Pubblicato in G.U. il DPCM 23 luglio 2016, n. 144 "Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge n.76/2016 sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".
Art. 8 - Trascrizioni e nulla osta
1. Sono trascritte negli archivi dello stato civile le unioni civili costituite all'estero secondo la legge italiana davanti al capo dell'ufficio consolare, competente in base alla residenza di una delle due parti.
2. Lo straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile deve presentare all'ufficiale dello stato civile, nella richiesta di cui all'articolo 1, anche una dichiarazione dell'autorita' competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui e' sottoposto, nulla osta all'unione civile.
3. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 28, lettera a), della legge gli atti di matrimonio o di unione civile tra persone dello stesso sesso formati all'estero, sono trasmessi dall'autorita' consolare, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, ai fini della trascrizione nel registro provvisorio di cui all'articolo 9.