
La legge 14 luglio 2017, n. 110 “Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano” apporta modifiche al TU Immigrazione.

Art. 3
Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani»
Decreto Legislativo del 25 luglio 1998 n.286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”. – Banca dati normativa PAeSI