
Pubblicato in GU il decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 7 che modifica la legge 31 maggio 1995, n. 218 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato".

"Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218
1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti articoli:
[...]
Art. 32-ter. (Unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso).
- 1. La capacita' e le altre condizioni per costituire unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione dell'unione civile. Se la legge applicabile non ammette l'unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso si applica la legge italiana. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76, sono di applicazione necessaria.
2. Ai fini del nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti. Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero e' cittadino, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, il nulla osta e' sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Resta salva la libertà' di stato accertata o acquisita per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia."
[…]