Capo I
Tipologie degli interventi
Art. 33
Tipologie e modalita' degli interventi socio-assistenziali
1.
Gli interventi di assistenza sociale sono rivolti ai singoli, al nucleo familiare e a gruppi di cittadini, anche tramite prestazioni di consulenza e sostegno, attraverso servizi integrativi per il mantenimento del cittadino nel proprio nucleo familiare nonche' mediante servizi sostitutivi.
2.
Gli interventi socio-assistenziali devono garantire il rispetto delle esigenze della persona, delle sue convinzioni personali e della sua dignita'.
3.
Gli interventi devono emergere da progetti individualizzati e da programmi di intervento globali attraverso i quali predisporre il percorso socioassistenziale-terapeutico e riabilitativo da proporre al cittadino, tramite l'attivazione di servizi di rete e l'utilizzo di tutte le risorse presenti nel territorio.
4.
I Comuni devono definire tramite propri regolamenti i criteri per l'erogazione dei servizi, i requisiti, le modalita' e le procedure per l'accesso agli stessi, le forme di compartecipazione al costo delle prestazioni erogate da parte degli utenti e di coloro che sono tenuti agli alimenti.
5.
Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti dai soggetti titolari sulla base di un'analisi integrata dei bisogni e delle problematiche presenti nell'ambito familiare e nel contesto di riferimento nonche' sulla base di direttive e procedure specifiche emanate dalla Regione per la costituzione di uffici di pubblica tutela ai sensi dell'art. 70, comma 3, per i soggetti di cui all'art. 3.
6.
La Regione stabilisce con il piano sociale regionale i criteri di indirizzo per l'omogeneita' delle prestazioni, con l'individuazione dei livelli minimi garantiti che devono essere attivati su tutto il territorio regionale in conformita' di quanto disposto dall'
art. 4, comma 2, della legge regionale 77/95
.
7.
Gli interventi consistono in:
a) interventi di sostegno economico;
b) prestazioni di assistenza domiciliare;
c) prestazioni di assistenza socio-educativa;
d) interventi di aiuto personale;
e) interventi socio-terapeutici;
f) inserimenti lavorativi;
g) servizi semi-residenziali;
8.
Per gli interventi di cui al comma 7, ad esclusione di quelli di cui alla lettera h), la competenza gestionale e finanziaria spetta al comune di residenza del cittadino fatto salvo quanto previsto all'articolo 54.
9.
Per gli interventi di cui al comma 7, lettera h) gli oneri di spesa sono a carico del comune nel quale il cittadino ha maturato il domicilio di soccorso di cui agli articoli 72 e seguenti della
legge n. 6972/1890
.
Art. 34
Interventi di sostegno economico
1.
Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuoverne l'autonomia e superare gli stati di difficolta'.
2.
Al fine di soddisfare i bisogni fondamentali della vita quotidiana, gli interventi di assistenza economica possono avere carattere straordinario, temporaneo o continuativo.
3.
I comuni disciplinano con apposito regolamento gli interventi di cui al comma 2 nell'ambito dei criteri e priorita' definiti dal piano sociale regionale.
4.
I provvedimenti specifici, realizzati a favore di esigenze particolari di assistiti, quali assegni per l'assistenza e cura di anziani non autosufficienti, interventi per la vita indipendente o aiuto personale per persone con gravi disabilita' ed altri interventi sono attuati nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 3.
Art. 35
Servizi domiciliari e di supporto all'attivita' domiciliare
1.
Le prestazioni di assistenza domiciliare sono finalizzate a garantire il soddisfacimento di esigenze personali, domestiche, relazionali, educative/riabilitative di cittadini in temporaneo o permanente stato di non autosufficienza, di dipendenza o emarginazione.
2.
Le prestazioni devono essere attivate secondo un sistema d'interventi integrati del settore e degli altri settori di cui all'articolo 1, comma 1.
3.
I servizi di supporto sono organizzati per facilitare la permanenza del cittadino nel proprio domicilio e sono attivati tramite servizio mensa o forniture di pasti, servizio di lavanderia, podologia e trasporto sociale. Devono essere altresi' previsti servizi di supporto consistenti in offerta di prestazioni che afferiscano ai bisogni della vita di relazione.
Art. 36
Assistenza sociale ed educativa
1.
L'assistenza sociale ed educativa si attua attraverso la consulenza psico-sociale ed educativa e gli interventi di sostegno al singolo, alla famiglia o a gruppi di soggetti a rischio, concordando con gli interessati un progetto volto a contrastare o risolvere situazioni di crisi e a prevenire e superare situazioni di isolamento, di emarginazione o di devianza, mediante il ricorso alle risorse sociali, educative, culturali e ricreative presenti nella comunita' locale.
2.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 9 della legge regionale 53/81 e successive modificazioni, per la realizzazione degli interventi sono predisposti progetti complessivi e sono attivati in collaborazione, secondo la specificita' dei casi, con i servizi sanitari, educativi, scolastici, i quali intervengono ciascuno per la propria competenza anche per quanto attiene agli oneri finanziari derivati dagli interventi stessi.
Art. 37
Aiuto personale
1.
Gli interventi di aiuto personale di cui all'
art. 9, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
, sono diretti a soggetti in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile con protesi o ausili tecnici o altre forme di sostegno.
2.
Gli interventi devono essere attuati nel rispetto del principio della libera scelta di cui all'
art. 1, comma 4, lett. a)
, tramite gli strumenti previsti dagli artt. 46, 47, e 48 finalizzati a permettere lo svolgimento delle attivita' quotidiane, il mantenimento del soggetto nel proprio ambiente di vita e nel superamento di stati di isolamento e emarginazione.
Art. 38
Interventi socio-terapeutici
1.
Al fine di facilitare e sostenere il percorso d'integrazione sociale nonche' per verificare processi di indirizzo di preformazione professionale, sono attivate convenzioni tra gli enti pubblici e privati per l'inserimento socio-terapeutico di cittadini con ridotte capacita' psico-fisiche e non in grado di sostenere una normale attivita' lavorativa.
2.
Nelle convenzioni di cui al comma 1 sono determinate le modalita' e la durata degli inserimenti, i compiti che spettano ai soggetti contraenti. Gli oneri per gli inserimenti fanno carico all'ene gestore del servizio di assistenza comprensivi del costo del personale per assistenza al soggetto inserito, dell'eventuale gettone di presenza e di altri oneri per assicurazioni di responsabilita' civile, di rischi da infortunio e rimborsi spese.
3.
All'azienda unita' sanitaria locale e al comune fanno carico gli oneri di cui al comma 2, secondo le rispettive competenze terapeutiche ed assistenziali.
Art. 39
Inserimenti lavorativi
1.
Gli enti titolari delle funzioni assistenziali promuovono percorsi per facilitare l'inserimento lavorativo di cittadini in situazioni di disagio, di emarginazione, di ridotte capacita' lavorative, attivando modi di coordinamento con le province per l'attivita' formativa.
2.
Ai fini di cui al comma 1 ed in armonia con la legislazione nazionale e regionale in materia, gli interventi consistono in:
a) attivita' di orientamento e qualificazione professionale per adolescenti a rischio, soggetti disabili o con problematiche psico-fisiche, soggetti con problematiche di dipendenza per i quali l'inserimento lavorativo sia previsto durante o al termine del trattamento terapeutico, soggetti gia' istituzionalizzati o in regime di semiliberta';
b) attuazione di inserimenti di persone con gravi disabilita';
c) individuazione di strutture produttive idonee e disponibili all'inserimento dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b);
d)
attivazione e incentivazione degli strumenti previsti dalla normativa nazionale e regionale per la costituzione di cooperative sociali di cui alla
legge 381/91
, e per l'inserimento di persone disabili.
3.
Per facilitare l'inserimento lavorativo di soggetti con handicap di natura fisica, psichica o sensoriale con diminuzione della capacita' lavorativa non inferiore a 2/3, la Regione definisce nel piano sociale regionale le modalita' di finanziamento per progetti di orientamento, preformazione, formazione professionale e inserimento lavorativo. A tale fine il piano prevede interventi per le seguenti tipologie:
a) dotazione di attrezzature ed altre facilitazioni ai soggetti che intendono avviare un lavoro autonomo;
b) adeguamento del posto di lavoro mediante dotazione di apposite idonee attrezzature o modifica della strumentazione esistente;
c) facilitazioni, per l'avvio e lo sviluppo, ad imprese costituite in forma societaria, ad esclusione di quelle per azioni, salvo il caso delle cooperative, la cui percentuale di handicappati impiegati non sia inferiore al venti per cento;
d) copertura totale o parziale delle spese per gli oneri sociali derivanti alle aziende dall'assunzione di handicappati e per contribuzioni assicurative a carico di lavoratori autonomi;
e) integrazione fino ad un massimo del trenta per cento della retribuzione percepita dai lavoratori dipendenti di cui al punto precedente.
4.
I soggetti attuatori stipulano apposite convenzioni con i singoli, le imprese e le cooperative per stabilire le condizioni a cui e' subordinata l'attivazione degli interventi.
Art. 40
Presidi residenziali e semiresidenziali
1.
I servizi residenziali sono finalizzati all'accoglienza, temporanea o stabile, di persone le cui esigenze assistenziali non possono trovare soluzione adeguata mediante gli altri interventi di cui alla presente legge.
2.
I presidi residenziali e semiresidenziali rivolti ai minori sono:
a) centro di pronto accoglimento;
b) casa per la gestante e per la madre con il figlio;
c) casa di accoglienza per l'infanzia;
d) comunita' a dimensione familiare;
3.
Le tipologie dei servizi di cui al comma 2, sono definite nella risoluzione del Consiglio regionale del 20 marzo 1990 concernente i requisiti di idoneita' delle comunita' per i minori di cui all'art. 1 della legge regionale 16 aprile 1980, n. 28.
4.
I presidi residenziali rivolti ad adulti e anziani sono:
a) residenze sociali assistite, quali strutture di dimensioni limitate, come comunita' alloggio o case famiglia, con organizzazione di tipo familiare dove possono essere previste forme di autogestione per l'accoglienza di adulti o anziani in condizioni di solitudine, emarginazione, devianza o di limitata autonomia;
b) comunita' alloggio protette per ospitalita' di adulti in stato di grave dipendenza, quali strutture per piccoli nuclei di persone disabili al fine di garantire l'assistenza negli atti quotidiani, permettere il mantenimento e il potenziamento delle capacita' residue, stimolare la partecipazione alla vita sociale, lavorativa e relazionale;
c) centri residenziali per anziani e adulti inabili con limitati interventi socio-sanitari per l'ospitalita' temporanea di anziani autosufficienti e di persone con disabilita';
d)
residenze sanitarie assistenziali (RSA) per ospitalita' anche temporanea di persone prevalentemente non autosufficienti. A tali strutture e' consentito l'accesso previo accertamento della condizione di non autosufficienza e stato di grave disabilita', e secondo le indicazioni previste dal piano terapeutico individualizzato. Le RSA devono essere organizzate in nuclei sulla base di regolamenti comunali in attuazione della
legge regionale n. 28/1980
, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989, del piano sanitario regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 1995 n. 527, parte III, punto 2.4.8., e prevedere l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie differenziate per gruppi di tipologie di bisogno e carichi assistenziali.
5.
E' posta a carico dell'azienda unita' sanitaria locale la copertura delle spese di assistenza sanitaria come quota capitaria, da erogarsi presso la struttura residenziale di cui al comma 1, lett. d), secondo i criteri e le valutazioni di qualita' definiti dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta.
6.
I servizi semiresidenziali comprendono attivita' assistenziali dirette a gruppi di persone per piu' ore al giorno e per piu' giorni alla settimana. Tali servizi in relazione alle caratteristiche dell'utenza, possono integrare gli interventi di assistenza domiciliare ed essere luogo di cura della persona, di socializzazione e di promozione culturale. Sono presidi semiresidenziali:
a) i centri diurni con valenza educativo-terapeutica e/o riabilitativa per il mantenimento e/o potenziamento delle capacita' della persona. In tali centri deve essere prevista l'integrazione con le attivita' sanitarie specifiche di assistenza alla persona non autosufficiente, infermieristica, psicologica e/o psichiatrica, neuropsichiatrica, riabilitativa;
b) centri di aggregazione con finalita' di socializzazione e organizzazione del tempo libero.
7.
Le modalita' organizzative, di erogazione delle prestazioni, di autorizzazione, di vigilanza e controllo nonche' di eventuale convenzionamento sono quelle di cui alla legge regionale 27 marzo 1980, n. 20 e alla legge regionale 28/80.
Capo II
Destinatari di interventi specifici
Art. 41
Interventi a favore dell'infanzia dell'adolescenza e dei giovani
1.
I minori presenti nel territorio della Regione, in quanto considerati tutti detentori di diritti sociali di cittadinanza, sono ammessi agli interventi previsti dalla presente legge. Il piano sociale regionale specifica gli obiettivi dei servizi di assistenza sociale per l'infanzia, adolescenza e giovani e individua le azioni fondamentali rivolte:
a) alla prevenzione mediante lo sviluppo e il potenziamento delle iniziative educative, ricreative, culturali e sportive in raccordo con i servizi sanitari, le agenzie educative e le risorse presenti nel territorio;
b) alla responsabilizzazione e al sostegno delle famiglie e della comunita' locale;
c) ad attivita' di consulenza e sostegno ai minori, agli adolescenti e ai giovani, alle famiglie di origine e alle famiglie affidatarie;
d) alla soluzione e al soddisfacimento di bisogni dell'adolescente in difficolta' o a rischio di devianza;
e) ad interventi specifici a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, per inidoneita' temporanea della famiglia, per situazioni di grave rischio sociale e situazioni di abbandono materiale e morale;
f)
al potenziamento e allo sviluppo dell'istituto dell'affidamento di cui alla
legge 4 maggio 1983, n. 184
tramite la creazione in ogni zona socio-sanitaria del centro affidi per il reperimento di famiglie e persone disponibili all'affidamento, la loro selezione e preparazione, la vigilanza sull'andamento dell'affido, l'attivita' di consulenza a sostegno;
g)
all'attuazione dei provvedimenti previsti dalla
legge n. 184/1983
, in particolare per quanto disposto in ordine allo stato di adottabilita', dell'affidamento preadottivo e dell'adozione;
h) ad interventi di collaborazione con l'autorita' giudiziaria e con i servizi minorili del Ministero di grazia e giustizia in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.
Art. 42
Interventi particolari a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza
1.
Gli interventi a favore dei minori a cui sono stati applicati provvedimenti amministrativi o giudiziari adottati per inidoneita' temporanea della famiglia, per situazione di abbandono morale e materiale in attesa di definitiva sistemazione, per l'attuazione delle misure dell'autorita' giudiziaria, di cui all'articolo 25 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, sono disposti dall'ente titolare delle funzioni in materia di assistenza sociale, nel cui territorio si manifesta l'esigenza di attuare le misure protettive, o dall'ente gestore delle medesime funzioni.
2.
L'onere per attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1 e' a carico del comune di residenza, fatti salvi gli interventi che prevedono affidamento a servizi residenziali di cui all'art. 52, comma 2, per i quali gli oneri di spesa sono determinati ai sensi dell'art. 45, comma 9.
3.
Nel caso in cui non sia conosciuto il comune di residenza o il comune in cui il minore ha conseguito il domicilio di soccorso, l'ente che dispone l'intervento assume provvisoriamente il relativo onere, salvo rivalsa nei confronti del comune competente.
4.
Nel caso in cui il minore non abbia maturato il domicilio di soccorso in alcun comune, l'onere per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 2, nelle forme di cui all'art. 45, comma 9, e' a carico del comune che, ai sensi della stessa norma, ha disposto l'intervento.
5.
Ai fini di cui ai precedenti commi, il domicilio di soccorso si acquista in base a quanto disposto dagli articoli 72 e 74 della legge n. 6972/1890. I minori di diciotto anni seguono il domicilio di soccorso dell'esercente la potesta' genitoriale.
6.
Nel caso in cui il minore straniero si trovi nella situazione di non poter usufruire gratuitamente delle prestazioni del servizio sanitario nazionale, l'onere per l'erogazione di tali prestazioni e' assunto dall'ente titolare delle funzioni di assistenza sociale competente, ai sensi del comma 1, il quale provvede all'attuazione degli interventi, salvo rivalsa nei confronti dello Stato di cui l'assistito e' cittadino, in base alle procedure previste da norme nazionali che regolano i rapporti in materia di assistenza sanitaria con gli Stati esteri.
Art. 43
Interventi a favore dei disabili
1.
Le azioni a favore delle persone disabili debbono essere rivolte a rimuovere gli ostacoli di tipo culturale, materiale, strutturale per il raggiungimento di ogni possibile livello di autonomia.
2.
Gli interventi debbono avere come finalita' l'inserimento sociale in senso ampio, l'integrazione scolastica e lavorativa, la valorizzazione delle capacita'.
3.
Le forme assistenziali, da attuarsi sulla base di piani individualizzati di intervento, debbono tradursi in prestazioni che assicurino la costante valorizzazione dell'individuo, il rispetto dei diritti della persona, il sostegno alle cure familiari, alle forme di auto-aiuto e agli interventi per la vita indipendente.
4.
Il ricorso ai servizi residenziali deve scaturire da un coerente piano di intervento che abbia verificato in via prioritaria l'esperibilita' di forme alternative di tipo domiciliare e diurno.
5.
Gli interventi ed i livelli di assistenza a favore dei disabili sono definiti dal piano sociale regionale e dal piano sanitario regionale.
Art. 44
Interventi a favore degli immigrati, e delle popolazioni nomadi
1.
Gli interventi in favore degli immigrati non appartenenti all'Unione europea e delle popolazioni nomadi si svolgono nelle forme e con le modalita' previste al titolo VI "Gli interventi socioassistenziali" e dalle norme di cui alle leggi regionali 22 marzo 1990, n. 22 e 18 agosto 1995, n. 73 e successive modificazioni.
2.
Fino all'entrata in vigore della nuova legge regionale di riordino degli interventi in materia di immigrazione, le prestazioni assistenziali nel settore dell'informazione, dell'abitazione, dell'integrazione culturale e della valorizzazione delle culture di origine, del diritto allo studio, dell'orientamento e della formazione professionale degli inserimenti lavorativi, dell'assistenza sociale e sanitaria e della tutela dei minori, si integrano nei piani zonali di cui all'art. 11 e sono definiti dal piano sociale regionale di cui all'art. 9 e dal piano sanitario regionale di cui alla legge regionale n. 49/1994.
Art. 45
Interventi a favore degli anziani
1.
Le azioni a favore della popolazione anziana sono rivolte fondamentalmente a valorizzare la persona ed a favorire opportunita' di reperimento delle risposte adatte a specifici bisogni.
2.
Gli interventi devono determinare condizioni per prevenire la non autosufficienza, mantenere l'anziano nelle famiglie e nel tessuto sociale, assicurare il rispetto dei diritti della persona.
3.
Le prestazioni a regime domiciliare diurno e residenziale debbono rispondere ad un effettivo bisogno della persona, debbono assicurare l'integrazione in senso ampio delle risposte assistenziali e sanitarie nonche' costituire supporto e sostegno delle cure familiari.
4.
Gli interventi debbono corrispondere al criterio dell'unita' valutativa geriatrica, di cui all'art. 43, comma 1, lett. a), struttura articolata operante nel territorio, alla quale e' demandato l'accertamento della condizione della persona ed il piano individuale di intervento. Tali interventi sono definiti dal piano sociale regionale.
Art. 46
Interventi a favore dei detenuti
1.
Gli interventi a favore dei detenuti si svolgono per garantire la riabilitazione e il reinserimento sociale per tutti i detenuti, favorendo le condizioni per una piena attuazione della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Gli interventi riguardano, in particolare:
a) la qualificazione delle attivita' lavorative interne;
b) le opportunita' lavorative all'esterno;
c) le attivita' di socializzazione, culturali, ricreative, motorie all'interno di ogni istituto, ivi comprese le specifiche iniziative per i detenuti extracomunitari;
d) la realizzazione di strutture per l'accoglienza per favorire la ripresa della semiliberta' e i permessi premio.
2.
Gli interventi in materia di lavoro, formazione, attivita' culturali, assistenza sanitaria, assistenza sociale, si integrano nei piani zonali di cui all'art. 11 e sono definiti dal piano sociale regionale di cui all'art. 9 e dal piano sanitario regionale di cui all'art. 5 della legge regionale 49/1994.
Capo III
Oneri degli interventi e sistema di valutazione
Art. 47
Controllo e vigilanza sui servizi di ospitalita' per anziani e disabili
1.
I servizi di ospitalita' per anziani e disabili consistenti in strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche o private, sono soggetti alla preventiva autorizzazione al funzionamento e a vigilanza da parte del comune nel cui territorio sono ubicati, sulle base delle vigenti norme statali e regionali, nonche' dei regolamenti comunali. In ogni azienda unita' sanitaria locale e' istituita la commissione tecnica di vigilanza e controllo sulle strutture di ospitalita' per anziani e adulti inabili in quanto presidi socio-sanitari. E' compito di tale commissione esprimere pareri al comune competente per territorio in ordine alle richieste di autorizzazione al funzionamento delle predette strutture e svolgere attivita' sistematica e periodica di vigilanza e controllo in ordine al mantenimento dei requisiti necessari al funzionamento.
2.
La Commissione di vigilanza e controllo sulle strutture di ospitalita' per anziani e adulti disabili organizza la propria attivita' con il concorso di tutte le competenze professionali specifiche ed e' coordinata da un responsabile di unita' operativa o di area funzionale del dipartimento di assistenza sociale.
Art. 48
Idoneita' e vigilanza dei servizi residenziali e semiresindenziali per minori
1.
Il Sindaco del Comune competente per territorio esercita le funzioni di autorizzazione al funzionamento e vigilanza sui servizi residenziali e semiresidenziali pubblici e privati per minori.
2.
Per lo svolgimento delle funzioni indicate al comma 1, il sindaco si avvale del parere tecnico formulato dalla commissione di idoneita' e vigilanza sui servizi residenziali e semiresidenziali per minori costituita presso ogni azienda unita' sanitaria locale o zona sociosanitaria in raccordo con i Comuni come previsto dalla risoluzione del Consiglio regionale del 20 marzo 1990.
3.
La Commissione di vigilanza e controllo sulle strutture di ospitalita' sui servizi residenziali e semiresidenziali per minori organizza la propria attivita' con il concorso di tutte le competenze professionali specifiche ed e' coordinata da un responsabile indicato dal Comune in accordo con l'Azienda unita' sanitaria locale.
Art. 49
Concorso al costo delle prestazioni
1.
I servizi socio-assistenziali, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, possono essere forniti in modo gratuito ovvero con contribuzione da parte dell'utente.
2.
Gli utenti o le persone tenute al loro mantenimento concorrono alla copertura del costo delle prestazioni socio-assistenziali nella percentuale determinata dagli Enti locali istituzionalmente competenti, sui quali grava l'onere della spesa, in base a criteri ed a parametri di reddito stabiliti dal piano sociale regionale e dai rispettivi regolamenti in conformita' di quanto previsto dall'art. 35, comma 3.
3.
Agli utenti ospiti di strutture residenziali deve essere comunque sempre garantita la conservazione di una quota di pensione o di reddito per il soddisfacimento delle esigenze personali.
4.
La competenza in materia di oneri di spesa investe gli Enti locali che per residenza degli utenti o per il carattere indifferibile degli interventi definiscono l'ammissione alle prestazioni.
5.
I ricoveri in strutture residenziali, che non siano definiti al loro insorgere dagli Enti locali, non determinano oneri di spesa per questi ultimi. Spetta agli stessi Enti locali che ricevono la domanda, verificare, per competenza propria, la sussistenza del bisogno o specificare una diversa competenza per l'esame della richiesta e l'ammissione alle prestazioni.
Art. 50
Controllo e vigilanza sulla realizzazione del piano sociale regionale e dei progetti
1.
Il piano sociale regionale di cui all'art. 9 definisce le strutture e le responsabilita', i metodi e le procedure relativi al sistema di controllo, alle attivita' di valutazione e alla vigilanza sull'attuazione del piano stesso.
2.
In tale ambito sono definite le procedure e le modalita' per la selezione dei singoli progetti e delle azioni, ivi compresi i metodi e i criteri operativi di selezione.