Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2022
  Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2022.  
  Pubblicato in GU, n. 21 del 26/01/2023
  Vigente al 30/01/2023 


 
  urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2022-12-29;nir-1

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito «testo unico dell'immigrazione»;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del testo unico dell'immigrazione, ove si prevede che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura ivi disciplinata, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico triennale relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto»;

Vista la legge 18 dicembre 2020, n. 173  , di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130  , che ha modificato il citato art. 3, comma 4, quarto periodo, del testo unico dell'immigrazione, sopprimendo il termine di adozione del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «entro il 30 novembre di ciascun anno» nonche' il riferimento al «limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' art. 1, comma 6, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  ;

Visti gli articoli da 42 a 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73  , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122  che, nell'ambito delle misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all' art. 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , prevedono norme di semplificazione e snellimento del processo di rilascio dei nulla osta di cui agli articoli 22 e 24 del testo unico per l'immigrazione;

Visti, in particolare, gli articoli 42, comma 6, e 44, comma 1, della legge n. 122 del 2022  che si applicano alle procedure disciplinate dal decreto di cui al citato art. 3, comma 4, del testo unico dell'immigrazione anche per l'anno 2022;

Rilevato che il documento programmatico triennale non e' stato emanato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2021  , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 12 del 17 gennaio 2022, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri residenti all'estero nel territorio dello Stato per l'anno 2021, che ha previsto una quota complessiva di 69.700 cittadini stranieri per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo;

Ravvisata la necessita' di procedere in via transitoria a definire i flussi d'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri residenti all'estero per l'anno 2022, incrementando, rispetto all'anno 2021, la quota complessiva degli ingressi da prevedere, tenuto conto dei fabbisogni evidenziati dal mondo economico e produttivo nazionale;

Visto l'art. 22, comma 2, del testo unico dell'immigrazione, che prevede per il datore di lavoro che voglia assumere uno straniero residente all'estero di verificare, presso il centro per l'impiego competente, l'indisponibilita' di un lavoratore presente sul territorio nazionale a ricoprire il posto di lavoro per il profilo richiesto con le modalita' definite dall'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro;

Vista la nota operativa dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro n. 17273 del 20 dicembre 2022 avente ad oggetto «Flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri e adempimenti dei centri per l'impiego»;

Rilevato che per l'anno 2022 e' necessario prevedere una quota di ingresso di lavoratori stranieri residenti all'estero per lavoro subordinato non stagionale, da destinare alle esigenze dei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, turistico/alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale;

Rilevato, altresi', che per l'anno 2022 e' necessario prevedere una quota di ingresso di lavoratori stranieri residenti all'estero, che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi dell'art. 23 del citato testo unico sull'immigrazione, incrementando la quota, rispetto all'anno 2021, per consentire l'ingresso di lavoratori formati a conclusione di progetti in corso, finanziati con fondi FAMI ed al fine di assicurare continuita' ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;

Visto l'art. 21 del citato testo unico sull'immigrazione, circa la previsione di quote riservate a favore di Paesi che collaborano nelle politiche di regolamentazione dei flussi d'ingresso e nelle procedure di riammissione, nonche' la previsione di una quota d'ingresso riservata ai lavoratori di origine italiana;

Ravvisata l'esigenza di consentire la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;

Tenuto conto, inoltre, delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori imprenditoriali e professionali;

Ravvisata, infine, la necessita' di prevedere una quota di ingresso di lavoratori stranieri residenti all'estero per lavoro stagionale da ammettere in Italia per l'anno 2022, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego dei lavoratori stagionali da parte dei datori di lavoro, e' opportuno incentivare le istanze di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale;

Ritenuto inoltre che, al fine di contrastare il fenomeno dell'impiego irregolare di lavoratori stagionali nel settore agricolo, e' utile replicare e rafforzare la sperimentazione della partecipazione delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro dello stesso settore al procedimento di assunzione dei lavoratori, riservando alle istanze di nulla osta al lavoro presentate da tali organizzazioni una specifica quota all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale;

Rilevato che ai fini anzidetti puo' provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare in via di programmazione transitoria;

Decreta:


   
  Art. 1   
  1.  A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri residenti all'estero per l'anno 2022, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota complessiva massima di 82.705 unita'.
 
 
  Art. 2   
  1.  Sono ammessi in Italia, nell'ambito della quota massima indicata all' art. 1  , per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota di 38.705 unita'.
 
 
  Art. 3   
  1.  Nell'ambito della quota indicata all' art. 2  , sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale, 30.105 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, cosi' ripartiti:
   a) n. 24.105 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Peru' Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
   b) n. 6.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell'anno 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.
 
 
  Art. 4   
  1.  Nell'ambito della quota indicata all' art. 2  , sono ammessi in Italia 1.000 cittadini stranieri residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell' art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  .
 
  2.  E' inoltre consentito l'ingresso in Italia, nell'ambito della quota indicata all' art. 2  , per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela.
 
  3.  Nell'ambito della quota prevista all' art. 2  , e' autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
   a) n. 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
   b) n. 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
   c) n. 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
 
  4.  E' inoltre autorizzata, nell'ambito della quota indicata all' art. 2  , la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
   a) n. 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
   b) n. 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
 
 
  Art. 5   
  1.  E' consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell'ambito della quota prevista all' art. 2  , di 500 cittadini stranieri residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie:
   a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonche' la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
   b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate oppure non regolamentate ne' vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualita' dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
   c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
   d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
   e)  cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221  , in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.
 
 
  Art. 6   
  1.  Nell'ambito della quota massima indicata all' art. 1  , sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota di 44.000 unita'.
 
  2.  La quota indicata al comma 1  del presente articolo riguarda i lavoratori subordinati stagionali cittadini dei Paesi indicati all' art. 3, comma 1, lettera a)  , del presente decreto.
 
  3.  Nell'ambito della quota indicata al comma 1  del presente articolo, e' riservata una quota di 1.500 unita' per i lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all' art. 3, comma 1, lettera a)  , che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
 
  4.  Nell'ambito della quota indicata al comma 1  del presente articolo, e' inoltre riservata per il settore agricolo, una quota di 22.000 unita' ai lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all' art. 3, comma 1, lettera a)  , le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro di Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative). Tali organizzazioni assumono l'impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente.
 
 
  Art. 7   
  1.  I termini per la presentazione delle domande di cui agli articoli 3, 4 e 6 decorrono dalle ore 9,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023.
 
 
  Art. 8   
  1.  Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, previste dal presente decreto, sono ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le Regioni e le Province autonome.
 
  2.  Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, puo' effettuarne una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessita' riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo indicato all' art. 1  .
 
  3.  Resta fermo quanto previsto dall' art. 34, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  con riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori stranieri formati all'estero prevista dall' art. 4, comma 1  .
 
 
  Art. 9   
  1.  Le disposizioni attuative relative all'applicazione del presente decreto sono definite, in un'ottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che e' comunicata sui siti web degli stessi anzidetti Ministeri.
 
  2.  Con la predetta circolare congiunta e', altresi', indicata la documentazione necessaria per la dimostrazione, da parte del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero, di aver previamente esperito la verifica, presso il centro per l'impiego competente, dell'indisponibilita' di un lavoratore presente sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del testo unico per l'immigrazione.
 
  3.  Ai fini dell'attuazione del comma 2  , per indisponibilita' di un lavoratore presente sul territorio nazionale, si intende, alternativamente:
   a) assenza di riscontro, da parte del centro per l'impiego, circa l'individuazione di uno o piu' lavoratori rispondenti alle caratteristiche richieste, decorsi quindici giorni lavorativi dalla richiesta di personale da parte del datore di lavoro;
   b) non idoneita' del lavoratore accertata dal datore di lavoro prima della richiesta di nulla osta, ad esito dell'attivita' di selezione del personale inviato dal centro per l'impiego;
   c) mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione dei lavoratori inviati dal Centro per l'impiego al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale da parte del datore di lavoro al centro per l'impiego.
 
  4.  I requisiti di cui al comma 3  , lettere a), b) e c), sono autocertificati dal datore di lavoro con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell' art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  .
 

 

Roma, 29 dicembre 2022

Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni