Ai Sigg. Prefetti della Repubblica - Loro Sedi
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Trento
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano
Al Sig. presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Aosta
Alle Direzioni Regionali del Lavoro - Loro Sedi
Alle Direzioni Provinciali del Lavoro - Loro Sedi
e, per conoscenza: Al Commissario dello Stato per la Regione Sicilia - Palermo
Al Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna - Cagliari
Al Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.I.E.M. - Uff. IV Centro Visti - Roma
All'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, via Ciro il Grande, 21 - Roma
All'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, via del Giorgione, n. 159 - Roma
Al Gabinetto dell'On. Ministro - Sede
Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Sede
Di seguito alle istruzioni precedentemente diramate in relazione all'emanazione del D.P.C.M. in data 1° aprile 2010 relativo alla programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali per l'anno in corso, si rappresenta che, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, sono state concordate, al fine di contrastare possibili episodi di lavoro "in nero", alcune modifiche alla procedura sinora attuata in materia di rilascio di nulla osta per lavoro stagionale.
Innanzitutto, si segnala l'opportunità che, nell'ambito dell'istruttoria relativa alle domande in argomento, le competenti Direzioni Provinciali del Lavoro, al fine di rilasciare il prescritto parere, valutino con particolare rigore gli esiti di specifici accertamenti da svolgere in merito alla sussistenza di pregressi episodi in cui i datori di lavoro, dopo aver ottenuto il rilascio di nulla osta a favore di lavoratori stagionali, non abbiano proceduto all'assunzione ovvero abbiano richiesto la revoca dei nulla osta già rilasciati.
Inoltre, il datore di lavoro dovrà accompagnare il lavoratore extracomunitario allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno ed effettuare, entro 48 ore dalla data risultante dal timbro presente sul medesimo contratto, la prescritta comunicazione obbligatoria ai fini dell'assunzione.
Si soggiunge che al momento della presentazione presso lo Sportello Unico, qualora il datore di lavoro non intenda più procedere all'assunzione del lavoratore stagionale - purchè con motivate giustificazioni - potrà essere consentito il contestuale subentro di un nuovo datore di lavoro per la stessa tipologia e durata del rapporto di lavoro cessato.
Si specifica, altresì, che la richiesta di revoca dei nulla osta già concessi può essere accolta solo nei casi in cui non sia già stato rilasciato il visto d'ingresso e soltanto in presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate.
Infine, si comunica che, d'intesa con le Amministrazioni interessate, sono attualmente in corso le iniziative necessarie ad individuare una procedura finalizzata a dare attuazione, nel più breve tempo possibile, all' art. 5 , comma 3-ter del T.U. 286/98 ed all' art. 38-bis del D.P.R. 394/99 , che prevedono il rilascio di un permesso pluriennale per lavoro stagionale.
Si fa riserva di dare tempestiva comunicazione dell'avvio dell'operatività della procedura in argomento.
Le SS.LL. sono invitate ad informare i rispettivi dirigenti degli Sportelli Unici in merito alle indicazioni sopra riportate.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.
Il Direttore Centrale delle Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo: Malandrino
Il Direttore generale dell'Immigrazione: Forlani