Nella circolare del Ministero dell'Interno del 28 luglio 2016 precisazioni del Consiglio di Stato anche sul nulla osta richiesto al cittadino straniero previsto all'art 8 del DPCM n.144/2016.
“Alla trascrizione delle unioni civili e del matrimonio contratto all’estero, nonché al nulla osta richiesto al cittadino straniero al fine di costituire l’unione civile, è dedicato, nelle more dell’entrata in vigore dei decreti delegati, l’articolo 8 del decreto. Con riguardo al nulla osta e, in particolare, al riferimento alla dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile, contenuto nel comma 2, il Consiglio di Stato ha sottolineato che tale disposizione non va interpretata nel senso di includere nelle leggi cui è sottoposto lo straniero medesimo anche quelle eventuali disposizioni dell’ordinamento dello Stato di appartenenza che vietino le unioni civili tra persone dello stesso. Ha precisato, inoltre, che il diritto di costituire un’unione civile tra persone dello stesso sesso, in forza dell’entrata in vigore della legge, è divenuto una norma di ordine pubblico e dunque prevale, secondo l’articolo 16 della legge 31 maggio 1995, n.218, sulle eventuali differenti previsioni di ordinamenti diversi.”