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Permesso di soggiorno per espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio professionale [Non comunitario o apolide]

È necessario a coloro che hanno conseguito il diploma di laurea presso un’università italiana per soggiornare in Italia durante l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio professionale.

Tempi del procedimento
Attivazione

All'occorrenza.

Durata

60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome:
E-mail:
Ente:
Ufficio: Ufficio Immigrazione di Prato
Accesso al servizio
Requisiti
  1. Essere in possesso di visto per espletamento degli esami di abilitazione all’esercizio professionale;
  2. aver conseguito il diploma di laurea presso un’università italiana;
  3. intenzione di espletare l’esame di abilitazione all’esercizio professionale.
Documentazione richiesta
  • Modulo 209;
  • 4 foto formato tessera;
  • 1 marca da bollo da € 16,00;
  • copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità, limitatamente alle pagine scritte e timbrate (con particolare attenzione alla pagina su cui è apposto il visto d’ingresso) e originale in visione;
  • certificato del diploma di laurea presso un’università italiana;
  • documentazione relativa all’esame di abilitazione all’esercizio professionale (tipo iscrizione, ecc.).
Come fare per...
Reperire i moduli

Il modulo 209 può essere ritirato presso la Questura di Firenze o al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Empoli per i residenti nel territorio del Circondario Empolese – Valdelsa.

Presentare la domanda

La domanda va presentata alla Questura di Firenze o al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Empoli per i residenti nel territorio del Circondario Empolese – Valdelsa.

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Prato
Ricevere il provvedimento

Una volta presentata la richiesta con il modulo 209, al richiedente viene consegnata una ricevuta (cedolino) in attesa del permesso di soggiorno.

Decorsi 20 giorni, il richiedente riceve il permesso di soggiorno o l’eventuale provvedimento di diniego.

Riferimenti normativi
  1. Artt. 5, 6, 7, 13, 14, 34 e 39 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche.
  2. Artt. 9, 11, 12, 43 e 47 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”,come modificato dal D.P.R. 334 del 18 ottobre 2004.
  3. Art. 37 del D.lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 “Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modificazioni e integrazioni.
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