"La disciplina che per i cittadini di Paesi terzi condiziona il riconoscimento dell’assegno sociale al possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti UE di lungo periodo non è in contrasto con la garanzia di parità di trattamento nella sicurezza sociale sancita dal diritto dell’Unione.
È quanto stabilito dalla
Corte costituzionale nella sentenza numero 141, depositata il 20 luglio, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 19, della legge numero 388 del 2000, sollevate dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, in riferimento agli articoli 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 34, paragrafi 1 e 2, della CDFUE (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) – che prevede il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale – e all’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, sulla parità di trattamento tra cittadini extra UE e cittadini degli Stati membri nell’accesso alle predette prestazioni."