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Provvedimento di affidamento emesso dal Tribunale competente [Non comunitario o apolide]

È indispensabile al minore straniero non accompagnato per essere affidato.

Tempi del procedimento
Attivazione

Avviene attraverso la segnalazione dei servizi sociali, di pubblici ufficiali o di enti sanitari al Comitato per i Minori Stranieri e alla Questura interessata.

Durata
Revoca
Titolare del procedimento
Accesso al servizio
Requisiti
  1. Essere un minore straniero non accompagnato, cioè che si trova in Italia privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano;
  2. essere in possesso di un permesso di soggiorno per minore età;
  3. essere in possesso di un provvedimento di “non luogo a provvedere al rimpatrio” del Comitato per i Minori Stranieri.
Documentazione richiesta
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Presentare la domanda
Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Firenze
Ricevere il provvedimento

L’affidamento è disposto dal servizio sociale locale in seguito al consenso dei genitori o del tutore. <br/>Se il tutore   è stato nominato, sarà il Giudice Tutelare a trasmettere tramite decreto il provvedimento di affidamento, altrimenti, se manca l’assenso del tutore, sarà il Tribunale per i Minorenni di Firenze a provvedere.

Riferimenti normativi
  1. Art. 33 del D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni;
  2. Artt. 2, 3, 4 e 5 della Legge n. 184 del 4 maggio 1983 “Diritto del minore a una famiglia".
  3. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 535 del 9 dicembre 1999 “Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri a norma dell’art. 33, commi 2 e 2- bis del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;
  4. Circolare del Ministero dell’Interno n. 300 del 9 Aprile 2001 “Minori stranieri non accompagnati”;
  5. Legge n. 176 del 27 maggio 1991 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989”.
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