AGENZIA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Art. 17
Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
1.
Per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza e' istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.
L'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito degli indirizzi generali indicati nel documento di cui all'
articolo 12
e del coordinamento di cui all'
articolo 15
. Salvo diversa disposizione della presente legge, il direttore dell'Agenzia propone al Comitato congiunto di cui all'
articolo 21
le iniziative da approvare e lo informa di quelle sulle quali dispone autonomamente ai sensi del
comma 6
del presente articolo.
3.
L'Agenzia svolge, nel quadro degli indirizzi politici di cui al
comma 2
, le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro della cooperazione allo sviluppo, l'Agenzia contribuisce altresì alla definizione della programmazione annuale dell'azione di cooperazione allo sviluppo. Per la realizzazione delle singole iniziative, l'Agenzia opera attraverso i soggetti di cui al
capo VI
, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa vigente e con i principi stabiliti dall'Unione europea, o attraverso partner internazionali, salvo quando si richieda il suo intervento diretto.
4.
L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali e collabora con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.
5.
Il direttore dell'Agenzia e' nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito di procedura di selezione con evidenza pubblica improntata a criteri di trasparenza, per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo.
6.
Ferma restando la sua autonomia decisionale di spesa entro un limite massimo di due milioni di euro, il direttore dell'Agenzia adotta un regolamento interno di contabilità, approvato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, conforme ai principi civilistici e rispondente alle esigenze di efficienza, efficacia, trasparenza e speditezza dell'azione amministrativa e della gestione contabile nonche' coerente con le regole adottate dall'Unione europea. Nel codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
, i riferimenti alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49
, si intendono fatti alla presente legge.
7.
L'Agenzia ha la sede principale a Roma. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'
articolo 21
, il direttore dell'Agenzia, nel rispetto delle risorse umane disponibili e nel limite delle risorse finanziarie assegnate, può istituire o sopprimere le sedi all'estero dell'Agenzia e determinare l'ambito territoriale di competenza delle stesse, utilizzando prioritariamente, laddove possibile, uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nelle stesse località. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'
articolo 21
, il direttore dell'Agenzia dispone l'utilizzazione, laddove possibile, degli uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nei Paesi in cui opera l'Agenzia.
8.
Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'
articolo 21
, il direttore dell'Agenzia può, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, inviare all'estero dipendenti dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione organica di cui all'
articolo 19, comma 2
, nonche' del personale di cui all'
articolo 32, comma 4
, primo periodo, nel limite massimo delle unità ivi indicate. Si applica la
parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
, ad eccezione dell'articolo 204; salvo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 170, il periodo minimo di permanenza presso le sedi all'estero e' di due anni. Il personale dell'Agenzia all'estero e' accreditato secondo le procedure previste dall'
articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei capi missione, in linea con le strategie di cooperazione definite dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in conformità con l'
articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
. Nei Paesi in cui opera, l'Agenzia mantiene un costante rapporto di consultazione e collaborazione con le organizzazioni della società civile presenti in loco e assicura il coordinamento tecnico delle attività di cooperazione allo sviluppo finanziate con fondi pubblici italiani.
9.
L'Agenzia realizza e gestisce una banca dati pubblica nella quale sono raccolte tutte le informazioni relative ai progetti di cooperazione realizzati e in corso di realizzazione e, in particolare: il Paese partner, la tipologia di intervento, il valore dell'intervento, la documentazione relativa alla procedura di gara, l'indicazione degli aggiudicatari.
10.
L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi, nella realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'
articolo 23, comma 2
, che intendano partecipare alle attività di cooperazione allo sviluppo beneficiando di contributi pubblici. Tale codice richiama le fonti normative internazionali in materia di condizioni di lavoro, di sostenibilità ambientale nonche' la legislazione per il contrasto della criminalità organizzata e fa riferimento espresso a quello vigente per il Ministero degli affari esteri, che resta applicabile, se non diversamente stabilito dal codice dell'Agenzia, a tutto il personale di quest'ultima e a tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'
articolo 23, comma 2
.
11.
La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Agenzia e delle relative articolazioni periferiche.
13.
Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'
articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' adottato lo statuto dell'Agenzia nel quale sono disciplinate le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia, fra le quali:
a)
il conferimento al bilancio dell'Agenzia degli stanziamenti ad essa destinati da altre amministrazioni pubbliche per la realizzazione degli interventi di cooperazione nonche' le condizioni per la stipula delle convenzioni di cui al
comma 4
, ivi comprese quelle a titolo oneroso;
b) le funzioni di vigilanza e controllo da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
c) le funzioni di controllo interno e di valutazione delle attività;
e)
le procedure comparative di cui al
comma 3
;
f)
le procedure di selezione delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui all'
articolo 26
;
g) il rapporto fra la presenza dell'Agenzia all'estero e le rappresentanze diplomatiche e consolari e le condizioni per assicurare il sostegno e il coordinamento tecnico da parte dell'Agenzia delle attività di cooperazione realizzate con fondi pubblici italiani nei Paesi partner;
h)
il numero massimo di sedi all'estero di cui al
comma 7
e di dipendenti dell'Agenzia che possono essere destinati a prestarvi servizio;
i)
le modalità di armonizzazione del regime degli interventi in corso, trasferiti all'Agenzia ai sensi dell'
articolo 32
;
l) le modalità di riallocazione del personale, dei compiti e delle funzioni dell'Istituto agronomico per l'Oltremare all'interno della struttura dell'Agenzia, senza che ciò determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
m)
la previsione di un collegio dei revisori ai sensi dell'
articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
, composto da un magistrato della Corte dei conti, in qualità di presidente, con qualifica non inferiore a consigliere, designato dal Presidente della Corte stessa nonche' da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
n) le modalità di rendicontazione e controllo delle spese effettuate dalle sedi all'estero dell'Agenzia, anche attraverso un efficiente servizio di audit interno che assicuri il rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza;
o) la previsione che il bilancio dell'Agenzia sia pubblicato nel sito internet del medesimo istituto, dopo la sua approvazione.
Art. 18
Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
1.
All'Agenzia e' attribuita autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio.
2.
I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono costituiti:
b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;
c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;
3.
Il bilancio dell'Agenzia e' unico e redatto conformemente ai principi civilistici, nel rispetto delle disposizioni recate dal
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
, e dalla relativa normativa di attuazione.
3-bis.
All'Agenzia si applicano le disposizioni di cui alla
legge 29 ottobre 1984, n. 720
. Le risorse destinate agli interventi di cooperazione allo sviluppo affluiscono ad un conto di tesoreria unica appositamente istituito da tenere distinto dal conto di tesoreria a cui affluiscono le risorse destinate al funzionamento dell'Agenzia, ivi comprese quelle per spese di personale.
[3]
4.
Le risorse finanziarie dell'Agenzia destinate ad attività che, in base alle statistiche elaborate dai competenti organismi internazionali, rientrano nella CPS sono impignorabili.
Art. 19
Personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
1.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinata la dotazione organica dell'Agenzia, nel limite massimo di duecento unità.
2.
Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:
a) mediante l'inquadramento del personale attualmente in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri che opti per il transito alle dipendenze dell'Agenzia e previo parere favorevole dell'amministrazione di appartenenza, nonche' del personale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare;
b) mediante l'inquadramento di non oltre quaranta dipendenti delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri, che optino per il transito alle dipendenze dell'Agenzia;
3.
Al momento dell'adozione dei provvedimenti di inquadramento del personale di cui al
comma 2
, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Il personale interessato mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza.
4.
Al personale dell'Agenzia si applicano, salva diversa disposizione recata dal presente provvedimento, le disposizioni del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
, ed il contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri. Per gli esperti di cui all'
articolo 16, comma 1
, lettere c) ed e), della
legge 26 febbraio 1987, n. 49
, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica l'
articolo 32
, commi 4 e 5, della presente legge.
5.
Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali, l'Agenzia può avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, al quale si applica la disposizione di cui all'
articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127
.
6.
La disciplina del rapporto di lavoro con il personale locale, assunto nei Paesi in cui l'Agenzia opera nel limite di un contingente complessivo pari a cento unità, in aggiunta alla dotazione organica di cui al
comma 1
del presente articolo, e' armonizzata con le disposizioni di cui al
titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
. E' fatto divieto di applicare l'
articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
, e, in caso di chiusura o soppressione di una sede all'estero di cui all'
articolo 17, comma 7
, della presente legge, i contratti di lavoro con il personale di cui al presente comma, che devono obbligatoriamente essere stipulati prevedendo una condizione risolutiva espressa, sono risolti di diritto.
7.
Dall'attuazione del presente articolo, fatta eccezione per gli oneri coperti ai sensi dell'
articolo 33, comma 2
, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 21
Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo
1.
Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' istituito il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo.
2.
Il Comitato e' presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo ed e' composto dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal direttore dell'Agenzia
, nonche', limitatamente alle questioni concernenti le iniziative di cui agli articoli 8 e 27, dal direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
[4]
. Ad esso partecipano, senza diritto di voto, i responsabili delle rispettive strutture competenti in relazione alle questioni all'ordine del giorno
, salvo quanto disposto al primo periodo,
[5]
e i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre amministrazioni, qualora siano trattate questioni di rispettiva competenza. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esso partecipano altresì, senza diritto di voto, un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, un rappresentante delle associazioni rappresentative dei medesimi. La partecipazione al Comitato non da' luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza od emolumenti comunque denominati.
3.
Il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo approva tutte le iniziative di cooperazione di valore superiore a due milioni di euro, delibera le singole iniziative da finanziare a valere sul fondo rotativo per i crediti concessionali di cui agli articoli 8 e 27, definisce la programmazione annuale con riferimento a Paesi e aree di intervento e svolge ogni altra funzione specificata dalla presente legge o dai suoi regolamenti attuativi. Le iniziative di importo inferiore sono portate a conoscenza del Comitato.
4.
Al funzionamento del Comitato congiunto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.