LEGGE 14 febbraio 1970, n. 95
Adesione al protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e sua esecuzione.
Pubblicato in GU, n. 79 del 28/03/1970
Vigente dal: 12/04/1970
urn:nir:stato:legge:1970-02-14;95
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al protocollo relativo alla condizione giuridica dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è data al protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo VIII del
protocollo
stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addì 14 febbraio 1970