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Rinnovo del permesso di soggiorno per residenza elettiva [Non comunitario o apolide]

È rilasciato alla persona titolare di regolare permesso di soggiorno per residenza elettiva, che voglia prolungare il soggiorno in Italia oltre la scadenza del termine. 

*Scheda informativa aggiornata alla Legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"*

Tempi del procedimento
Attivazione

Va richiesto almeno 60 giorni prima della scadenza del soggiorno.

Durata

20 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome:
E-mail:
Ente:
Ufficio: Ufficio Immigrazione di Pisa
Accesso al servizio
Requisiti
  1. Essere in possesso del permesso di soggiorno per residenza elettiva;
  2. non svolgere nessuna attività lavorativa, ma poter dimostrare di avere sufficienti mezzi economici per mantenersi autonomamente.
Documentazione richiesta
  • Domanda compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e Modulo 2, fac-simili solo in visione); 
  • fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente; 
  • fotocopia della documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti al proprio mantenimento, da proprietà immobiliari o da qualsiasi altra fonte lecita diversa dal lavoro, o dal percepimento nel territorio di assegni di pensioni o vitalizi italiani o riconosciuti dalle Autorità Italiane;
  • fotocopia del permesso da rinnovare;
  • 1 marca da bollo da € 16,00;
  • ricevuta dell'avvenuto pagamento di € 30,00 per costi del servizio e di € 30,46 per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico, effettuati tramite appositi bollettini di c/c postale premarcati;
  • 4 foto formato tessera con sfondo bianco (da presentare al momento della convocazione in Questura). 
Come fare per...
Reperire i moduli

I moduli, contenuti nell’ apposito kit sono disponibili presso tutti gli Uffici Postali, i Patronati e i Comuni abilitati.

I bollettini di c/c postali premarcati sono disponibili presso gli Uffici Postali abilitati alla ricezione delle domande e pagabili presso qualunque ufficio postale.

I moduli devono essere compilati in stampatello, con penna nera e rigorosamente all'interno degli appositi spazi. Per la compilazione della modulistica lo straniero può farsi assistere, a titolo gratuito, da un Patronato della sua zona o da un Comune abilitato.

Per ricercare i riferimenti di Patronati e Comuni è possibile consultare il sito www.portaleimmigrazione.it, selezionando Provincia e Comune d'interesse nel box a sinistra "Ricerca Strutture”. 

Presentare la domanda

La richiesta deve essere presentata in busta aperta dall'interessato presso gli Uffici Postali abilitati (vedi "Ricerca strutture") insieme alle ricevute dei bollettini di c/c postali premarcati.

Al momento della presentazione della richiesta allo sportello dell'ufficio postale abilitato, lo straniero verrà identificato con passaporto o altro documento equipollente.

L'operatore di Poste provvederà a consegnare allo straniero la ricevuta della raccomandata.
Sulla ricevuta sono stampati due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere lo stato della pratica collegandosi a www.portaleimmigrazione.it.

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Pisa
Ricevere il provvedimento

Il richiedente riceverà, all’indirizzo indicato nella domanda, la comunicazione della data di convocazione stabilita in cui dovrà presentarsi in Questura per il primo appuntamento dove consegnerà 4 fotografie e si farà prendere le impronte digitali. 

Il giorno del primo appuntamento gli verrà notificata una seconda data in cui recarsi a ritirare il permesso di soggiorno rinnovato (o il diniego).

Riferimenti normativi
  1. Artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazione; D.lgs. 286/98;
  2. Artt. 9, 11, 12, 13 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”,come modificato dal D.P.R. 334 del 18 ottobre 2004;
  3. Direttiva del Ministero dell’ Interno del 1 marzo 2000 “Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato”;
  4. Convenzione stipulata tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane SPA;
  5. Art. 39 comma 4 - bis della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", come modificato dall'art. 1 - quinquies della Legge n. 271 del 12 novembre 2004;
  6. Regolamento CE n. 1030 del 13 giugno 2002 "Istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi";
  7. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto del Ministro dell'Interno del 4 aprile 2006 "Determinazione dell'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico”;
  8. Decreto del Ministro dell'Interno del 12 ottobre 2005 "Importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio e rinnovo dei permessi e della carta di soggiorno nell'ambito della convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 39, comma 4 - bis, della legge 16 dicembre 2003, n.3" 
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