Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
MINISTERO DELLA SANITA'  
DECRETO 8 ottobre 1986
  Determinazione per l'anno 1986 del contributo per l'assistenza sanitaria a carico dei cittadini stranieri, ai sensi dell' art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663  , convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33  .  
  Pubblicato in GU, n. 261 del 10/11/1986


  Vigente dal: 11/11/1986
  urn:nir:ministero.sanita:decreto:1986-10-08;nir-1

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833  , istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti l' art. 63  della richiamata legge n. 833 del '78  e l' art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663  , come integrato dall' art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33  , di conversione del decreto stesso, che prevedono la possibilità, per gli stranieri residenti in Italia, di fruire, a domanda della assistenza sanitaria assicurata a tutti i cittadini italiani presenti nel territorio della Repubblica;

Visto il richiamato art. 5 del decreto-legge n. 663 del 1979  , secondo il quale la misura e le modalità della partecipazione alla spesa sanitaria degli stranieri residenti, che abbiano chiesto di fruire dell'assistenza sanitaria erogata dal Servizio sanitario nazionale, nonché le rette di degenza da porre a carico degli stranieri presenti nel territorio nazionale, che abbiano fruito delle cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità, sono stabilite ai sensi del richiamato art. 63  nel testo modificato dall' art. 15 del decreto-legge 10 luglio 1980, n. 285  , convertito, con modificazioni nella legge 8 agosto 1980, n. 441  ;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41  , che, all' art. 31  , fissa la misura del contributo per l'assicurazione obbligatoria presso il Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell' art. 63 della legge n. 833 del 1978  , e fa salve le disposizioni vigenti per la determinazione del contributo per l'assicurazione volontaria presso il Servizio sanitario nazionale dei cittadini stranieri;

Visto il proprio decreto 22 dicembre 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 27 marzo 1985), con il quale è stata stabilita la disciplina dell'assicurazione volontaria presso il Servizio sanitario nazionale per i cittadini stranieri e sono stati determinati, per l'anno 1985, i contributi per l'assicurazione nonché le rette di degenza e le tariffe per le cure urgenti ospedaliere dovuti dai predetti cittadini;

Ritenuto di adeguare, per la parte compatibile, la predetta disciplina alle disposizioni in materia di contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, previste dall' art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41  ;

Ritenuto, in particolare, di fissare il contributo percentuale nella misura prevista dai comma 11  , 12  , 13   e 14   del predetto art. 31 a carico dei cittadini italiani assicurati obbligatoriamente presso il Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, altresì, di confermare l'obbligo del versamento di un contributo minimo, così come previsto per alcune categorie dall'art. 31 richiamato, e di determinare detto contributo con riferimento al prevedibile costo medio pro capite del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1986;

Ritenuto, infine, di rivalutare, con riferimento al tasso d'inflazione programmato per l'anno 1986, le rette di degenza ospedaliere nonché i particolari contributi previsti per gli stranieri con permesso di soggiorno in Italia per motivi di studio e per quelli collocati alla pari di cui agli articoli 1, terzo comma, 4 e 5 del richiamato decreto ministeriale del 22 dicembre 1984; Sentito il Consiglio sanitario nazionale;

DECRETA


   
  Art. 1   
  1.  I cittadini stranieri residenti nel territorio nazionale ed in regola con le norme che disciplinano il soggiorno degli stranieri in Italia, che, ai sensi dell' art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663  , convertito con modificazioni dall'art. l della legge 29 febbraio 1980, n. 33  , chiedano di fruire nell'anno 1986 dell'assistenza erogata a tutti i cittadini italiani, sono tenuti al versamento, a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria, di un contributo nella misura del 7,50 per cento del reddito complessivo conseguito, nell'anno 1985, in Italia e all'estero, così come individuato dal articolo 3  .
 
  2.  Il contributo di cui al comma precedente si applica sulla quota di reddito complessivo non superiore a L. 40.000.000 annue; sulla quota eccedente il predetto importo, e fino al limite di L. 100.000.000 annue, è dovuto un contributo nella misura del 4 per cento.
 
  3.  L'ammontare del contributo, salvo quanto disposto dal articolo 2  , non può, in ogni caso, essere inferiore all'importo di L. 750.000.
 
  4.  I contributi versati sono validi anche per i Familiari considerati a carico secondo le disposizioni di cui al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797  , e successive modificazioni ed integrazioni.
 
 
  Art. 2   
  1.  I cittadini di Paesi firmatari della Convenzione europea di assistenza sociale e medica, ratificata con legge 7 febbraio 1958, n. 385  , e della Carta sociale europea ratificata con legge 3 luglio 1965, n. 929  , che siano residenti in Italia e che percepiscano, in quanto privi di risorse sufficienti, sussidi economici da parte del Ministero dell'interno, non sono tenuti al versamento del contributo di cui al articolo 1  .
 
  2.  Gli stranieri di cui al comma 1  , qualora siano soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono tenuti al versamento del contributo di cui all' art. 31, undicesimo   e dodicesimo comma  , della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , nei termini e con le modalità previste dal predetto articolo.
 
 
  Art. 3   
  1.  Alla formazione del reddito complessivo concorrono tutti i redditi conseguiti, in Italia e all'estero, nell'anno 1985. Per i soggetti, che non hanno redditi propri, si fa riferimento al reddito del soggetto del quale gli stessi sono a carico, secondo le disposizioni di cui al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797  , e successive modificazioni ed integrazioni.
 
  2.  I redditi devono essere autocertificati dall'interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15  .
 
  3.  L'autocertificazione deve essere sottoscritta anche dai familiari a carico maggiorenni aventi diritto all'assistenza ai sensi del quarto comma dell'art. 1  .
 
  4.  All'autocertificazione deve essere allegata copia della dichiarazione dei redditi (mod. 740) o del mod. 101, se presentati, e delle certificazioni eventualmente rilasciate dalle competenti autorità straniere.
 
  5.  Per la conversione in lire italiane dei redditi in valuta straniera si applica il tasso di cambio vigente alla data della certificazione o della autocertificazione. I soggetti di cui all' articolo 2  , assistiti dal Ministero dell'interno, devono allegare all'autocertificazione l'attestazione comprovante il percepimento del sussidio.
 
  6.  Le certificazioni e le autocertificazioni devono essere allegate alla richiesta di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, unitamente al modulo statistico di cui al articolo 10  . Copia delle certificazioni e delle autocertificazioni relative al reddito sono trasmesse, a cura dell'INPS, al comune di residenza anagrafica dell'interessato.
 
 
  Art. 4   
  1.  I cittadini stranieri, residenti in Italia e con permesso di soggiorno per motivi di studio, che siano stati ammessi ai corsi delle Università, dei Politecnici, degli Istituti universitari e delle istituzioni equiparate, degli I.S.E.F., delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e di perfezionamento, della «Università per stranieri» di Perugia, della «Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri» di Siena o agli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, ai corsi professionali statali e regionali e non abbiano redditi diversi da borse di studio o da sussidi economici erogati da enti pubblici italiani, sono tenuti al versamento di un contributo di L. 290.000, qualora chiedano, ai sensi dell' art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663  , convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33  , di fruire, per l'anno 1986, dell'assistenza erogata a tutti i cittadini italiani.
 
  2.  I soggetti di cui al comma 1  devono autocertificare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15  , di non possedere redditi diversi da borse di studio o sussidi; all'autocertificazione devono essere allegati l'attestato di ammissione e frequenza del corso di studio e le attestazioni comprovanti la borsa di studio o il percepimento del sussidio.
 
  3.  Il contributo di cui al presente articolo non è valido per i familiari a carico.
 
 
  Art. 5   
  1.  I cittadini stranieri collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, approvato dal Consiglio d'Europa il 24 novembre 1969 e ratificato con legge 18 maggio 1973, n. 304  , possono essere iscritti al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell' art. 5 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663  , convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33  .
 
  2.  La domanda di iscrizione deve essere presentata dal membro della famiglia che ha sottoscritto l'accordo di cui all' articolo 6  della richiamata convenzione europea, entro dieci giorni dal collocamento presso la famiglia; il contributo è a carico del predetto membro della famiglia. Il contributo per l'anno 1986 è fissato in L. 425.000 e non è valido per i familiari a carico della persona collocata alla pari.
 
 
  Art. 6   
  1.  I contributi previsti dal presente decreto devono essere versati in unica soluzione al momento della richiesta di iscrizione al Servizio sanitario nazionale ovvero, nel caso in cui i soggetti siano già iscritti al Servizio sanitario nazionale, entro trenta giorni, dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.
 
  2.  Le somme eventualmente pagate dai soggetti di cui agli articoli 1  , 2   e 8  del presente decreto, durante l'anno 1986, come contributi sociali di malattia in regime di assicurazione diverso da quello disciplinato dal presente decreto, sono portate in detrazione, per la parte a loro carico, al contributo dagli stessi eventualmente dovuto, per l'anno 1987, per l'assicurazione volontaria presso il Servizio sanitario nazionale.
 
 
  Art. 7   
  1.  Durante l'anno 1986, i cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale, che abbiano fruito nei presidi pubblici delle cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità, ai sensi dell' art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663  , convertito, con modificazioni, dall' art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33  , sono tenuti al pagamento della retta giornaliera di degenza nella misura di: L. 265.000 per i ricoveri nelle strutture (divisioni, sezioni autonome, sezioni aggregate o altra denominazione equivalente secondo l'organizzazione regionale) di cardiochirurgia, ematologia, grandi ustionati, nefrologia con trapianti e dialisi, neurochirurgia, rianimazione e terapia intensiva, unità coronarica; L. 185.000 per gli altri ricoveri.
 
  2.  Non sono compresi nella diaria gli oneri relativi a endoprotesi o pace-maker, il cui costo effettivo è addebitato all'interessato.
 
  3.  Per le cure urgenti ospedaliere che non comportino ricovero, gli interessati sono tenuti al pagamento delle singole prestazioni secondo un apposito tariffario stabilito dalla regione competente o, in mancanza, dalla U.S.L. tenuto conto delle relative tariffe previste dalle convenzioni di cui all' art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833  , e di quelle di cui all' art. 35, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761  .
 
  4.  Per le prestazioni nei presidi convenzionati, le rette di degenza giornaliera e le tariffe sono quelle determinate in sede di convenzione dalla regione competente.
 
 
  Art. 8   
  1.  Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia, nonché la disciplina, di cui all'art. 6 del decreto del Ministero della sanità 9 settembre 1981, sulla partecipazione alla spesa sanitaria di alcune particolari categorie di cittadini italiani e stranieri (Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1981, n. 291).
 
  2.  Fino a quando non saranno stipulate le convenzioni previste dal richiamato art. 6 del decreto del Ministero della sanità 9 settembre 1981, e salvo quanto sarà previsto nelle relative convenzioni, i cittadini italiani e stranieri di cui al predetto articolo 6  , che chiedano di essere assicurati presso il Servizio sanitario nazionale, sono tenuti alla partecipazione alla spesa sanitaria nella misura stabilita dall' articolo 1  .
 
 
  Art. 9   
  1.  In ordine alle modalità di riscossione dei contributi si applicano, per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, le disposizioni dei propri decreti 24 settembre 1981, 13 giugno 1982, 25 maggio 1983 e 4 giugno 1984 concernenti la materia.
 
 
  Art. 10   
  1.  I soggetti, che chiedano o confermino l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, sono tenuti a compilare e sottoscrivere la scheda statistica di cui al fac-simile allegato al presente decreto.
 
  2.  La scheda deve essere allegata alla domanda di prima iscrizione o di conferma dell'iscrizione.
 
  3.  La domanda di conferma dell'iscrizione deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Trascorso tale termine la U.S.L. provvede alla cancellazione dell'iscritto.
 
  4.  La scheda è trasmessa, a cura dell'unità sanitaria locale che riceve la domanda, al Ministero della sanità - Ufficio attuazione del Servizio sanitario nazionale - Divisione V - Piazzale dell'Industria 20, 00144 Roma.
 
 
  Art. 11   
  1.  I soggetti già iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, al Servizio sanitario nazionale ai sensi del richiamato decreto ministeriale del 22 dicembre 1984 possono chiedere, entro trenta giorni dalla predetta data, di non fruire più della assistenza con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta.
 
  2.  I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti al versamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di un contributo per ogni mese di iscrizione pari ad un dodicesimo del contributo percentuale sul reddito complessivo che avrebbe dovuto versare per l'intero anno 1986 ai sensi del presente decreto: il predetto contributo non può comunque essere inferiore alla somma di L. 750.000.
 
 
  Art. 12   
  1.  I soggetti di cui agli articoli 2  , 4   e 5  devono comunicare alla U.S.L. di iscrizione e all'INPS il venir meno delle condizioni richieste per fruire dei benifici entro trenta giorni dal verificarsi di tale circostanza.
 
  2.  Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

 

Dato a Roma, 8 ottobre 1986