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Attenzione. La scheda è valida per il Comune di Firenze

Iscrizione anagrafica di figli minori di cittadini non comunitari regolarmente residenti in Italia

E’ il caso dei minori nati all’estero o in Italia, e residenti con i genitori non comunitari già iscritti in anagrafe.

Tempi del procedimento
Attivazione

All'occorrenza.

Durata

90 giorni dalla presentazione della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Ente: Comune
Ufficio: Ufficio Anagrafe
Accesso al servizio
Requisiti
  • Essere minori nati all’estero o in Italia, e residenti con i genitori non comunitari già iscritti in anagrafe.
Documentazione richiesta

Per l’iscrizione dei figli minori nati all’estero :

  1. passaporto in corso di validità, in visione;
  2. documenti relativi allo stato civile non desumibili dal passaporto (nascita, matrimonio, divorzio, rapporti di parentela, ecc). Questi documenti devono essere originali rilasciati dalle competenti autorità dello Stato in cui si è verificato l’evento, tradotti in italiano e legalizzati, oppure originali rilasciati dalle autorità consolari del Paese di origine presenti in Italia con firma legalizzata dalla competente Prefettura.

Per i minori nati in Italia l’iscrizione anagrafica discende direttamente dalla nascita ed è normalmente frutto di una dichiarazione resa a tal fine dal genitore già regolarmente residente nel Comune. Non è quindi necessario attendere l’inserimento del minore nel titolo di soggiorno di uno dei genitori per procedere all’iscrizione anagrafica.

Come fare per...
Reperire i moduli

Il modulo utilizzato per l'iscrizione anagrafica è il modello APR4 (modello ISTAT), che viene compilato dall’Ufficio Anagrafe all’atto della richiesta.

  • Esempio: il Comune di Firenze ha predisposto un modello per l’ acquisizione dei dati necessari all’iscrizione anagrafica, che deve essere compilato dall’interessato.  Visualizza il modello del Comune di Firenze in italiano, in inglese, in cinese, in rumeno
Presentare la domanda

La richiesta di iscrizione anagrafica deve essere effettuata all'ufficio anagrafe del Comune di dimora abituale.

Ricevere il provvedimento

L'Ufficiale di anagrafe, ricevuta la richiesta, effettua gli accertamenti necessari per verificare l'esistenza della dimora abituale, avvalendosi anche degli agenti di polizia municipale. Se l'accertamento è positivo il richiedente sarà iscritto in anagrafe e l'ufficio comunicherà alla Questura l'avvenuta iscrizione. Se l'accertamento è negativo verrà notificato al richiedente il motivo del mancato accoglimento.

Dalla data di notifica decorre il termine di 30 giorni per presentare ricorso al Prefetto.

Riferimenti normativi
  1. Circolare Prefettura di Firenze – Area II Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali n. 377 del 7 Agosto 2009Circolare n. 19/2009 del Ministero dell'Interno - Legge 15 luglio 2009, n. 94 , recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”. Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile”.
  2. Circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 7 Agosto 2009Legge 15 luglio 2009, n. 94 , recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”. Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile.”
  3. Circolare del Ministero dell'Interno n. 12 del 2 marzo 2005 “Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento di cui al D.P.R. 31 Agosto 1999, n. 394”.
  4. Circolare del Ministero dell’Interno n. 32 del 12 luglio 2004 “Parere del Consiglio di Stato - Sezione I - n. 5453/03 del 4.2.2004 - Iscrizione anagrafica dei minori nati da soggetti stranieri regolarmente residenti.”
  5. Circolare del Ministero dell'Interno n. 20 del 25 luglio 2003 “Iscrizione anagrafica cittadini stranieri”.
  6. Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2000 “Modalità di comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nonché le modalità tecniche ed il termine per l'aggiornamento e la verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente”.
  7. Artt. 2, 15 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, come modificato dal D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004.
  8. Artt. 1, 2, 31 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche ed integrazioni.
  9. D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”.
  10. Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente” e successive modifiche e integrazioni.
Per saperne di più
Vedi le informazioni su questo procedimento relative al Comune di interesse della provincia di Firenze consultando il sito istituzionale