 
  2.  L'Ente Locale proponente, in base alle proprie prerogative e ferme restando le responsabilità degli altri attori istituzionali del territorio a vario titolo coinvolti, dovrà prevedere interventi articolati nel periodo di accoglienza per raggiungere i seguenti obiettivi, riportati nelle «Linee Guida»: collocamento in luogo sicuro del minore, sia in strutture autorizzate, sia presso famiglie selezionate, secondo la normativa vigente, tenendo conto, in modo particolare dell'età e del paese di provenienza del minore; supporto di mediatori linguistico-culturali; iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale; assistenza socio-psicologica, sanitaria e orientamento legale; verifica della presenza di parenti, connazionali o persone disponibili, idonee secondo la normativa vigente, ad una eventuale presa in carico del minore; apertura della tutela; regolarizzazione dello status giuridico e della presenza sul territorio; insegnamento di base della lingua italiana; inserimento scolastico e professionale e attivazione di servizi a sostegno dell'integrazione socio-lavorativa del minore; definizione di un progetto socio-educativo individualizzato per ciascun minore che sarà formulato tenendo sempre presenti le sue aspettative e competenze, il suo progetto migratorio, oltre ad essere preferibilmente condiviso anche dal tutore e aggiornato durante l'intero periodo di accoglienza; forme di raccordo con gli interventi realizzati nell'ambito dell'Avviso pubblico «Miglioramento della capacità del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati» finanziato a valere sul Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020 - Assistenza emergenziale.
 
  3.  Le proposte progettuali finanziate dovranno altresì prevedere modalità di confronto e di collaborazione con prefetture, questure, forze dell'ordine, tribunali per i minorenni, giudici tutelari, ASL, agenzie educative, nonché con comunità di accoglienza, famiglie affidatarie, comunità straniere, centri di formazione professionale, agenzie per l'impiego, associazioni di promozione sociale e di volontariato (sport, cultura, etc.) ed ogni altro attore potenzialmente coinvolto.
 
 
  Art. 4 

Capacità ricettiva, durata degli interventi e contributi

 
  1.  Il Capo Dipartimento, con apposito provvedimento, stabilisce la capacità ricettiva dello SPRAR in un numero non inferiore a 1000 posti di accoglienza relativi ai MSNA anche richiedenti/titolari di protezione internazionale.
 
  2.  Le proposte progettuali dovranno prevedere la realizzazione, fino al 31 dicembre 2016, degli interventi di cui all' art. 3, comma 2  .
 
  3.  Il contributo per l'accoglienza e' previsto per un importo massimo pari a euro 45 pro/die pro/capite, incrementato di un massimo del 20 per cento per le spese per l'integrazione e spese generali, così come previsto dal piano finanziario preventivo.
 
  4.  L'Ente Locale contribuisce, a titolo di cofinanziamento, in misura non inferiore al 20 per cento del costo complessivo della singola proposta progettuale così come indicato nel piano finanziario di cui all'allegato «C».
 
 
  Art. 5 

Presentazione della domanda

 
  1.  Accedono alla ripartizione delle disponibilità del Fondo, riservate al sostegno finanziario dei servizi di cui all' art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito con modificazioni dalla legge n. 39/1990  , gli Enti Locali, che, nel superiore interesse dei minori, si impegnano a garantire i servizi indicati nelle «Linee Guida».
 
  2.  Per accedere alla ripartizione del Fondo, gli Enti Locali presentano, in carta libera, domanda di contributo sottoscritta dal rappresentante dell'Ente Locale, utilizzando esclusivamente gli appositi modelli «B», «B1», «B2», «C» e «C1» allegati al presente decreto, di cui all' art. 17  .
 
  3.  Gli Enti Locali devono inoltre produrre i seguenti documenti:
   a) copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante dell'Ente Locale che ha presentato la domanda o di un suo delegato;
   b) lettere di adesione di Enti Locali che offrono servizi a favore del progetto o sul cui territorio insistono le strutture di accoglienza;
   c) dichiarazione di impegno dell'Ente Locale di avvalersi di uno o più Enti Attuatori con pluriennale, consecutiva esperienza nella presa in carico di MSNA anche richiedenti/titolari di protezione internazionale comprovata da attività e servizi in essere al momento della presentazione della domanda (nei casi in cui l'Ente Locale intenda avvalersi di Ente Attuatore);
   d) autorizzazione e/o accreditamento della struttura di accoglienza per i minori come previsto dalla normativa regionale e nazionale, laddove non sussista ancora un recepimento regionale del decreto ministeriale n. 308/2001.
 
  4.  E' ammissibile una sola domanda di contributo per ogni Ente Locale anche se presentata in forma associata.
 
  5.  Le domande, in duplice copia, devono essere consegnate a mano o inviate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero dell'interno - Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per i servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, Piazza del Viminale s.n.c. - 00184 Roma, entro le ore 16,00 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 
  Art. 6 

Cause di inammissibilità e di esclusione

 
  1.  Sono inammissibili le domande:
   a)  presentate da soggetti in forma singola od associata, diversi da quelli legittimati così come individuati al precedente art. 2  ;
   b)  pervenute oltre il termine di cui al precedente art. 5  ultimo comma;
   c) non corredate dal piano finanziario redatto secondo lo schema di cui all'allegato «C»;
   d) redatte su formulari non conformi ai modelli allegati al presente decreto e/o privi della firma del legale rappresentante;
   e) prive, in caso di delega, di un valido atto di delega sottoscritto dal Soggetto delegante e dal Soggetto delegato o recanti atti di delega validi, ma non accompagnati dalla copia di un documento di identità valido del Soggetto delegante e del Soggetto delegato;
   f)  che prevedano una durata diversa da quella indicata all' art. 4, comma 2  ;
   g)  presentate secondo modalità difformi da quanto indicato all' art. 5  del presente decreto;
   h) prive del/dei documento/i di identità di cui all'art. 5, comma 3, lettera A.
 
  2.  Nel caso di presentazione di più domande da parte del medesimo Ente Locale e' ammissibile quella pervenuta per prima secondo i tempi e le modalità stabilite dal precedente art. 5  .
 
  3.  Sono escluse le domande:
   a)  che non prevedono gli interventi indicati all' art. 3, comma 2  del presente decreto e nelle «Linee Guida»;
   b)  prive di uno o più documenti o delle dichiarazioni richiesti dall' art. 5, comma 3  , lettere b), c) e d);
   c) prive in generale, delle informazioni e/o dei documenti richiesti obbligatoriamente dal presente decreto;
   d) prive della dichiarazione di impegno a destinare alla rete nazionale dello SPRAR una percentuale minima del 70 per cento dei posti complessivi indicati nella proposta progettuale;
   e)  per le quali la Commissione ai sensi del successivo comma 4  , abbia richiesto una integrazione documentale e l'Ente Locale non vi abbia provveduto nei termini fissati.
 
  4.  In presenza di vizi documentali non sostanziali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'Ente Locale chiarimento e/o integrazioni.
 
  5.  In tali ipotesi l'Amministrazione assegna un termine perentorio entro il quale, pena l'esclusione, l'Ente Locale deve far pervenire i chiarimenti o le integrazione richieste. In caso di mancata risposta, da parte del proponente, entro il termine perentorio concesso, la domanda si considererà esclusa.
 
 
  Art. 7 

Capacità ricettiva dei singoli servizi di accoglienza

 
  1.  Gli Enti Locali che presentano domanda di contributo debbono destinare allo SPRAR una percentuale minima del 70 per cento dei posti complessivi indicati nella proposta progettuale.
 
  2.  All'assegnazione di tali posti provvede direttamente la Direzione Centrale tramite il Servizio Centrale, anche nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 140/2005  relativamente ai minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale.
 
  3.  La capacità ricettiva complessiva dei servizi di accoglienza non deve essere inferiore a 6 posti ne' superiore a 70:
   a) fino ad un massimo di dieci posti di accoglienza per gli Enti Locali, singoli o consorziati, con popolazione complessiva fino a 5.000 abitanti;
   b) fino ad un massimo di venti posti per i servizi di accoglienza per gli Enti Locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 5.001 e 15.000 abitanti;
   c) fino ad un massimo di trenta posti di accoglienza per gli Enti Locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 15.001 e 50.000 abitanti;
   d) fino ad un massimo di quaranta posti di accoglienza per gli Enti Locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 50.001 e 200.000 abitanti;
   e) fino ad un massimo di cinquanta posti di accoglienza per gli Enti Locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 200.001 e 500.000 abitanti;
   f) fino ad un massimo di settanta posti di accoglienza per gli Enti Locali, singoli o consorziati, con una popolazione superiore a 500.001 abitanti.
 
  4.  Nel caso in cui la domanda di contributo e' presentata da Enti Locali in forma associata, il numero degli abitanti va calcolato in base alla popolazione dei soli comuni nel cui territorio sorgono le strutture di accoglienza.
 
  5.  Le strutture adibite all'accoglienza dei minori dovranno essere autorizzate/accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale di settore.
 
 
  Art. 8 

Capacità ricettiva dei singoli servizi di accoglienza aggiuntivi

 
  1.  L'Ente Locale che presenta domanda di contributo ha facoltà di garantire, nel corso del periodo di vigenza del presente decreto e su richiesta della Direzione Centrale per il tramite del Servizio Centrale, l'attivazione di una percentuale di posti aggiuntivi pari ad un minimo del 20 per cento a un massimo del 50 per cento del numero di posti effettivamente finanziati.
 
  2.  Nel caso in cui l'Ente Locale nella presentazione della domanda di contributo si impegni ad attivare i posti aggiuntivi ai sensi del comma 1  , tale attivazione ha carattere obbligatorio.
 
  3.   
Per i posti aggiuntivi non e' richiesto alcun cofinanziamento all'Ente Locale. Non e' necessario, inoltre, indicare nella domanda di contributo, le strutture da destinare all'attivazione dei posti aggiuntivi, fermo restando la conformià delle stesse a quanto previsto dalle «  
Linee Guida
» e dalle normative vigenti.
 
  4.  A partire dalla ricezione della richiesta di attivazione dei posti aggiuntivi, gli Enti Locali sono tenuti ad attivarli entro i successivi 15 giorni lavorativi.
 
  5.  Per ogni posto aggiuntivo attivato viene riconosciuto un contributo pro die/pro capite pari ad euro 45.
 
 
  Art. 9 

Costi inammissibili

 
  1.  Non sono ammissibili i costi:
   a) per l'acquisto di immobili o relativi al pagamento di eventuali mutui accesi per l'acquisto degli stessi;
   b) di adeguamento delle strutture da adibire all'accoglienza.
 
 
  Art. 10 

Commissione di valutazione delle domande di contributo

 
  1.  Ai fini della selezione delle domande di cui all' art. 5  , con provvedimento del Capo Dipartimento, e' istituita una Commissione di valutazione composta dal Direttore Centrale, che la presiede, o da un suo delegato, da un dirigente della carriera prefettizia in servizio presso la Direzione Centrale e da un dirigente di II fascia, dal responsabile della Struttura di missione per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati o da un suo delegato, da un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione delle Province d'Italia (UPI). Compongono, inoltre, la Commissione un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati(ACNUR) ed un rappresentante delle Regioni. La segreteria della Commissione e' assicurata da un funzionario in servizio presso la Direzione Centrale.
 
  2.  Per le attività connesse alla valutazione dei progetti, la Commissione si avvale del supporto tecnico del Servizio Centrale.
 
  3.  La partecipazione alla Commissione non comporta compensi o rimborsi.
 
  4.  La Commissione di valutazione e' validamente costituita con la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
 
  5.  Al fine di garantire la più ampia distribuzione dei servizi di accoglienza sul territorio, l'Amministrazione può chiedere all'Ente Locale una riduzione dei posti in accoglienza rispetto a quelli offerti nella domanda di partecipazione al bando. In tal caso, l'Ente Locale che accoglie la richiesta rimodula in maniera conseguente il progetto ed il relativo piano finanziario e fornisce alla Commissione i chiarimenti o le integrazioni richieste.
 
  6.  All'esito dell'esame delle domande, la Commissione assegna ai singoli progetti i punteggi secondo le modalità stabilite dall' art. 11  , forma ed approva la graduatoria degli Enti Locali ammessi al contributo.
 
  7.  La graduatoria finale degli Enti Locali ammessi al contributo verrà pubblicata sul sito del Ministero dell'interno e del Servizio Centrale, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
 
  8.  Dell'assegnazione del contributo e' data altresì comunicazione all'Ente Locale ammesso al finanziamento, nonché alla Prefettura-UTG territorialmente competente.
 
  9.  L'Amministrazione si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria approvata in caso di sopravvenute necessità e/o di economie raggiunte, nonché in caso di ulteriori disponibilità finanziarie.
 
 
  Art. 11 

Punteggi per la formazione della graduatoria

 
  1.  Al fine della formazione della graduatoria la Commissione di valutazione assegna ad ogni istanza di contributo il seguente punteggio utile:
   a) punti 0,5 nel caso in cui l'Ente Locale sia finanziato dal Fondo nel triennio in corso 2014-2016, per un progetto destinato all'accoglienza di adulti e/o persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica o prolungata;
   b) punti 2 nel caso in cui l'Ente Locale sia finanziato dal Fondo nel triennio in corso 2014-2016, prevedendo servizi esclusivamente destinati ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale o umanitaria;
   c) punti 0,5 nel caso in cui l'Ente Locale abbia partecipato, in qualità di partner, alla realizzazione di un progetto finanziato dal Fondo nel triennio in corso 2014-2016;
   d) punti da 1 a 3 nel caso in cui l'Ente Locale titolare di un progetto SPRAR ha messo a disposizione posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati in seguito alla richiesta formulata dal Ministero dell'interno con circolare del 23 luglio 2014;
   e) punti 1,5 nel caso in cui l'Ente Locale non sia mai stato finanziato dal Fondo;
   f)  punti 1 nel caso in cui l'Ente Locale proponente offra il numero di posti massimo previsti dall' art. 7, comma 3  del presente decreto;
   g) punti da 0,20 a 0,40 se l'Ente Locale mette a disposizione posti per l'accoglienza di minori di genere femminile (massimo del 30 per cento del numero di posti complessivi del progetto);
   h)  punti da 1 a 3 se l'Ente Locale mette a disposizione della rete nazionale una percentuale maggiore di posti rispetto al minimo previsto dall' art. 7, comma 1  del presente decreto;
   i) punti da 0,50 a 2 se l'Ente Locale mette a disposizione posti aggiuntivi su richiesta del Ministero dell'interno (minimo 20 per cento - massimo 50 per cento dei posti complessivi del progetto);
   l)  punti 0,20 per ogni 5 per cento in più di cofinanziamento rispetto al 20 per cento previsto dall' art. 1-sexies, comma 2 del decreto-legge n. 416/1989  convertito nella legge n. 39/1990  e dettagliato secondo i criteri previsti dall'allegato «C1» fino ad un massimo 0,60;
   m) punti da 0 a 5 per la qualità della proposta progettuale presentata;
   n) punti da 0 a 6 per il livello di aderenza ai parametri previsti dalle «Linee Guida».
 
  2.  In caso di parità di punteggio, il titolo di preferenza e' costituito dal maggior numero di posti riservati dall'Ente Locale in favore dello SPRAR. In caso di ulteriore parità di punteggio, saranno prioritariamente ammessi gli Enti Locali ubicati nelle regioni dove insistono strutture di prima accoglienza per MSNA finanziate nell'ambito dell'avviso pubblico di cui all' art. 3, comma 2  .
 
 
  Art. 12 

Decreto di ripartizione

 
  1.  Il piano di ripartizione del Fondo e' definito dalla Commissione di cui all' art. 10  che assegna all'Ente Locale, sulla base della graduatoria, un sostegno finanziario non superiore all'80 per cento del costo totale del singolo progetto territoriale.
 
  2.  Il Ministro dell'interno, acquisita la graduatoria redatta dalla Commissione di valutazione e sentita la Conferenza Unificata, di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  , adotta il decreto di ripartizione del Fondo.
 
  3.  La graduatoria degli Enti Locali ammessi a contributo e' pubblicata sui siti internet del Ministero dell'interno e del Servizio Centrale.
 
  4.  Dell'assegnazione del contributo e' data, altresì, comunicazione all'Ente Locale beneficiario, nonché alla Prefettura - UTG territorialmente competente.
 
 
  Art. 13 

Variazioni del servizio finanziato

 
  1.  I servizi indicati nei progetti che, entrati in graduatoria, sono stati ammessi al riparto del Fondo, non possono subire, nella fase attuativa, variazioni nei loro elementi essenziali. Costituiscono elementi essenziali:
   a) il rapporto tra l'Ente Locale titolare del progetto e lo/gli Ente/i attuatore/i;
   b) la/le struttura/e d'accoglienza indicata/e nella proposta progettuale.
 
  2.  In presenza di gravi motivi, l'Ente Locale ammesso al finanziamento può sottoporre, per le conseguenti determinazioni, proposta di variazioni dei suddetti elementi essenziali del progetto, corredata da idonea documentazione, alla Direzione Centrale che acquisisce il parere del Servizio Centrale.
 
  3.  Le variazioni non autorizzate, ai sensi del presente articolo, comportano la revoca del contributo di cui all' art. 16  .
 
  4.  La rimodulazione del piano finanziario preventivo, da presentare al Servizio Centrale nel mese di novembre di entrambi gli anni non può pregiudicare la qualità dei servizi offerti ai minori e deve obbligatoriamente rispettare la percentuale del 20 per cento relativamente alla voce di spesa di cui alla lettera b) del suddetto piano finanziario (integrazione e spese generali).
 
 
  Art. 14 

Presentazione del rendiconto e controlli

 
  1.  Il rendiconto delle spese sostenute dall'Ente Locale e' presentato alla Direzione Centrale, tramite il Servizio Centrale, con le modalità indicate nel «Manuale unico di rendicontazione SPRAR».
 
  2.  Il rendiconto deve essere conforme al piano finanziario preventivo originario allegato alla domanda (allegato «C») o a quello rimodulato successivamente come previsto agli art. 10, comma 5  e 13, comma 4  .
 
  3.  L'Ente Locale e' tenuto a conservare la documentazione contabile relativa alle spese sostenute per i cinque anni successivi alla data di presentazione del rendiconto.
 
  4.  L'Ente Locale presenta, con cadenza semestrale, al Servizio Centrale per il successivo inoltro alla Direzione Centrale, una scheda di monitoraggio dei servizi erogati ed una relazione intermedia e una finale sull'attività svolta e sui risultati raggiunti.
 
  5.  La Direzione Centrale, avvalendosi del supporto del Servizio Centrale, dispone verifiche ed ispezioni sui servizi degli Enti Locali assegnatari del contributo, fermo restando quanto disposto dalle vigenti normative nazionali e regionali, in materia di vigilanza e controllo.
 
 
  Art. 15 

Economie

 
  1.  Le eventuali economie maturate nella fase di attuazione del servizio restano acquisite all'Ente Locale assegnatario che le utilizza, previa autorizzazione della Direzione Centrale, fino ad esaurimento dell'assegnazione finanziaria, per le stesse finalità indicate nella domanda di contributo.
 
  2.  In sede di riparto annuale del contributo, ai fini dell'ottimizzazione delle risorse disponibili sul Fondo, la Direzione Centrale procede ad erogare agli Enti Locali assegnatari del finanziamento un contributo calcolato al netto delle eventuali economie maturate nelle annualità precedenti, il cui utilizzo e' stato autorizzato ai sensi del comma 1  .
 
 
  Art. 16 

Revoca del contributo

 
  1.  All'atto dell'assegnazione del contributo, a ciascun progetto viene attribuito un punteggio complessivo di 20 punti.
 
  2.  Tale punteggio subisce decurtazioni nella misura indicata nella tabella «D», a seguito dell'accertata inosservanza di uno o più obblighi previsti dal presente decreto e dalle «Linee Guida», a fronte del monitoraggio effettuato dal Servizio Centrale. Per ogni inosservanza accertata verrà inviato all'Ente Locale un avviso da parte della Direzione Centrale, per il tramite del Servizio Centrale, con l'invito ad ottemperare alle inosservanze rilevate entro il termine assegnato, pena la decurtazione del punteggio. La decurtazione del punteggio attribuito può comportare la revoca, parziale o totale, del contributo, attraverso un provvedimento del Direttore Centrale in misura proporzionale all'entità dell'inosservanza accertata.
 
  3.  La revoca parziale del contributo e' disposta in presenza di una decurtazione di punteggio compresa tra 8 e 13 punti complessivi. La revoca totale del contributo e' disposta in presenza di una decurtazione di punteggio compresa tra 14 e 20 punti complessivi. Qualora l'Ente Locale presenti domanda di contributo per il triennio successivo, le decurtazioni di punteggio e la revoca parziale o totale saranno considerate dalla Commissione in sede di valutazione della proposta progettuale ai fini della formazione della graduatoria.
 
  4.  In caso di revoca, l'importo del contributo da restituire e' versato dall'Ente Locale secondo le modalità contenute nel provvedimento di decadenza adottato dal Direttore Centrale.
 
 
  Art. 17 

Allegati

 
  1.  Costituiscono parte integrante del presente decreto i seguenti allegati: Allegato A - Linee Guida; Allegato B - Modello di domanda del contributo; Allegato B1 - Scheda strutture e relativa documentazione; Allegato B2 - Dichiarazione sostitutiva; Allegato C - Piano finanziario; Allegato C1 - Relazione descrittiva del cofinanziamento; Allegato D - Tabella per la revoca del contributo.
 
 
  Art. 18 

Pubblicazione

 
  1.  Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti del Ministero dell'interno e del Servizio Centrale dello SPRAR.
 

 

Roma, 27 aprile 2015

Il Ministro: Alfano



ALLEGATI:  
- Allegato A   -

 

All. A

1. I minori stranieri non accompagnati nello SPRAR

1.1 Finalita' delle Linee guida

Le presenti Linee guida sono concepite come strumento a supporto degli Enti locali coinvolti nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, richiedenti asilo e non, e comprendono le indicazioni operative relative sia alla progettazione sia alla realizzazione delle attivita' a favore dei minori accolti. Gli Enti locali, in collaborazione con enti del privato sociale/terzo settore si impegnano ad attivare servizi destinati a garantire i diritti di cui i minori sono portatori attraverso un articolato percorso di accoglienza che mira ad incentivare la collaborazione tra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell'accoglienza e nella protezione dei msna, al fine di giungere a risultati sostenibili e riproducibili su tutto il territorio nazionale. A totale beneficio di un percorso di accoglienza che miri all'integrazione e all'inclusione sociale dei minori ospiti si valorizza l'approccio di "accoglienza integrata" sperimentato e sviluppato negli anni nell'ambito dello SPRAR. Per quanto riguarda ulteriori approfondimenti rispetto alle modalita' di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza integrata, in aggiunta alle presenti Linee guida, si rinvia al "Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale", di seguito denominato "Manuale operativo SPRAR" e al "Manuale unico di rendicontazione" (a cura dal Servizio Centrale, disponibili sul sito web: http://www.serviziocentrale.it).

1.2 I minori stranieri non accompagnati e le azioni a loro tutela

Il beneficiario degli interventi e' il Minore straniero non accompagnato (MSNA) in quanto cittadino di paesi terzi o apolide di eta' inferiore ai diciotto anni che entra nel territorio degli Stati membri dell'UE senza essere accompagnato da una persona adulta responsabile per esso in base alla legge o agli usi, finche' non ne assuma effettivamente la custodia una persona per esso responsabile, ovvero il minore che viene lasciato senza accompagnamento una volta entrato nel territorio di uno Stato membro (vd. Dlgs n.85 del 7 aprile 2003  art. 2  ). Uno degli obiettivi degli interventi e' proprio quello di verificare l'effettiva condizione di non accompagnato del minore ed, eventualmente, prevedere per lo stesso un adeguato percorso di integrazione socio-educativa. Puo' accadere infatti che, nel corso del periodo di accoglienza, subentrino alcuni elementi (ad esempio l'opportunita' di inoltrare richiesta di protezione internazionale o la presenza di parenti), che determinano una nuova condizione giuridica e sociale del minore. In questo caso, al minore dovra' essere garantito il percorso specifico per assicurargli la miglior protezione. Gli Enti locali nella presa in carico del minore straniero non accompagnato dovranno assicurare servizi destinati a garantire:

- i diritti di cui e' portatore il minore straniero non accompagnato secondo la normativa nazionale e internazionale vigente;

- la regolarizzazione dello status giuridico del minore, altrimenti esposto ad una condizione di rischio e debolezza;

- l'avvio graduale del minore verso l'autonomia e l'inclusione nel tessuto sociale del territorio tenendo sempre presente il suo superiore interesse. L'Ente locale titolare del progetto SPRAR, in base alle proprie prerogative e ferme restando le responsabilita' degli altri attori istituzionali del territorio a vario titolo coinvolti, dovra' prevedere interventi articolati nel periodo di accoglienza per raggiungere le seguenti finalita'/obiettivi:

collocamento in luogo sicuro del minore, sia in strutture autorizzate sia presso famiglie individuate e selezionate secondo criteri prestabiliti in base a norme e regolamenti vigenti, tenendo conto, in modo particolare, dell'eta' e del paese di provenienza del minore;

assistenza socio-psicologica, sanitaria e orientamento legale;

supporto di mediatori linguistico-culturali;

verifica della presenza di parenti, connazionali o persone disponibili ad una eventuale presa in carico del minore;

apertura della tutela;

regolarizzazione dello status giuridico e della presenza sul territorio;

iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;

insegnamento di base della lingua italiana;

inserimento scolastico e professionale e attivazione di servizi a sostegno dell'integrazione socio-lavorativa del minore;

definizione di un progetto socio-educativo individualizzato per ciascun minore che sara' formulato tenendo sempre presente il supremo interesse del minore, le sue aspettative e competenze, il suo progetto migratorio, oltre ad essere preferibilmente condiviso anche dal tutore e aggiornato durante l'intero periodo di accoglienza.

2. Azioni previste ed elementi qualitativi

2.1. Collocamento in luogo sicuro e accoglienza integrata

Sono ammesse tutte le modalita' di accoglienza previste dalla normativa in vigore e che rispondono alle prassi operative che ciascun Ente locale adotta in materia di minori stranieri non accompagnati. Nel caso di accoglienza in struttura:

dovra' essere regolarmente autorizzata e certificata a tal funzione secondo la normativa regionale e nazionale vigente in materia di strutture residenziali per minori;

dovra' essere dotata di un regolamento interno tradotto nelle lingue comprese dagli ospiti, condiviso con ogni minore accolto e dallo stesso sottoscritto;

dovra' essere rispettato il rapporto tra il numero del personale stabilmente presente nella struttura e quello degli utenti sulla base della normativa regionale e nazionale di riferimento cosi' come le singole professionalita' coinvolte;

dovranno essere rispettate le tradizioni culturali e religiose degli ospiti;

dovra' essere garantita la fornitura di beni di prima necessita' quali prodotti per l'igiene personale e vestiario;

dovra' essere previsto un "pocket money" da erogarsi in base alle modalita' educative definite dal progetto. Altra possibile forma di accoglienza e' l'affidamento familiare, che si raffigura come intervento di sostegno caratterizzato da stabilita', continuita' e progettualita' per permettere al minore di trovare in un'altra famiglia il supporto educativo, affettivo e materiale che la propria non e' momentaneamente in grado di dargli. In tal caso l'Ente locale puo' progettare interventi specifici che tengano conto in modo particolare, oltre a quanto gia' di norma previsto:

dell'eta', del genere e della cultura di origine dei minori;

potranno essere considerate tutte le possibilita' previste dalla legge sia relativamente alla scelta dei nuclei affidatari (coppie con o senza figli, sposate o conviventi, adulti singoli, di nazionalita' italiana o straniera);

potranno essere previste tutte le tipologie di affidamento (residenziale, part-time, diurno per parte della giornata o della settimana, etc.). Per un approfondimento sull'affidamento familiare si rinvia al sito del Servizio Centrale sul quale sono disponibili pubblicazioni specifiche. Quale che sia la modalita' prevista dal progetto per l'accoglienza del minore, quest'ultimo dovra' essere inserito in un clima familiare, accogliente e rispettoso della sua individualita' e della sua cultura, anche al fine di incidere positivamente sulle sue motivazioni ad aderire al progetto proposto, facendogli percepire l'utile finalita' delle attivita' svolte all'interno della propria dimensione di vita. In tale direzione dovranno pertanto prevedersi attivita' pedagogiche e ludico-ricreative per favorire e sostenere l'integrazione nel tessuto sociale. Sara' altresi' importante favorire momenti di raccordo con la cultura di appartenenza e, ove possibile, con la famiglia d'origine, anche attraverso l'uso di strumenti informatici (internet). L'insieme delle attivita' dovra' essere affidato a figure professionali specifiche, quali assistenti sociali, educatori, mediatori interculturali e psicologi.

2.2 Assistenza socio-psicologica e sanitaria

Ciascun minore non accompagnato dovra' ricevere adeguata assistenza socio-psicologica e sanitaria dal momento della presa in carico e per tutto l'arco temporale dell'accoglienza. A tal fine, una volta accolto il minore, e' necessario procedere in tempi rapidi all'avvio dei colloqui utili a:

verificarne la condizione psico-fisica;

raccogliere informazioni sulla sua identita', sul percorso migratorio e sulla storia familiare;

accertare la presenza di eventuali familiari o altre persone di riferimento sul territorio italiano;

verificare l'eventualita' che il minore sia vittima di tratta e/o sfruttamento;

verificare l'eventuale timore di persecuzioni o di subire un danno grave nel paese di origine, al fine di orientarlo verso la richiesta di protezione internazionale qualora non fosse gia' stata presentata;

acquisire informazioni utili alla realizzazione delle indagini familiari, in caso di non richiedente asilo, informando correttamente il minore in merito alla possibilita' del rimpatrio assistito o della sua permanenza regolare in Italia;

raccogliere informazioni sulle sue aspettative e competenze;

informare ed orientare correttamente il minore riguardo ai suoi diritti e doveri, con particolare riferimento alle possibilita' di integrazione in Italia. Nei colloqui con il minore e' necessario impiegare personale specializzato che tenga conto dell'eta' del minore, sia rispettoso della sua cultura di provenienza, della sua identita' di genere e agisca attraverso un lavoro d'equipe utile a stabilire un clima di empatia e fiducia.

2.3 Tutela legale

Al minore non accompagnato dovra' essere garantito il servizio di orientamento e tutela legale dal momento della presa in carico e per tutto l'arco temporale dell'accoglienza. A tal fine, una volta accolto il minore, si dovra' procedere a:

supportarlo nell'espletamento delle procedure di identificazione. Si sottolinea che, se il riconoscimento dell'identita' in assenza di un documento valido e' di competenza della Questura, un lavoro mirato in sede di colloquio con il minore puo' permettere di acquisire informazioni utili all'identificazione e quindi ad incrementare l'azione di protezione e tutela anche nella fasi successive;

supportarlo nell'espletamento delle procedure di richiesta del permesso di soggiorno. La regolarizzazione della presenza sul territorio del minore straniero non accompagnato, inespellibile per legge, e' condizione indispensabile per programmare gli interventi durante la fase dell'accoglienza ed avviarlo verso un percorso di integrazione sociale. La richiesta deve essere pertanto presentata nella Questura territorialmente competente in tempi rapidi, corredata del maggior numero di informazioni possibili, utili ad accelerare la procedura;

qualora il minore manifesti la propria volonta' di richiedere protezione internazionale, garantire l'orientamento e l'accompagnamento nelle diverse fasi della procedura;

garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;

garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministative;

garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;

garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario.

2.4 Segnalazioni di legge e richiesta di apertura della tutela

Il minore accolto dovra' essere immediatamente segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e, nel caso di minori stranieri che non abbiano manifestato l'intenzione di richiedere protezione internazionale, dovra' essere inviata anche la segnalazione alla DG immigrazione e politiche dell'integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali seguendo le procedure indicate sul sito del suddetto Ministero. Il minore dovra' essere segnalato al Giudice Tutelare per l'apertura della tutela ed e' necessario che tale procedura venga avviata e realizzata in tempi solleciti al fine di garantire al minore la maggior protezione possibile anche ai fini del perfezionamento della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno, per la richiesta di protezione internazionale e per l'audizione presso la competente Commissione territoriale.

2.5 Mediazione linguistico-culturale

In ragione di una presa in carico adeguata ed efficace e nel rispetto delle esigenze culturali, linguistiche e religiose dei minori e' fondamentale l'impiego di mediatori linguistico-culturali intesi come figure trasversali e necessarie ai diversi livelli di servizi erogati, al fine di:

costruire aree di relazione su cui fondare il lavoro degli operatori impiegati nel progetto;

disporre di figure che possano rappresentare un ponte tra le diverse culture, quella del contesto che accoglie e quelle di cui sono portatori i minori. La mediazione interculturale deve essere quindi intesa come una forma di intervento integrato nell'equipe multidisciplinare, a sostegno dei minori stranieri non accompagnati e dell'equipe medesima sia nel rapporto con le istituzioni e con i servizi, sia nei percorsi di integrazione sociale dei minori. In sintesi, la presenza del mediatore dovrebbe essere prevista:

durante il colloquio effettuato dall'assistente sociale o dallo psicologo nella fase di presa in carico del minore da parte del servizio, anche al fine di far emergere tutti gli elementi che possano agevolare l'individuazione di eventuali vissuti di tratta e/o sfruttamento o timori di persecuzione nel paese di origine;

a supporto dell'accoglienza del minore, sia presso la struttura sia presso la famiglia;

nelle comunicazioni con i familiari del minore (nel caso in cui queste siano possibili) allo scopo di informarli sulla sua situazione, di raccogliere informazioni utili alle eventuali indagini familiari e incoraggiare il contatto tra il minore e i familiari stessi;

qualora il minore debba ricorrere a visite ambulatoriali od ospedaliere, al fine di facilitare l'anamnesi medica e una corretta comprensione dell'eventuale terapia;

durante l'accompagnamento del minore in Questura da parte dell'operatore di riferimento per la richiesta del permesso di soggiorno o per la formalizzazione della richiesta di protezione internazionale;

ogni qualvolta si renda necessario fornire un adeguato supporto al tutore nello svolgimento delle sue funzioni;

in fase di elaborazione del progetto socio-educativo individualizzato, al fine di cogliere al meglio le aspirazioni del minore e di informarlo adeguatamente circa le opportunita' offerte e i vincoli che esse comportano. Si suggerisce inoltre di tenere in considerazione il supporto del mediatore nei rapporti con il mondo della scuola, dello sport e nelle attivita' ludico ricreative.

2.6 Insegnamento di base della lingua italiana

L'Ente locale dovra' prevedere per il minore un supporto linguistico attraverso l'insegnamento della lingua italiana, almeno per 10 ore settimanali, al fine di fornire al minore straniero lo strumento essenziale per la comunicazione, l'interazione con il contesto sociale di accoglienza e l'avvio di un percorso di inclusione sociale. E' quindi auspicabile prevederne l'attivazione nel piu' breve tempo possibile, preferibilmente beneficiando dei corsi previsti all'interno di strutture pubbliche a cio' preposte (Centri Territoriali Permanenti) anche al fine di acquisire idonea certificazione.

2.7 Attivita' a sostegno dell'integrazione

L'Ente locale dovra' avviare tutte le procedure necessarie per l'inserimento scolastico del minore, anche se temporaneamente privo di permesso di soggiorno. I minori stranieri non accompagnati sono infatti soggetti all'obbligo scolastico e hanno diritto ad essere iscritti alle scuole di ogni ordine e grado secondo i modi e le condizioni previsti per i minori italiani. L'iscrizione puo' essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico per quanto riguarda le scuole dell'obbligo e in mancanza di relativa documentazione anagrafica i minori sono iscritti con riserva. E' opportuno che l'Ente locale, sulla base delle competenze e predisposizioni del minore, individui gli ambiti su cui sviluppare eventuali interventi formativi che tengano conto della sua volonta' di inserimento nel mercato del lavoro. L'apprendimento della lingua italiana e l'inserimento scolastico e professionale sono indispensabili attivita' propedeutiche all'inclusione sociale del minore nel contesto territoriale di accoglienza e sara' opportuno avviare il minore ad ogni attivita' utile alla sua integrazione sociale (attivita' sportive e artistico - culturali). L'inserimento socio-lavorativo attraverso corsi di formazione professionale, tirocini formativi e borse lavoro, promossi in collaborazione con i soggetti del territorio pubblici e/o del privato sociale deputati a tali tipologie di interventi, rappresentera' il necessario completamento dell'intero percorso di accoglienza integrata.

2.8 La rete locale nell'accoglienza integrata dei msna

Per porre in essere le azioni di cui sopra e' necessario poter contare su un prerequisito indispensabile come la presenza di una buona rete locale. Il lavoro sinergico tra tutti gli attori coinvolti nell'accoglienza dei msna costituisce il valore aggiunto che ogni territorio puo' esprimere nella progettazione degli interventi ed e', in questo senso, condizione necessaria al consolidarsi e all'innalzarsi degli standard qualitativi delle attivita' di norma previste a favore dei minori stranieri non accompagnati, sia sul territorio dell'Ente locale sia a livello nazionale. Una solida rete locale dovrebbe coinvolgere: Prefettura, Questura e Forze dell'Ordine, Tribunale per i minorenni, Giudice Tutelare, ASL, Agenzie educative, Comunita' di accoglienza, famiglie affidatarie; comunita' straniere; centri di formazione professionale, agenzie per l'impiego, associazioni di promozione sociale e di volontariato (sport, cultura, etc.), preferibilmente attraverso la stipula di accordi e protocolli di intesa. Le azioni da attivare nell'ambito della rete locale comprendono:

la valorizzazione delle specificita' locali;

il rafforzamento delle collaborazioni gia' in atto;

il coinvolgimento di nuovi soggetti nel territorio;

la promozione di nuovi modelli di coordinamento. Simili obiettivi potrebbero essere perseguiti attraverso la promozione di momenti di confronto e scambio tra tutti i componenti della rete locale, oltre che settoriali e/o operativi; la promozione di tavoli inter-istituzionali territoriali; la diffusione tempestiva di informazioni complete tra soggetti della rete; la promozione di attivita' di sensibilizzazione del territorio sulle tematiche riguardanti i minori stranieri.

2.9 Tempi e proroghe dell'accoglienza

In conformita' a quanto previsto dall'ordinamento giuridico italiano il minore straniero non accompagnato ha diritto all'accoglienza fino al compimento della maggiore eta'. Nel caso in cui per il neomaggiorenne ricorrano le condizioni previste dall' art. 32 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286  Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e piu' in generale le ipotesi previste dal medesimo testo unico sull'immigrazione o nel caso in cui il neomaggiorenne sia richiedente o titolare di protezione internazionale, l'accoglienza puo' essere prorogata fino al massimo di ulteriori sei mesi. Ulteriori proroghe sono consentite, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno per il tramite del Servizio Centrale, esclusivamente nel caso in cui il neomaggiorenne sia richiedente o titolare di protezione internazionale e se ne ravvisi la necessita' amministrativa in conformita' a quanto previsto dal Decreto legislativo n. 140/2005  e dalle Linee Guida allegate al D.M. 30 luglio 2013.

2.10 Trasferimento del minore presso altro progetto SPRAR

Qualora nel corso dell'accoglienza, attraverso il lavoro mirato all'individuazione dell'eventuale presenza di punti di riferimento parentali e/o amicali, emergesse la propensione del minore a trasferirsi, gli Enti locali, se lo riterranno opportuno per la migliore realizzazione del progetto individualizzato del minore, potranno avanzare al Servizio Centrale la richiesta di trasferimento del minore presso l'Ente locale in cui risiedono tali figure di riferimento. Ai fini di una buona riuscita della presa in carico da parte dell'Ente locale di destinazione e' fondamentale l'instaurarsi di una collaborazione proficua tra l'Ente locale inviante e quello di destinazione nel passaggio di competenze sul minore, che dovra' essere realizzato in ottemperanza a quanto previsto dalla legge. Raggiunta la maggiore eta', qualora se ne ravvisi la necessita' amministrativa in conformita' a quanto previsto dal Decreto legislativo n. 140/2005  e dalle Linee Guida allegate al D.M. 30 luglio 2013, il neomaggiorenne richiedente o titolare di protezione internazionale e/o umanitaria e' inseribile dal Servizio Centrale all'interno di una progettualita' Sprar dedicata ai maggiorenni.

3. Relazioni, schede di monitoraggio e presentazione dei rendiconti finanziari

Gli enti locali che fanno parte dello SPRAR hanno l'obbligo di:

presentare al Servizio Centrale le relazioni annuali (intermedie e finali) sulle attivita' svolte dal progetto, compilate in maniera esauriente e completa, sulla base dei modelli previsti e nei termini stabiliti;

presentare al Servizio Centrale, nei termini stabiliti, la scheda semestrale di monitoraggio della Banca Dati relativa alle presenze e ai servizi erogati;

presentare i rendiconti finanziari al Servizio Centrale nei termini stabiliti e sulla base delle modalita' previste nel Manuale unico di rendicontazione (scaricabile dal sito web: http://www.serviziocentrale.it).

4. Modalita' di raccolta, archiviazione e gestione dati

Gli enti locali che fanno parte dello SPRAR hanno l'obbligo di:

garantire la raccolta, l'archiviazione delle informazioni e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli beneficiari e ai servizi offerti, in osservanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196  ;

mettere a disposizione del Servizio Centrale tutta la documentazione relativa al progetto territoriale di accoglienza, laddove necessario o richiesto;

aderire alla rete informatica gestita dal Servizio Centrale assicurando, in conformita' alla normativa vigente per la privacy, la disponibilita' dei mezzi tecnici necessari al collegamento informatico;

aggiornare in maniera tempestiva la Banca Dati, garantendo l'attendibilita' e la veridicita' dei dati inseriti, sia relativamente ai beneficiari accolti che ai servizi offerti, avendone designato un responsabile;

registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dall'ingresso e dall'uscita. Fermo restando quanto previsto dall'art.13 del DM ogni modifica e/o variazione progettuale dovra' essere preventivamente comunicata al Servizio centrale e, se del caso, debitamente autorizzata.

 
- Allegato b   -

 
- Allegato b.1   -

 
- Allegato b.2   -

 
- Allegato c   -

 
- Allegato c.1   -

 

All.C.1 - MODALITA' DA SEGUIRE PER IL DETTAGLIO DEL COFINANZIAMENTO OBBLIGATORIO DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO.

Il cofinanziamento obbligatorio indicato nella domanda di contributo presentata dall'Ente Locale puo' essere apportato sia dallo stesso Ente Locale oppure dall'eventuale Ente gestore o anche da altri Enti indicati nel progetto e dei quali sia allegata la formale lettera di adesione. Il cofinanziamento, sia che consista nella valorizzazione di' beni, servizi o personale messi a disposizione gratuitamente del progetto o che si sostanzi invece in spese da sostenere effettivamente o in entrambe le formulazioni, dovra' essere comunque dettagliato analiticamente in una breve relazione da allegare al presente modello. Nel Piano Finanziario Preventivo allegato alla domanda dovra' invece essere indicato alla Voce C soltanto l'importo complessivo.

PERSONALE - Il cofinanziamento e' consentito solo mediante personale dell'Ente Locale, indicando, per ciascuna unita', la mansione, il numero di ore settimanali, il costo orario (comprensivo degli oneri fiscali e contributivi), e di conseguenza il costo totale previsto che scaturisce, per ciascuna unita' di personale, dalla moltiplicazione delle ore per il costo orario.

AFFITTO STRUTTURE - Nel caso che il cofinanziamento consista nel canone annuo di locazione della struttura accreditata previsto da un contratto gia' stipulato in precedenza, dovra' essere obbligatoriamente allegato alla domanda il contratto stesso. Qualora invece la struttura accreditata sia di proprieta' dell'Ente Locale o dell'Ente gestore o anche di Enti terzi pubblici o privati e venga messa a disposizione gratuitamente, il documento da allegare alla domanda sara' la perizia di stima del virtuale canone annuo d'affitto calcolato al valore di mercato, effettuata dall'Ufficio Tecnico dell'Ente Locale nel caso d'immobili di proprieta' dello stesso o da eventuale soggetto professionalmente abilitato nel caso d'immobili di proprieta' di privati o di altri enti, sia essi pubblici che privati. Nel caso di immobili non di proprieta' dell'Ente Locale titolare del progetto, la perizia di stima predisposta dal tecnico professionalmente abilitato dovra' essere obbligatoriamente asseverata con giuramento.

COSTI DI TRASPORTO - Nel caso di spese di trasporto o di altri servizi messi a disposizione dall'Ente Locale, Ente gestore o partner, sara' necessario indicare il criterio di calcolo dell'importo valorizzato come cofinanziamento POCKET- MONEY - Sara' necessario indicare il contributo unitario giornaliero previsto per i beneficiari e l'indicazione della misura del cofinanziamerito, che potrebbe essere anche parziale ma che chiaramente potra' essere solo in denaro.

COSTI E CONSULENZE OCCASIONALI - In caso di consulenze di qualsiasi natura si dovra' comunque indicare il costo presuntivamente previsto per il singolo intervento, moltiplicandolo per il numero d'interventi previsti nell'anno.

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - E' possibile cofinanziare tale tipologia di spesa mediante il pagamento anche parziale della quota d'iscrizione ai suddetti corsi, che possono essere organizzati soltanto da Enti accreditati dalla Regione

BORSE LAVORO E TIROCINI FORMATIVI - Qualora s'intendesse cofinanziare in denaro la microvoce in questione e' necessario prevedere l'ammontare del rimborso che s'intende erogare al singolo tirocinante oltre all'importo dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, qualora quest'ultima non fosse pagata dall'azienda presso la quale si svolge il tirocinio o la borsa lavoro.

SPESE GENERALI - Il costo delle spese telefoniche del personale e di cancelleria imputate come cofinanziamento dovra' essere parametrato al reale fabbisogno del progetto.

RELAZIONE: ..........................................................................

 
- Allegato d   -