Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE  
CIRCOLARE 3 agosto 2012, n. 5209
  Oggetto: Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108  recante "Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati".  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2012-08-03;5209

Ai Sigg. Prefetti titolari degli Uffici Territoriali di Governo - LORO SEDI

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di TRENTO

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di BOLZANO

Al Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta - AOSTA

Al Ministero degli Affari Esteri DGPIEM - Ufficio VI Centro Visti - ROMA

Al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche dell'Integrazione - ROMA

Al Gabinetto del Ministro - SEDE

Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - ROMA


 

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 171 del 24 luglio 2012, il Decreto Legislativo n. 108 del 28 giugno 2012  con il quale lo Stato italiano ha recepito la Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009 , sulle "condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati" (c.d. Carla blu UE).

La direttiva comunitaria contribuisce al conseguimento degli obiettivi di Lisbona con particolare riferimento alla crescita sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro, attirando e trattenendo "lavoratori altamente qualificati provenienti da Paesi extracomunitari" pur sempre nel rispetto del principio della preferenza comunitaria. II citato decreto legislativo, che introduce nel T.U. Immigrazione D.Lgs. 286/1998  l' articolo 27-quater  (Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carla blu UE) e l'articolo 9-ter (Status di soggiornante di lungo periodo CE per i titolari di Carla blu UE), entrerà in vigore l'8 agosto 2012.

Articolo 27-quater  - Elementi distintivi

E' consentito l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale, per periodi superiori a tre mesi al di fuori delle quote di cui all' articolo 3, c. 4 del D.Lgs. 286/1998  , ai "lavoratori stranieri altamente qualificati" che intendano svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica. I titolari di Carla blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani, conformemente alla normativa vigente, ad eccezione dell'accesso al mercato del lavoro nei primi due anni, come previsto al comma 13.

Requisiti previsti

Destinatari della procedura in oggetto sono i lavoratori stranieri "altamente qualificati" ossia in possesso:

a) del titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competente nel Paese dove stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni attestata dal Paese di provenienza e riconosciuta in Italia.

Si richiama l'attenzione sulla verifica dei titoli di istruzione e degli altri atti formati all'estero che devono essere presentati debitamente tradotti e legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi di provenienza dei lavoratori stranieri;

b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206  , limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate.

La norma si applica:

- agli stranieri residenti in uno Stato terzo;

- agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;

- agli stranieri soggiornanti in altro Stato membro;

- agli stranieri titolari della Carla blu rilasciata in un altro Stato membro.

Soggetti esclusi dall'applicazione della norma

Le disposizioni dell' art. 27-quater, comma 1  , non si applicano agli stranieri:

a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, o per motivi umanitari ovvero hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale;

c) che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell' articolo 27-ter  ;

Al riguardo si evidenzia che rientrano invece nel novero dei destinatari della disposizione gli stranieri già presenti sul territorio nazionale in quanto titolari di un permesso di soggiorno per ricerca;

d) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione in conformità della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 così come recepita dal D.Lgs. 30 del 2007  e succ.ve modificazioni;

e) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell' articolo 9-bis D.Lgs. 286/1998  per motivi di lavoro autonomo o subordinato;

f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti;

g) che soggiornano in qualità di lavoratori stagionali;

h) che soggiornano in Italia in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi dell' articolo 27, c. 1 , lettere a )  , g)  , ed i )  , del D.Lgs.286/1998 ;

i) che beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri.

La presentazione delle domande

A partire dalle ore 8.00 dell'8 agosto 2012 sarà possibile presentare le domande allo sportello unico per l'immigrazione della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente, avvalendosi di un sistema informatizzato appositamente predisposto e sostanzialmente analogo a quello utilizzato per le altre procedure di competenza degli sportelli unici.

Per l'accesso alla procedura on-line, è necessario avvalersi di una connessione Internet ed effettuare preventivamente una registrazione sul silo web del servizio di inoltro telematico delle domande tramite l'apposita pagina disponibile sul sito www.interno.gov.it o sul link https://nullaostalavoro.interno.it.

La registrazione è gratuita e richiede necessariamente un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante per essere eseguita.

Completata la fase di registrazione, è possibile accedere all'area di Richiesta Moduli e selezionare il modulo di richiesta nullaosta ai lavoro per il rilascio delta Carta Blu Ue (Modulo BC).

E' possibile salvare il modulo parzialmente compilato per un successivo completamento, tramite il tasto "Salva" posto in alto a destra.

L'invio del modulo può avvenire solo a completamento della compilazione di tutti i dati obbligatori presenti dalla prima all'ultima sezione.

Guide di contesto e strumenti di verifica dei dati immessi sono di supporto durante fa procedura.

E' possibile inviare il modulo correttamente compilato al servizio di inoltro telematico delle domande utilizzando una specifica funzionalità del programma: tasto "Invia" in alto a destra.

L'utente potrà scaricare successivamente dal silo web del servizio di inoltro telematico la ricevuta attestante il buon esito dell'invio del modulo.

La domanda, oltre a quanto previsto dall' art.22, I comma, del Digs.286/1998  (richiesta nominativa, documenti circa la sistemazione alloggiativa, proposta di contralto di soggiorno, impegno a comunicare variazioni), indica, a pena di rigetto:

a) la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale superiore, come indicata al comma 1 , lettera a) del medesimo art. 27 quater  ;

b) il titolo di istruzione e la relativa qualifica professionale superiore, posseduti dallo straniero come indicati al medesimo comma 1 lettera a) dell' art. 27 quater  ;

c ) l'importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto su base annua, per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, pari, per l'anno in corso, a 24.789 euro.

Si ricorda che 8.263 euro è il livello minimo previsto dall' art. 8, c. 16, terzo periodo, della L. 537 del 1993  e successive modificazioni per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per i disoccupati e i loro familiari.

Adempimenti dello Sportello Unico per l'lmmigrazione

Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda, previo espletamento degli adempimenti previsti dall' articolo 22, comma 4 del T.U. Immigrazione  .

La norma prevede quindi un termine più ampio rispetto a quello ordinario di quaranta giorni previsto dall' art.22. comma 5  .

Il lavoratore straniero altamente qualificato, autorizzato al lavoro, si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, entro otto giorni, per la sottoscrizione del contralto di soggiorno.

Particolare rilevanza rivestono i commi 9   e 10   dell'articolo 27 quater , che introducono nuove ipotesi di rifiuto del nulla osta al lavoro, ovvero di revoca, nel caso che questo sia stato rilasciato. La prima di tale ipotesi riguarda il caso in cui i documenti presentati siano stati ottenuti mediante frode, siano stati falsificati o contraffatti, o qualora lo straniero non abbia firmato il contratto di soggiorno presso lo sportello unico entro il (termine di cui all'art. 22, comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore.

Il comma 10 considera invece motivo di rifiuto il caso in cui il datore di lavoro risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell' art. 444 del c.p.p.  per i reati di cui alle lettere a), b) e c). La revoca adottata dallo sportello unico deve essere comunicata al Ministero degli Affari Esteri tramite gli appositi collegamenti telematici già attivati, anche per le eventuali attività correlate alla successiva revoca del visto d'ingresso.

La comunicazione in luogo della richiesta di nulla osta

Il comma 8 dell'articolo 27 quater  prevede che la richiesta di nulla osta sostituita, in applicazione dell' art. 27, comma 1-ter  , da una comunicazione, da parte del datore di lavoro, della proposta di contratto di lavoro o offerta di lavoro vincolante, nel caso in cui lo stesso abbia sottoscritto con il Ministero dell'Interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo d'intesa con il quale il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza dei requisiti previsti per l'applicazione della procedura.

Si tratta di appositi protocolli d'intesa, distinti da quelli già stipulati ai sensi dell' articolo 27, commi 1-ter   e 1-quater  , i cui requisiti, con le correlate modalità di sottoscrizione, saranno resi noti con apposita circolare.

Ingresso senza visto per i titolari di Carta blu UE

Lo straniero titolare di Carla blu UE, rilasciata da uno Stato membro dopo diciotto mesi di soggiorno legale in detto Stato, può fare ingresso in Italia senza necessità del visto, al fine di esercitare un'attivita lavorativa altamente qualificata. Entro un mese dall'ingresso nel territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la domanda di nulla osta al lavoro con le procedure sopraindicate. In tal caso il nulla osta rilasciato entro il temine ridotto di 60 giorni. La domanda di nulla osta al lavoro può essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora net territorio del primo Stato membro.

Ricongiungimento familiare

La possibilità di richiedere un nulla osta al ricongiungimento familiare è consentito al titolare di Carta blu UE, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno ai sensi e alle condizioni previste dall' articolo 29 del Testo Unico Immigrazione  . Ai familiari è rilascialo un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell' articolo 30, commi 2  , 3   e 6   del TU Immigrazione .

Le SS.LL. sono invitate ad informare i Dirigenti degli Sportelli Unici e a dare la più ampia diffusione per il tramite dei Consigli Territoriali per l'Immigrazione alle indicazioni sopra riportate, coinvolgendo eventualmente, anche gli enti interessati alla applicazione della procedura riguardante i lavoratori altamente qualificati.

Si ringrazia per l'attenzione.

 

IL DIRETTORE CENTRALE: Malandrino