Regione Toscana

Stato civile

29/07/2016

Pubblicato in G.U. il DPCM 23 luglio 2016, n. 144 "Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge n.76/2016 sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".


Art. 8  - Trascrizioni e nulla osta
 
  1. Sono trascritte negli  archivi  dello  stato  civile  le  unioni civili costituite all'estero secondo la  legge  italiana  davanti  al capo dell'ufficio consolare, competente in base alla residenza di una delle due parti.
  2. Lo straniero che vuole costituire  in  Italia  un'unione  civile deve presentare all'ufficiale dello stato civile, nella richiesta  di cui all'articolo 1, anche una dichiarazione dell'autorita' competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta  le  leggi  cui  e' sottoposto, nulla osta all'unione civile.
  3.  Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  legislativi  di   cui all'articolo 1, comma  28,  lettera  a),  della  legge  gli  atti  di matrimonio o di unione civile tra persone dello stesso sesso  formati all'estero,  sono  trasmessi  dall'autorita'  consolare,   ai   sensi dell'articolo 17  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
novembre 2000, n.  396,  ai  fini  della  trascrizione  nel  registro provvisorio di cui all'articolo 9.