Ai Sig. Prefetti titolari degli Uffici Territoriali di Governo - Loro Sedi
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Trento
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Bolzano
Al Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta - Aosta
e, p.c. Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione - via Fornovo n. 8 - Roma
All' INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale via Ciro il Grande, 21 - Roma
All'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti - via del Giorgione, n. 159 - Roma
Al Gabinetto del Sig. Ministro - Sede
Al Dipartimento della P. S. - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Sede
Di seguito alla circolare n. 1354 del 18 febbraio u.s., concernente l'oggetto, condiderato che sono pervenute a questo Dipartimento alcune richieste di chiarimento in merito alla documentazione relativa alla requisito dell'alloggio, si precisa che, nel caso in cui il lavoratore straniero è alloggiato presso il datore di lavoro ovvero è ospite di un terzo soggetto è necessario esibire allo Sportello Unico:
a) certificato di conformità dell'alloggio ai parametri di edilizia residenziale regionale o ricevuta dell'avvenuta richiesta di detto certificato relativa all'abitazione del datore di lavoro o del terzo ospitante;
b) cessione di fabbricato per ospitalità, presentata dal datore di lavoro o dall'ospitante alle competenti Autorità di P.S.
Infine, si ribadisce che non deve essere richiesto il titolo in base al quale il datore di lavoro o il terzo ospitante detengono l'alloggio ove il lavoratore extracomunitario dimora.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.
Il Direttore Centrale Malandrino