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Riconoscimento in Italia di sentenza di divorzio o separazione emessa in un Paese comunitario

E’ il caso di cittadini non italiani o di un cittadino italiano e uno non italiano divorziati o separati in altro Paese UE che intendono far riconoscere la sentenza in Italia. 

 

Per i Paesi dell’Unione Europea le sentenze di separazione e divorzio sono riconosciute efficaci in Italia ai sensi del Regolamento CE n. 2201/2003. Questo Regolamento si applica, però, alla trascrizione delle sentenze relative ai procedimenti iniziati dopo il 1 marzo 2005, nonché alle sentenze il cui procedimento sia iniziato dopo il 10 marzo 2000, data di entrata in vigore del precedente Regolamento CE 1347/2000. Le sentenze precedenti sono regolate da convenzioni internazionali o in mancanza dagli artt. 64 e segg. della Legge n. 218 del 31 maggio 1995.

Tempi del procedimento
Attivazione
Durata
Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Dati assenti
Accesso al servizio
Requisiti
Documentazione richiesta
  1. Certificato relativo alle decisioni rese nelle cause matrimoniali e in materia di responsabilità genitoriale;
  2. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dall’interessato stesso, relativa all’insussistenza di incompatibilità al riconoscimento;
  3. in caso di richiesta di trascrizione di una sentenza emessa in contumacia, il richiedente dovrà presentare ulteriore documentazione per dimostrare che in convenuto ne è giunto a conoscenza e non ha opposto alcuna eccezione alla decisione .
Come fare per...
Reperire i moduli

Non è necessario procurarsi alcun modulo.

Presentare la domanda

La richiesta di riconoscimento della sentenza può essere presentata all’Ufficiale dello Stato Civile direttamente dall’interessato oppure per tramite dell’autorità diplomatica o consolare italiana all’estero.

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Prato
Ricevere il provvedimento

L’ufficiale di Stato civile, dopo aver verificato che la decisione non risulti presa in contumacia e che non risultino dubbi di manifesta contrarietà all’ordine pubblico, esegue la trascrizione, riconoscendo l’efficacia della decisione anche per l’ordinamento italiano ed effettua una comunicazione all’Ufficiale di anagrafe del Comune di iscrizione APR o AIRE per la rettifica dello Stato Civile.

Riferimenti normativi
Per saperne di più