LEGGE 11 aprile 1955, n. 288
Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio.
Pubblicato in GU, n. 96 del 27/04/1955
urn:nir:stato:legge:1955-04-11;288
[Art. 1.
1.
Il Ministero degli affari esteri, entro i limiti degli stanziamenti animali del proprio bilancio, e' autorizzato a concedere:
a) premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri o cittadini italiani residenti stabilmente all'estero che vengono in Italia a scopo di studio o di perfezionamento o per effettuare ricerche di carattere scientifico;
b) premi e sussidi a cittadini italiani che si recano all'estero a scopo di studio o di perfezionamento o di ricerca di cui il Ministero degli affari esteri ravvisi l'opportunita' nel quadro dei rapporti culturali internazionali, ferme restando le disposizioni relative alla concessione di borse di studio per iniziativa di altre Amministrazioni;
c) sussidi ad istituzioni italiane legalmente riconosciute per i fini di cui alle lettere a) e b).
]
[1]
[Art. 1
1.
Il Ministero degli affari esteri entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio e' autorizzato a concedere:
a) premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri o apolidi nonche' a cittadini italiani residenti all'estero o ivi dimoranti per motivi di lavoro temporanei e loro discendenti conviventi, i quali vengano in Italia a scopo di studio, di perfezionamento o di specializzazione o per effettuare ricerche di carattere scientifico;
b) premi e sussidi a cittadini italiani che si rechino all'estero a scopo di studio o di perfezionamento o di specializzazione o di ricerche, di cui il Ministero degli affari esteri ravvisi l'opportunita' nel quadro dei rapporti culturali internazionali, ferme restando le disposizioni relative alla concessione di borse di studio per iniziativa di altre amministrazioni;
c) sussidi ad istituzioni ed organismi internazionali ai quali il Ministero degli affari esteri sia tenuto a corrisponderli in base ad accordi per i fini di cui alle lettere a) e b);
d) sussidi ad enti italiani per le finalita' di cui alle lettere a) e b) e per attivita' assistenziali a favore di cittadini italiani residenti all'estero, che si rechino in Italia per motivi culturali e scientifici.
]
[2]
Art. 1
1.
Il Ministero degli affari esteri entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio e' autorizzato a concedere:
a) premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri o apolidi nonche' a cittadini italiani residenti all'estero o ivi dimoranti per motivi temporanei e loro discendenti conviventi, i quali vengono in Italia a scopo di studio, di perfezionamento o di specializzazione o per effettuare ricerche di carattere scientifico;
b) premi e sussidi a cittadini italiani che si rechino all'estero a scopo di studio o di perfezionamento o di specializzazione o di ricerche, di cui il Ministero degli affari esteri ravvisi l'opportunita' nel quadro dei rapporti culturali internazionali, ferme restando le disposizioni relative alla concessione di borse di studio per iniziative di altre amministrazioni;
c)
sussidi ad istituzioni ed organismi internazionali ai quali il Ministero degli affari esteri sia tenuto a corrisponderli in base ad accordi per i fini di cui alle
lettere
a)
e
b)
;
d)
contributi ad enti italiani che autonomamente erogano premi, borse di studio e sussidi per i casi e le finalita' di cui alle
lettere
a)
e
b)
del presente comma.
2.
Il Ministero degli affari esteri, nei limiti di cui al comma 1, puo' anche stipulare convenzioni con universita' e con enti pubblici o privati idonei a svolgere attivita' di assistenza e di inserimento culturale a favore dei cittadini stranieri, nonche' dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui alla
lettera a) del comma 1
.
3.
Gli enti di cui al
comma 2
devono avere svolto, in conformita' al proprio statuto, attivita' continuativa di assistenza a studenti italiani e stranieri nei due anni accademici o scolastici immediatamente precedenti la stipulazione della convenzione stessa. Tali requisiti sono accertati dal Ministero degli affari esteri sulla base della documentazione presentata in merito all'attivita' svolta, tenendo anche conto della accertata attivita' di inserimento culturale operata dagli enti considerati.
4.
L'elenco degli enti di cui alla
lettera d) del comma 1
e quello delle universita' e degli enti con i quali e' stata stipulata una convenzione per le finalita' della presente legge verranno allegati allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.
[3]
[Art. 2.
1.
I premi, le borse di studio e i sussidi di cui all'art. 1 sono attribuiti dal Ministero degli affari esteri:
a) su indicazione delle Rappresentanze diplomatiche italiane se si tratta di cittadini italiani residenti stabilmente all'estero;
b) su indicazione delle Rappresentanze diplomatiche italiane, d'intesa con le Autorita' competenti locali, qualora si tratti di cittadini stranieri;
c) su indicazione di Commissioni interne nominate dal Ministero degli affari esteri negli altri casi. Di tali Commissioni sono chiamati a far parte professori universitari di ruolo competenti per materia e un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione.
2.
L'ammontare dei premi e sussidi di cui alla lettera b) dell'art. 1 non potra' superare, in ogni caso, il 15 per cento della somma stanziata nel relativo capitolo.
]
[4]
Art. 2
1.
I premi, le borse di studio ed i sussidi di cui alla
lettera a) dell'articolo 1
sono concessi su indicazione delle rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi di residenza degli interessati, siano essi cittadini italiani o stranieri ovvero apolidi.
[2.
I premi ed i sussidi di cui alle lettere b), c) e d) sono concessi su indicazione di apposite commissioni, costituite dal Ministero degli affari esteri, cui saranno chiamati a partecipare professori universitari di ruolo competenti per materia e un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione. L'ammontare dei premi e sussidi di cui alla lettera b) dell'articolo 1 non potra' superare, in ogni caso, il 15 per cento della somma stanziata nel relativo capitolo.]
[6]
[5]
Art. 3.
1.
In deroga all'
art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
, e successive modificazioni, ed ove non sia, possibile provvedere con mandato diretto, e' data facolta' al Ministero degli affari esteri di provvedere al pagamento delle spese considerate nella presente legge a mezzo di aperture di credito che puo' emettere anche a favore del proprio cassiere ed il cui ammontare puo' superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni.
[2.
I prelevamenti su tali aperture di credito possono essere effettuati solamente con ordinativi.]
[7]
Art. 4.
1.
Alle spese previste dalla presente legge si fara' fronte con lo stanziamento del capitolo 89 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1954-55 e con quello dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 aprile 1955
EINAUDI
SCELBA
MARTINO
GAVA
Visto,il Guardasigilli: DE PIETRO
Note sulla vigenza
[1] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: articolo1, legge 12 marzo 1977, n. 87.
In vigore
dal 12/05/1955
al 16/04/1977
[2] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo1, legge 12 marzo 1977, n. 87. -
Sostituzione
(testo eliminato) da: articolo1, comma1, legge 2 marzo 1991, n. 424.
In vigore
dal 17/04/1977
al 21/01/1992
[3] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo1, comma1, legge 2 marzo 1991, n. 424.
In vigore dal 22/01/1992
[4] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: articolo1, legge 12 marzo 1977, n. 87.
In vigore
dal 12/05/1955
al 16/04/1977
[5] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo1, legge 12 marzo 1977, n. 87.
In vigore dal 17/04/1977
[6] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: articolo6, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 340.
In vigore
dal 12/05/1955
al 04/12/1994
[7] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: articolo1, comma1, legge 7 luglio 1959, n. 532.
In vigore
dal 12/05/1955
al 30/07/1959