Pubblicato in G.U. dell'8 giugno 2017 il Decreto 5 maggio 2017 che modifica il Decreto 6 ottobre 2011. Rideterminato il contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.
Art. 1 del Decreto 5 maggio 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze
1. L'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 6 ottobre 2011, e' sostituito dal seguente:
«Ai sensi dell'art. 1, comma 22, lettera b) della legge 15 luglio 2009, n. 94, la misura del contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di eta' superiore ad anni diciotto e' determinata come segue:
a) Euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
b) Euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
c) Euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 27, comma 1, lettera a), 27-quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27-sexies, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive modificazioni e integrazioni».
Sono esclusi dal pagamento:
Il contributo non deve essere pagato anche in caso di duplicato, aggiornamento o conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.
Leggi tutto il Decreto 5 maggio 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (GU Serie Generale n.304 del 31-12-2011)
Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 6 ottobre 2011 “Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno” (aggiornato alle modifiche del Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 5 Maggio 2017) - Banca dati normativa PAeSI