Ai Sigg. Prefetti - Loro Sedi
Al Sig. Commissario di Governo per la Provincia di Trento
Al Sig. Commissario di Governo per la Provincia di Bolzano
Al Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta - Aosta
e, p.c. Al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali Direzione Generale dell'Immigrazione via Fornovo, n. 8 - Roma
All'I.N.P.S. via Ciro il Grande, 21 - Roma
All'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti via del Giorgione n. 159 - Roma
Al Gabinetto del Ministro - Sede
Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per l'immigrazione e polizia delle Frontiere - Sede
Pervengono a questo Dipartimento numerosi quesiti in merito all'assistenza sanitaria da erogare ai cittadini stranieri per i quali sia stata presentata domanda di emersione dal lavoro irregolare nel settore domestico nelle more della conclusione della procedura. In merito, anche alla luce di disposizioni impartite da alcuni enti locali (es. Provincia di Trento), si forniscono le seguenti indicazioni.
L' art. 1-ter, comma 14 della Legge 102/2009 , dispone che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Interno e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze determini con proprio decreto le modalità di destinazione del contributo forfetario versato di Euro 500,00 per ciascun lavoratore, sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui allo stesso articolo, sia per la copertura previdenziale e assistenziale del periodo 1 aprile - 30 giugno 2009.
Il comma 17 del citato articolo destina una quota del contributo forfetario al finanziamento dei maggiori oneri del Servizio Sanitario Nazionale.
Dal predetto disposto normativo si evince, inoltre, che il contributo forfetario di Euro 500,00 per ciascun lavoratore è finalizzato anche alla copertura assistenziale del periodo 1 aprile - 30 giugno 2009
Il comma 10, della citata legge , dispone altresì che nelle more della definizione del procedimento di emersione lo straniero non può essere espulso, fatto salvo il caso in cui non siano riscontrate le condizioni per l'emersione.
Per le predette motivazioni si ritiene che i cittadini stranieri, per i quali sia stata presentata dichiarazione di emersione ai sensi della Legge 102/2009, siano assimilabili ai destinatari di assicurazione obbligatoria, di cui all' art. 34 del T.U. (lavoro subordinato e lavoro autonomo), e quindi possano essere iscritti al servizio sanitario nazionale.
Poichè gli stranieri in argomento non sono in possesso del codice fiscale, che viene rilasciato al momento della convocazione degli stessi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, si ritiene che possano essere assistiti come stranieri temporaneamente presenti, nonostante non si trovino più nella condizione di irregolarità giuridica.
Ne deriva che alla data di perfezionamento dell'iscrizione dello straniero dovrà essere chiuso e ritirato il codice identificativo STP dei medesimi.
Eventuali oneri per prestazioni sanitarie, fruite nel periodo ricompreso tra il primo di aprile 2009 e la data di regolarizzazione dell'iscrizione anagrafica, non potranno essere rendicontate al Ministero dell'Interno dato che il procedimento inizia con la presentazione della "dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro" all'INPS, mediante il Modello LD-EM 2009.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e, nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si resta in attesa di un cenno di assicurazione.
Il Direttore Centrale Malandrino