La Circolare del Ministero dell’Interno n. 666 del 25 gennaio 2019 fornisce informazioni sul requisito del possesso della conoscenza della lingua italiana introdotto dal Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113.
“Il recente provvedimento normativo in oggetto, in sede di conversione in legge, ha introdotto il requisito del possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana per le domande presentate, ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge n. 91 del 1992 , a decorrere dal 4 dicembre 2018.
Per dimostrare tale conoscenza - richiesta al livello B1 del QCER - all'atto della presentazione dell'istanza i richiedenti sono tenuti ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
In alternativa, gli interessati sono tenuti a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai cennati Ministeri: si tratta dell'Università per stranieri di Perugia, dell'Università per stranieri di Siena, dell'Università di Roma Tre e della Società Dante Alighieri e della connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi Dicasteri ed Enti certificatori.
Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto, mentre se si tratta di un istituto paritario ovvero di un ente privato, essi dovranno produrne copia autenticata.
Da tale specifico onere di attestazione sono esclusi coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione, di cui all' articolo 4 bis del d. lgs. n. 286/1998 e al DPR n. 179/2011 , e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del medesimo d.lgs., i quali dovranno soltanto fornire, al momento della presentazione dell'istanza, gli estremi rispettivamente della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità, in quanto la legge già presuppone una valutazione della conoscenza della lingua italiana.
Si rappresenta che dovranno pertanto essere rifiutate tutte le istanze di cittadinanza per matrimonio e per residenza presentate dal 5 dicembre 2018 in poi, se prive delle autocertificazioni o attestazioni sopraindicate.
Qualora siffatte domande siano state già acquisite in Sicitt, codesti Uffici dovranno provvedere alla dichiarazione di inammissibilità, previo preavviso ai sensi dell' art. 10 bis della legge 241/1990 e s.m.i."