AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - AOSTA
e, per conoscenza: AL GABINETTO DELL'ON. MINISTRO - SEDE
AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE - SEDE
AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA - CAGLIARI
ALL'ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE - ROMA
ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ROMA
ALL'ANCI - ROMA
ALL'ANUSCA - CASTEL S.PIETRO TERME (BO)
ALLA DeA - CASCINA (PI)
L' art. 8, c. 1, lett. a)-bis, del DL n. 13/2017 , indicato in oggetto, ha inserito, dopo l' art. 5 del d.lgs n. 18/8/2015, n. 142 , recante, tra le altre, norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale, l' art. 5-bis , rubricato "iscrizione anagrafica".
Il comma 1 della nuova disposizione prevede che l'istituto della convivenza anagrafica, di cui all'art. 5 del regolamento anagrafico ( DPR n. 223/1989 ), possa essere applicato sia nella ipotesi in cui l'interessato sia ospitato nei centri di prima accoglienza, che nei casi in cui esso sia ospitato nelle strutture temporanee, ovvero nei centri di accoglienza del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), sempre che non sia registrato individualmente in anagrafe.
Il successivo comma 2 - analogamente a quanto previsto dagli artt. 6, c. 2 , e 13, c. 2 del citato regolamento, con riguardo alla generale disciplina dell'istituto della convivenza anagrafica - sancisce l'obbligo del responsabile della convivenza di dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
Il comma 3 , prevede, infine, testualmente, che "La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma 1 ".
Tale disposizione introduce quindi una speciale disciplina della cancellazione anagrafica, con effetto immediato, applicabile alle ipotesi di revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento ingiustificato del richiedente protezione internazionale, salvaguardando comunque il diritto dell'interessato ad essere nuovamente iscritto.
Si pregano le SS.LL. di voler comunicare ai Sigg. Sindaci il contenuto della presente circolare, al fine di garantire l'uniforme e corretta applicazione delle recenti novità legislative.
IL DIRETTORE CENTRALE D'Attilio