E’ il caso di cittadini non italiani o di un cittadino italiano e uno non italiano divorziati o separati in altro Paese UE che intendono far riconoscere la sentenza in Italia.
Per i Paesi dell’Unione Europea le sentenze di separazione e divorzio sono riconosciute efficaci in Italia ai sensi del Regolamento CE n. 2201/2003. Questo Regolamento si applica, però, alla trascrizione delle sentenze relative ai procedimenti iniziati dopo il 1 marzo 2005, nonché alle sentenze il cui procedimento sia iniziato dopo il 10 marzo 2000, data di entrata in vigore del precedente Regolamento CE 1347/2000. Le sentenze precedenti sono regolate da convenzioni internazionali o in mancanza dagli artt. 64 e segg. della Legge n. 218 del 31 maggio 1995.
Non è necessario procurarsi alcun modulo.
La richiesta di riconoscimento della sentenza può essere presentata all’Ufficiale dello Stato Civile direttamente dall’interessato oppure per tramite dell’autorità diplomatica o consolare italiana all’estero.
L’ufficiale di Stato civile, dopo aver verificato che la decisione non risulti presa in contumacia e che non risultino dubbi di manifesta contrarietà all’ordine pubblico, esegue la trascrizione, riconoscendo l’efficacia della decisione anche per l’ordinamento italiano ed effettua una comunicazione all’Ufficiale di anagrafe del Comune di iscrizione APR o AIRE per la rettifica dello Stato Civile.