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Schede informative sui procedimenti » Permesso di soggiorno per motivi familiari del figlio tra 0 e 13 anni (collegato al permesso di soggiorno del genitore o affidatario) - ingresso senza visto o nascita in Italia
Permesso di soggiorno per motivi familiari del figlio tra 0 e 13 anni (collegato al permesso di soggiorno del genitore o affidatario) - ingresso senza visto o nascita in Italia
E' necessario per la permanenza regolare del figlio minore tra 0 e 13 anni di cittadino non comunitario regolarmente soggiornante.
Tempi del procedimento
Attivazione
Durata
20 giorni dalla data della richiesta.
Revoca
Titolare del procedimento
Accesso al servizio
Requisiti
- Può chiedere il permesso per il figlio il genitore o affidatario di minore tra 0 e 13 anni, regolarmente soggiornante e convivente con il figlio.
Documentazione richiesta
- Domanda compilata e firmata dal genitore/affidatario (MOD. 209 Modulo 1, fac-simile solo in visione);
- 4 foto formato tessera con sfondo bianco del minore (da presentare al momento della convocazione in Questura);
- 1 marca da bollo da € 16,00;
- fotocopia del passaporto o di altro documento equipollente del genitore/affidatario (solo pagine con foto, dati anagrafici, visto e timbri);
- fotocopia del permesso di soggiorno del genitore/affidatario;
- pagamento di euro 30,46 per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico, effettuato tramite bollettino di c/c postale premarcato;
- pagamento di euro 30,00 per costo del servizio postale.
Se il minore è nato in Italia:
- estratto dell'atto di nascita con maternità e paternità rilasciato dal Comune.
Se il minore è nato all'estero:
- attestazione di idoneità dell'alloggio;
- attestazione del reddito disponibile;
- assenso scritto dell'altro genitore (se residente all'estero), tradotto, legalizzato e validato dall'ambasciata o dal consolato italiano nel Paese di appartenenza;
- estratto dell' atto di nascita con generalità complete di entrambi i genitori, tradotto, legalizzato e validato dall'ambasciata o dal consolato italiano nel Paese di appartenenza.
Come fare per...
Reperire i moduli
Il "kit postale" (busta + modello 209 modulo1) è disponibile agli Uffici Postali che hanno lo "Sportello Amico", i Patronati e i Comuni abilitati.
Il bollettino di c/c postale premarcato è disponibile agli Uffici Postali che hanno lo "Sportello Amico".
Presentare la domanda
La domanda deve essere presentata in busta aperta dal genitore/affidatario allo "Sportello amico" degli Uffici Postali abilitati (vedi "Ricerca strutture"), insieme alla ricevuta del bollettino di c/c postale premarcato.
Al momento della presentazione della domanda il genitore/affidatario verrà identificato con passaporto o altro documento equipollente. L'operatore di Poste gli consegnerà poi la ricevuta della raccomandata.
Sulla ricevuta sono stampati due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali il genitore/affidatario potrà conoscere lo stato della pratica collegandosi al sito http://www.poliziadistato.it/articolo/15002-Controlla_online_il_permesso_di_soggiorno/
Ricevere il provvedimento
Il giorno dell'appuntamento in Questura devono presentarsi sia il genitore/affidatario che il minore al quale, dai 6 anni di età, verranno acquisite le impronte digitali.
Successivamente il genitore/affidatario riceverà un messaggio SMS con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui presentarsi in Questura per ritirare il permesso di soggiorno.
Riferimenti normativi
- Artt. 5, 31 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni;
- Artt. 9, 11 , 13 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”,come modificato dal D.P.R. 334 del 18 ottobre 2004;
- Decreto del Ministero dell'Interno del 23 luglio 2013 "Regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno";
- Direttiva del Ministero dell’ Interno del 1 marzo 2000 “Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato”;
- Art. 39 comma 4 - bis della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", come modificato dall'art. 1 - quinquies della Legge n. 271 del 12 novembre 2004;
- Regolamento CE n. 1030 del 13 giugno 2002 "Istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi";
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto del Ministro dell'Interno del 4 aprile 2006 "Determinazione dell'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico”;
- Decreto del Ministro dell'Interno del 12 ottobre 2005 "Importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio e rinnovo dei permessi e della carta di soggiorno nell'ambito della convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 39, comma 4 - bis, della legge 16 dicembre 2003, n.3".
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