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Cittadinanza per discendenza [art.4 c.1 della Legge 91/92]

Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:

a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;

b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;

c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

 

*Scheda in corso di redazione*

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Riferimenti normativi
  1. Art. 4 comma 1 della Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 "Nuove norme sulla cittadinanza".
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