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Conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso di soggiorno per motivi  di studio (secondo ciclo) o formazione [Non comunitario o apolide]

È possibile effettuarla in caso di morte del familiare cui si è ricongiunti e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa soggiornare in Italia per lungo periodo, al compimento del diciottesimo anno di età.

Tempi del procedimento
Attivazione

All’occorrenza.

Durata

20 giorni dalla data della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome:
E-mail:
Ente:
Ufficio: Ufficio Immigrazione di Lucca
Accesso al servizio
Requisiti
  1. Avere un precedente permesso rilasciato per motivi familiari.
Documentazione richiesta
  • Modulo 1 (fac-simile solo in visione);
  • 4 foto formato tessera (da presentare al momento della convocazione in Questura);
  • 1 marca da bollo da € 16,00;
  • fotocopia del passaporto o documento equipollente in corso di validità;
  • pagamenti di euro 30,00 per i costi del servizio e di euro 30,46 per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico, effettuati tramite appositi bollettini di c/c postale premarcati; 
  • certificato di iscrizione alla scuola, che deve essere la stessa per la quale si è presentata la richiesta all’Ambasciata o Consolato, dal quale risulti la durata complessiva del corso di studi (numero anni e data di fine corso) e l’anno al quale è iscritto l’interessato;
  • copia dell'assicurazione sanitaria o tessera sanitaria.
Come fare per...
Reperire i moduli

I moduli, contenuti nell’ apposito kit sono disponibili presso tutti gli Uffici Postali, i Patronati e i Comuni abilitati.

I bollettini di c/c postali premarcati sono disponibili presso gli Uffici Postali abilitati alla ricezione delle istanze e pagabili presso qualunque ufficio postale.

I moduli devono essere compilati in stampatello, con penna nera e rigorosamente all'interno degli appositi spazi. I

Per la compilazione della modulistica lo straniero può farsi assistere, a titolo gratuito, da un Patronato della sua zona o da un Comune abilitato.

Per ricercare i riferimenti di Patronati e Comuni è possibile consultare il sito www.portaleimmigrazione.it, selezionando Provincia e Comune d'interesse nel box a sinistra "Ricerca Strutture”.

 

 

Modulo209/Modulo1 (fac-simile solo in visione)

Presentare la domanda

La richiesta deve essere presentata in busta aperta dall'interessato presso gli Uffici Postali abilitati (vedi "Ricerca strutture") insieme alle ricevute dei bollettini di c/c postali premarcati.

Al momento della presentazione della richiesta allo sportello dell'ufficio postale abilitato, lo straniero verrà identificato con passaporto o altro documento equipollente.

L'operatore di Poste provvederà a consegnare allo straniero la ricevuta della raccomandata che dovrà essere conservata.

Sulla ricevuta sono stampati due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere lo stato della pratica collegandosi a www.portaleimmigrazione.it.

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Lucca
Ricevere il provvedimento

Il richiedente riceverà, all’indirizzo indicato nella domanda spedita, la comunicazione della data di convocazione stabilita in cui dovrà presentarsi in Questura per il primo appuntamento, dove consegnerà 4 fotografie e si farà prendere le impronte digitali.

Il giorno del primo appuntamento gli verrà comunicata una seconda data in cui recarsi a ritirare il permesso di soggiorno (o il diniego). 

Riferimenti normativi
  1. Artt. 5, 6, 28 comma 1, 29, 30 comma 5 e 34 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni.
  2. Artt. 9, 11, 12, 13, 14, 39 comma 9, 42, 44-bis, 45 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”,come modificato dal D.P.R. 334 del 18 ottobre 2004.
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