Regione Toscana

Decreto Legge 17 febbraio 2017, n. 13

22/02/2017

Le norme modificate dal DL che è entrato in vigore il 18/02/2017. I tempi per il rilascio del nullaosta al ricongiungimento passano da 180 a 90 giorni.


Il Decreto Legge  17 febbraio 2017, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale" ha apportato modifiche alle seguenti norme. (Dai link  si accede al  testo normativo multivigente, che permette di vedere per esteso tutte le modifiche subite dal provvedimento normativo dalla sua versione originale o storica ad oggi).
 

  • Decreto legislativo n.25 del 28 gennaio 2008 "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato".  

 

  • Decreto legislativo n.150 del 1 settembre 2011 "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell' articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69" .  

 

  • Decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015 "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE , recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale".   

 

  • Decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri".

 

  •  Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".
    Si evidenzia che le modifiche al D.Lgs. 286/98 (Testo Unico Immigrazione) comprendono il cambiamento dei tempi per il rilascio del nullaosta al ricongiungimento che passano da 180 a 90 giorni. (articolo 29 comma 8 del TUI).