Regione Toscana
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ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 28 dicembre 2012, n. 33
  Ordinanza di protezione civile finalizzata a regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale.  
 


 
  urn:nir:presidenza.consiglio.ministri;dipartimento.protezione.civile:ordinanza:2012-12-28;33

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della Protezione Civile

Visto l' art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225  ;

Visto l' art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  ;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343  , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401  ;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59  , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100  ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 febbraio 2011  , con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonche' il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 ottobre 2011  , con cui il sopra citato stato d'emergenza, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;

Visto l' art. 23, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95  , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135  , con cui e' stabilito che, con ordinanze adottate almeno dieci giorni prima del 31 dicembre 2012 ai sensi dell' articolo 5 , commi 4-ter   e 4-quater  , della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 , si provvede a regolare la chiusura dello stato di emergenza ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale;

Considerata, altresi', l'esigenza di garantire il subentro delle Amministrazioni ordinariamente competenti nelle attivita' di assistenza a detti cittadini stranieri;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile, con cui disciplinare le modalita' di rientro in regime ordinario, della gestione emergenziale;

Vista la nota del 21 dicembre 2012 del soggetto attuatore di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3947 del 16 giugno 2012 ;

D'intesa con le Regioni; Sentiti i Ministeri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

dispone:


   
  Art. 1   
  1.  Dal 1° gennaio 2013 il Ministero dell'interno e' individuato quale amministrazione competente in via ordinaria a coordinare le attivita' gia' di competenza del Commissario delegato di cui all' ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011  e successive modificazioni.
 
  2.  Dal 1° gennaio 2013 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' individuato quale amministrazione competente in via ordinaria a coordinare le attivita' gia' di competenza del Soggetto attuatore per i minori stranieri non accompagnati, fatte salve le competenze attribuite in via ordinaria ad altre amministrazioni.
 
  3.  A decorrere dalla data di cui al comma 1  , i Prefetti delle province, ove insistono cittadini stranieri accolti ai sensi all' ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011  e successive modificazioni, sono individuati quali soggetti responsabili a porre in essere le attivita' occorrenti per la prosecuzione, in regime ordinario e nei limiti delle risorse disponibili, delle iniziative finalizzate all'accoglienza degli stessi e a favorire percorsi di uscita.
 
  4.  A decorrere dalla data di cui al comma 1  il Direttore della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' individuato quale soggetto responsabile a porre in essere le attivita' occorrenti per la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate all'assistenza dei minori stranieri non accompagnati, gia' entrati nel territorio nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 febbraio 2011  e successive proroghe.
 
  5.  I soggetti attuatori nominati dal Commissario delegato ai sensi dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011  e successive modificazioni provvedono, entro il 31 dicembre 2012:
   a) alla ricognizione ed all'accertamento dei rapporti giuridici pendenti;
   b) alla chiusura dei rapporti giuridici instaurati con gli enti gestori dei centri di accoglienza, ovvero alla trasmissione alle Prefetture competenti degli atti necessari all'eventuale subentro negli stessi. Le Prefetture competenti provvedono a rinegoziare i rapporti contrattuali assicurando le opportune riduzioni di spesa nell'ambito delle risorse disponibili. Detta rinegoziazione deve utilizzare come parametro il costo unitario dei progetti curati dallo SPRAR;
   c) a comunicare alle Prefetture ed alle Questure territorialmente competenti, ed al Commissario delegato, l'elenco dei soggetti presenti nei centri di accoglienza al 31 dicembre 2012;
   d) all'esito delle attivita' solutorie di competenza, da espletare entro il 30 giugno 2013, a trasferire le risorse residue al Dipartimento della protezione civile.
 
  6.  Il Dipartimento della protezione civile, dopo la chiusura delle contabilita' speciali intestate ai soggetti attuatori, provvede a trasferire al Ministero dell'interno le risorse residue derivanti dalla gestione emergenziale.
 
  7.  I soggetti attuatori di cui al comma 5  , all'esito dell'attivita' di cui alla presente ordinanza, trasmettono al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva delle attivita', corredata della rendicontazione delle spese sostenute, cosi come presentata alle ragionerie territoriali competenti per territorio, ai sensi dell' art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225  e successive modificazioni ed integrazioni.
 
  8.  Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione garantisce la prosecuzione delle attivita' di ripristino dell'agibilita' del centro di primo soccorso e accoglienza in contrada Imbriacola e di manutenzione straordinaria presso l'ex base Loran di Lampedusa e di cui al progetto PON sicurezza per lo sviluppo - obiettivo convergenza 2007 - 2013.
 
 
  Art. 2   
  1.  Al fine di scongiurare possibili soluzioni di continuita' nell'erogazione delle prestazioni di cui all' articolo 1, comma 5, lettera b)  , gli effetti giuridici derivanti dalla rinegoziazione dei rapporti contrattuali in essere al 31 dicembre 2012 decorrono dal 1° gennaio 2013.
 
  2.  Agli oneri di cui al comma 1  , quantificati in € 37.795.800,00, si provvede a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 2351 - Pg 2, dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, per l'anno 2013, Missione 5 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" (27) - Programma 1 "Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale" (27.2).
 
 
  Art. 3   
  1.  L'OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) e' autorizzata, sino al 30 giugno 2013, a proseguire le attivita' di cui all' art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3958 del 10 agosto 2011  , nell'ambito delle risorse residue assegnate ai sensi dell' art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3958 del 10 agosto 2011  e dell'art. 8 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 24 del 9 novembre 2012.
 
 
  Art. 4   
  1.  La procedura "Vestanet C3 emergenza Nord Africa", finalizzata al riesame delle posizioni dei richiedenti la protezione internazionale destinatari di una decisione di diniego da parte delle Commissioni territoriali, rimane operante per gli stranieri giunti in Italia entro il 31 dicembre 2012.
 
  2.  Per assicurare l'espletamento delle attivita' indicate nel comma 1  , e garantire la regolare chiusura dello stato di emergenza, le cinque Sezioni istituite nell'ambito delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell' art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3958 del 10 agosto 2011  , continuano ad operare fino alla conclusione della procedura e comunque non oltre il 30 giugno 2013.
 
  3.  Agli oneri, derivanti dal comma 2  quantificati in euro 185.820,00 si provvede a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 2255, dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, per l'anno 2013, Missione 5 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" (27) - Programma 1 "Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale" (27.2).
 
 
  Art. 5   
  1.  Per gli interventi di manutenzione straordinaria della struttura di Castelnuovo di Porto (RM), utilizzata dal Commissario delegato per l'accoglienza degli stranieri provenienti dal Nord Africa e' autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di € 1.028.500,00, con oneri posti a carico delle risorse di cui all' art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3965 del 21 settembre 2011  che presenta le occorrenti disponibilita'.
 
 
  Art. 6   
  1.  Nell'ambito delle attivita' finalizzate a regolare la chiusura dello stato di emergenza e il rientro nella gestione ordinaria e per garantire la continuita' dell'accoglienza sino al 30 giugno 2013, il Prefetto di Catania e' autorizzato a stipulare apposita convenzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, con il Consorzio dei Comuni del Calatino che acquisira' la disponibilita' dell'immobile "Residence degli Aranci" in Mineo (CT), nel limite di euro 12.670.000,00.
 
  2.  Ove non si realizzino le condizioni di cui al comma 1  il Prefetto di Catania provvede, alle stesse condizioni in essere al 31 dicembre 2012, alla requisizione in uso con effetti dal 1° gennaio 2013 e per il periodo di sei mesi dell'immobile "Residence degli Aranci" in Mineo (CT), adottando tutte le conseguenti determinazioni e per quanto riguarda la gestione rinegoziando il rapporto in essere secondo quanto previsto dall' articolo 1, comma 5, lettera b)  e dall' articolo 2  , nel limite di euro 9.552.529,20.
 
  3.  Agli oneri derivanti dal comma 1  o in alternativa dal comma 2  del presente articolo, si provvede a carico delle risorse iscritte sul capitolo 2351 - Pg 2, dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, per l'anno 2013, Missione 5 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" (27) - Programma 1 "Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale" (27.2) che presenta le necessarie disponibilita'.
 
 
  Art. 7   
  1.  Per il compimento delle attivita' previste dalla presente ordinanza il Ministero dell'interno, i Prefetti ed il Direttore di cui all' articolo 8  , per la durata massima di sei mesi, sono autorizzati a derogare, ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, agli articoli 6, 7, 8, 10, 11, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 10, 12, 13, commi 1, 2, 3 e 4, 17, comma 4, 27, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 65, comma 1, 66, 67, 69, comma 3, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 112, 114, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 127, comma 3, 128, 132, commi 1, 4, e 5, 140, 221, 224, comma 1, 225, comma 1, 226, 238, comma 3, 241 e 243, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  e successive modificazioni ed integrazioni ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010  e successive modificazioni ed integrazioni.
 
 
  Art. 8   
  1.  A decorrere dal 1° gennaio 2013 il Direttore generale del Dipartimento acque e rifiuti dell'Assessorato regionale all'energia dei servizi di pubblica utilita' della regione Siciliana e' individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della regione Siciliana nel coordinamento degli interventi previsti dall'art. 1, comma 12 e successivi dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011  e successive modificazioni. Egli e' autorizzato a porre in essere le attivita' occorrenti per il proseguimento, in regime ordinario, delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla regione Siciliana unitamente ai beni ed alle attrezzature.
 
  2.  Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo, il Direttore di cui al comma 1  provvede con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 5623 che viene allo stesso intestata per dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
 
  3.  Il Direttore di cui al comma 1  , che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo, puo' avvalersi delle strutture organizzative della Regione Siciliana, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le quali provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e di cinque unita' di personale di cui al comma 20 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011  e successive modificazioni utilizzando le risorse finanziarie disponibili sulla sopra citata contabilita' speciale.
 
  4.  A seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 2  , il Direttore di cui al comma 1  , provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
 
  5.  All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
 
  6.  Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all' art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992  .
 

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 28 dicembre 2012

Il Capo del Dipartimento: Gabrielli