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Permesso di soggiorno per motivi familiari del figlio tra 0 e 13 anni (collegato al permesso di soggiorno del genitore o affidatario) - ingresso senza visto o nascita in Italia

E' necessario per la permanenza regolare del figlio minore tra 0 e 13 anni di cittadino non comunitario regolarmente soggiornante.

Tempi del procedimento
Attivazione

All'occorrenza.

Durata

20 giorni dalla data della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome:
E-mail:
Ente:
Ufficio: Ufficio Immigrazione di Pistoia
Accesso al servizio
Requisiti
  • Può chiedere il permesso per il figlio il genitore o affidatario di minore tra 0 e 13 anni, regolarmente soggiornante e convivente con il figlio. 
Documentazione richiesta
  • Domanda compilata e firmata dal genitore/affidatario (MOD. 209 Modulo 1, fac-simile solo in visione);
  • 4 foto formato tessera con sfondo bianco del minore (da presentare al momento della convocazione in Questura);
  • 1 marca da bollo da € 16,00;
  • fotocopia del passaporto o di altro documento equipollente del genitore/affidatario (solo pagine con foto, dati anagrafici, visto e timbri);
  • fotocopia del permesso di soggiorno del genitore/affidatario;
  • pagamento di euro 30,46 per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico, effettuato tramite bollettino di c/c postale premarcato;
  • pagamento di euro 30,00 per costo del servizio postale.

Se il minore è nato in Italia:

  • estratto dell'atto di nascita con maternità e paternità rilasciato dal Comune.

Se il minore è nato all'estero:

  • attestazione di idoneità dell'alloggio;
  • attestazione del reddito disponibile;
  • assenso scritto dell'altro genitore (se residente all'estero), tradotto, legalizzato e validato dall'ambasciata o dal consolato italiano nel Paese di appartenenza;
  • estratto dell' atto di nascita con generalità complete di entrambi i genitori, tradotto, legalizzato e validato dall'ambasciata o dal consolato italiano nel Paese di appartenenza.
Come fare per...
Reperire i moduli

Il "kit postale" (busta + modello 209 modulo1) è disponibile agli Uffici Postali che hanno lo "Sportello Amico", i Patronati e i Comuni abilitati.
Il bollettino di c/c postale premarcato è disponibile agli Uffici Postali che hanno lo "Sportello Amico".
 

Presentare la domanda

La domanda deve essere presentata in busta aperta dal genitore/affidatario allo "Sportello amico" degli Uffici Postali abilitati (vedi "Ricerca strutture"), insieme alla ricevuta del bollettino di c/c postale premarcato.
Al momento della presentazione della domanda il genitore/affidatario verrà identificato con passaporto o altro documento equipollente. L'operatore di Poste gli consegnerà poi la ricevuta della raccomandata.
Sulla ricevuta sono stampati due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali il genitore/affidatario potrà conoscere lo stato della pratica collegandosi al sito http://www.poliziadistato.it/articolo/15002-Controlla_online_il_permesso_di_soggiorno/

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Pistoia
Ricevere il provvedimento

Il giorno dell'appuntamento in Questura devono presentarsi sia il genitore/affidatario che il minore al quale, dai 6 anni di età, verranno acquisite le impronte digitali.
Successivamente il genitore/affidatario riceverà un messaggio SMS con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui presentarsi in Questura per ritirare il permesso di soggiorno.

Riferimenti normativi
  1. Artt. 5, 31 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni;
  2. Artt. 9, 11 , 13 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”,come modificato dal D.P.R. 334 del 18 ottobre 2004;
  3. Decreto del Ministero dell'Interno del 23 luglio 2013 "Regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno";
  4. Direttiva del Ministero dell’ Interno del 1 marzo 2000 “Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato”;
  5. Art. 39 comma 4 - bis della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", come modificato dall'art. 1 - quinquies della Legge n. 271 del 12 novembre 2004;
  6. Regolamento CE n. 1030 del 13 giugno 2002 "Istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi";
  7. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto del Ministro dell'Interno del 4 aprile 2006 "Determinazione dell'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico”;
  8. Decreto del Ministro dell'Interno del 12 ottobre 2005 "Importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio e rinnovo dei permessi e della carta di soggiorno nell'ambito della convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 39, comma 4 - bis, della legge 16 dicembre 2003, n.3". 
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