IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32 , 117, comma 2, lettera 9 g) , e 118 della Costituzione ;
Visto il Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;
Visto il Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32;
Visto l' articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l' articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l' articolo 2, comma 2 ;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 , recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124 , recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 , recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 , recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61 , recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza 0 in quarantena»;
Visto il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 , recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 , recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l' articolo 1, comma 1 , ai sensi del quale «Furto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal I° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 . convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 ), n. 35»;
Visto, altresi, l'articolo 9 del menzionato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 , relativo alle «certificazioni verdi COVID-19»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 . recante «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 16, comma 1, il quale prevede che: «Fazto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 »;
Visto, altresi, l' articolo 14 del citato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 , in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 , recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 . convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 , recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 , recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 , recante "Disposizioni attuative dell' articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 , recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 maggio 2021. n. 114;
Vista l' ordinanza del Ministro della salute 30 maggio 2021 , recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 maggio 2021. n. 128, con la quale sono state prorogate, fino al 21 giugno 2021, le misure di cui all'articolo | dell'ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021, come integrate e reiterate dall'ordinanza del Ministro della salute 6 maggio 2021, relative agli spostamenti dall'India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 2 giugno 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 giugno 2021, n. 131;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;
Vista la situazione epidemiologica specifica che caratterizza il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in considerazione dei primi dati sulla circolazione della variante B.1.617.2, classificata come VOC dal World Health Organization;
Ritenuto necessario e urgente prevedere, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell' articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , così come richiamato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 , nuove disposizioni in materia di limitazione degli spostamenti dall'estero;
Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Emana la seguente
Roma, 18 giugno 2021
Il Ministro della salute (On. Roberto Speranza)