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Rinnovo del permesso di soggiorno per affari [Non comunitario o apolide]

Viene rilasciato allo straniero in possesso di visto D, che intende proseguire la permanenza nel territorio nazionale per finalità economico commerciali, per contatti o trattative, per l’apprendimento o la verifica dell’uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell’ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale.

 *Scheda informativa aggiornata alla Legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"*

Tempi del procedimento
Attivazione

Almeno 60 giorni prima della scadenza del soggiorno.

Durata

20 giorni dalla data della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome:
E-mail:
Ente:
Ufficio: Ufficio Immigrazione di Pisa
Accesso al servizio
Requisiti
  1. Essere in possesso del permesso di soggiorno per affari.
Documentazione richiesta
  1. Modulo 210;
  2. n. 4 foto formato tessera;
  3. n. 1 marca da bollo da € 16,00;
  4. copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità, limitatamente alle pagine scritte e timbrate (con particolare attenzione alla pagina su cui è apposto il visto d’ingresso) e originale in visione;
  5. permesso di soggiorno in scadenza, in originale;
  6. documentazione aggiornata relativa alla necessità di prosecuzione del soggiorno, per la stessa tipologia.
Come fare per...
Reperire i moduli

Il modulo 210 si ritira presso la Questura di Firenze o al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Empoli per i residenti nel territorio del Circondario Empolese – Valdelsa.

Presentare la domanda

La domanda va presentata alla Questura di Firenze o al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Empoli per i residenti nel territorio del Circondario Empolese - Valdelsa.

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Pisa
Ricevere il provvedimento

Una volta presentata la richiesta con il modulo 210, al richiedente viene consegnata una ricevuta  (cedolino) in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno.
Decorsi 20 giorni, il richiedente riceve il permesso di soggiorno rinnovato o l’eventuale provvedimento di diniego.

Riferimenti normativi
  1. Art. 5 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche;
  2. Art. 9, 11, 12, 13, 42 del D.P.R n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' articolo 1, comma 6 del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, coordinato con le modifiche del D.P.D.n. 334 del 18 ottobre 2004; 
  3. Direttiva del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2000 “Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato”.
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