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DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76
  Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. (Estratto) (*) - Clicca qui per visualizzare il testo coordinato con la legge di conversione  
  Pubblicato in GU, n. 150 del 28/06/2013


  Vigente dal: 28/06/2013
  urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-28;76

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77   e 87, quinto comma  , della Costituzione ;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e la coesione sociale, al fine di favorire immediate opportunita' di impiego, in considerazione della gravita' della situazione occupazionale;

Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza, considerata la particolare congiuntura economica, di adottare disposizioni in materia di IVA e altri interventi urgenti per il sistema produttivo, nonche' di adottare misure idonee a promuovere gli investimenti e ad assicurare il rispetto degli impegni assunti in sede internazionale e comunitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la coesione territoriale;

Emana

il seguente decreto-legge:


   
  Art. 1 

Ulteriori disposizioni in materia di occupazione

 
  1.  Le disposizioni di cui all' articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276  e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  . Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all' articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276  e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.
 
  2.   
Il comma 4-bis, dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  e' sostituito dal seguente: "  
4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonche' da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attivita' Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la meta' del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonche' di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
"
 
  3.   
All' articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167   , e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "  
2-bis. Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 , allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, e' possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non puo' eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo
".
 
  4.   
Al comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138  , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148  sono inserite, in fine, le seguenti parole:  
", subordinatamente al loro deposito presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio
".
 
  5.  Le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181  si interpretano nel senso che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonche' nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e delle Province.
 
  6.   
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24  , dopo le parole: "  
presso un utilizzatore,
" sono inserite le seguenti: "  
e ferma restando l'integrale applicabilita' delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
".
 
  7.   
All' articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  
al comma 2  , dopo le parole:  
"deve presentar
e" sono aggiunte le seguenti:  
", previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilita' di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata,
"
;
   b)  
il comma 4  e' abrogato
.
 
  8.  Il contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale ovvero a svolgere i tirocini formativi di cui all' articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  e' determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  , e successive modificazioni, da emanarsi ogni tre anni entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio. In sede di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dell'emanazione del decreto triennale di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno non ancora coperto dal decreto triennale, rilasciano i visti di cui all' articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma 5 . Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente indicato nel decreto triennale successivamente adottato. Qualora il decreto di programmazione triennale non venga adottato entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' provvedere, in via transitoria, con proprio decreto annuale nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali ai sensi dell' articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  puo' essere autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale, nell'ambito del contingente triennale determinato con il decreto di cui alla presente disposizione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
  9.  Le risorse residue derivanti dalle procedure di spesa autorizzate ai sensi dell' articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011  , all'esito delle attivita' solutorie di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all' articolo 23, comma 11, della legge 7 agosto 2012, n. 135  . Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
 
  10.   
All' articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109  , dopo il comma 11 , sono aggiunti i seguenti commi: "  
11-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5 , e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1 , al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 6 , a carico del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 10 del presente articolo. 11-ter. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore sia in possesso del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1 , la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore, al quale e' rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza della richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6 . 11-quater. Nell'ipotesi prevista dal comma 11-ter, il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 5 sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro; gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione, ai fini dell'applicazione del comma 10 del presente articolo.
".
 
  11.   
All' articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276  , e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: "  
3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1 , ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinita' entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende. 3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis puo' essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole. 3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalita' con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis. 3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalita' disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter.
".
 
  12.   
All' articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78   , convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122  , dopo le parole: "  
settore sociale
" sono inserite le seguenti: "  
nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all' articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276  .
".
 
  13.   
All' articolo 2463-bis del codice civile  , sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  
al comma 1 , le parole: "  
che non abbiano compiuto i trentacinque anni di eta' alla data della costituzione
" sono soppresse;
   b)  
al comma 2 , punto 6), le parole: "  
, i quali devono essere scelti tra i soci
" sono soppresse;
   c)  
il comma 4 e' soppresso.
 
  14.   
All' articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83  , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134  , sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  
i commi 1, 2, 3 e 4 sono soppressi;
   b)  
al comma 4-bis le parole: "  
societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto
" sono sostituite dalle seguenti: "  
societa' a responsabilita' limitata semplificata
".
 
  15.  Le societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto iscritte al registro delle imprese ai sensi dell' articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83  , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134  , alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono qualificate societa' a responsabilita' limitata semplificata.
 
  16.   
All' articolo 25, comma 2, del decreto legge del 18 ottobre 2012 n. 179  , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221  , sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  
la lettera a) e' soppressa;
   b)  
alla lettera h) punto 1), nel primo periodo le parole "  
uguali o superiori al 20 per cento
" sono sostituite con le seguenti: "  
uguali o superiori al 15 per cento
";
   c)  
alla lettera h) punto 2) dopo le parole "  
in Italia o all'estero
" sono aggiunte le seguenti: "  
, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270
";
   d)  
alla lettera h) punto 3) dopo le parole "  
varieta' vegetale
" sono aggiunte le seguenti: "  
ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purche' tali privative siano
".".
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 28 giugno 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

 
 

Note della redazione

 - 

Il testo del presente decreto legge è stato convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 .