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Rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria [Non comunitario o apolide]

E’ necessario per continuare a risiedere in Italia per motivi di protezione sussidiaria.

*Scheda aggiorna alla Legge 15 luglio 2009, n.94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".

Tempi del procedimento
Attivazione

Almeno 60 giorni prima della scadenza.

Durata

20 giorni dalla presentazione della domanda.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome:
E-mail:
Ente:
Ufficio: Ufficio Immigrazione di Prato
Accesso al servizio
Requisiti
Documentazione richiesta
  • Modulo 210;
  • 4 foto formato tessera;
  • 1 marca da bollo da € 16,00;
  • copia del passaporto o del titolo di viaggio per stranieri;
  • permesso di soggiorno in scadenza, in originale;
Come fare per...
Reperire i moduli

Il modulo 210 può essere reperito alla Questura di Firenze o al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Empoli per i residenti nel territorio del Circondario Empolese - Valdelsa.

Presentare la domanda

Il richiedente deve recarsi alla Questura di Firenze o al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Empoli per i residenti nel territorio del Circondario Empolese - Valdelsa per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Prato
Ricevere il provvedimento

Una volta presentata la richiesta con il modulo 210, al richiedente viene consegnata una ricevuta (cedolino) in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno.
Il richiedente riceve il permesso di soggiorno rinnovato dopo la  verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Riferimenti normativi
  1. Art. 23 del D.lgs. n. 251 del 19 novembre 2007 “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”.
  2. Artt. 5 e 34 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni.
  3. Direttiva del Ministero dell’Interno n. 11050/M(8) del 05 agosto 2006“Sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno”.
  4. D.P.R. n. 303 del 16 settembre 2004 “Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato”.
  5. Convenzione sullo statuto dei rifugiati conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951.
  6. D.L. n. 416 del 30 dicembre 1989 “Norme urgenti in materia di asilo politico di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari”, convertito con modificazioni dalla Legge n.39 del 28 febbraio 1990, così come modificato dalla L. 189/2002.
  7. D.Lgs. n. 140 del 30 maggio 2005 “Attuazione della Direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri”.
  8. Regolamento CE n. 1030 del 13 giugno 2002 "Istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi".
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