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Schede informative sui procedimenti » Permesso di soggiorno per motivi familiari (genitore straniero di minore italiano) [Non comunitario o apolide]
Permesso di soggiorno per motivi familiari (genitore straniero di minore italiano) [Non comunitario o apolide]
È necessario per soggiornare in Italia per motivi familiari.
Tempi del procedimento
Attivazione
Durata
20 giorni dalla data della presentazione della richiesta.
Revoca
Titolare del procedimento
Accesso al servizio
Requisiti
- Essere genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia.
Documentazione richiesta
- Modulo 209;
- 4 foto formato tessera;
- 1 marca da bollo da € 16,00;
- copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità, limitatamente alle pagine scritte e timbrate (con particolare attenzione alla pagina su cui è apposto il visto d’ingresso ) e originale in visione;
- estratto dell’atto di nascita con maternità e paternità rilasciato dal Comune (se il figlio è nato in Italia);
- estratto dell’atto di nascita con maternità e paternità tradotto, legalizzato e validato dall’Ambasciata d’Italia (se il figlio è nato all’estero);
- fotocopia del documento d’identità del figlio (carta d’identità o passaporto);
Come fare per...
Reperire i moduli
Il modulo 209 può essere ritirato alla Questura di Firenze o al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Empoli per i residenti nel territorio del Circondario Empolese - Valdelsa.
Presentare la domanda
La domanda va presentata alla Questura di Firenze o al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Empoli per i residenti nel territorio del Circondario Empolese – Valdelsa.
Ricevere il provvedimento
Una volta presentata la richiesta con il modulo 209, al richiedente viene consegnata una ricevuta (cedolino) in attesa del permesso di soggiorno per i 20 giorni successivi alla data d’ingresso al territorio nazionale.
Decorsi 20 giorni, il richiedente riceve il permesso di soggiorno.
Riferimenti normativi
- Artt. 5, 29 comma 6, 30 comma 1 lett. d), 34 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni.
- Artt. 9, 11, 12, 13, 14 comma 1 lett. c) e d), del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", come modificato dal D.P.R. 334 del 18 ottobre 2004.
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