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Conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso di soggiorno per residenza elettiva [Non comunitario o apolide]

Il permesso di soggiorno per residenza elettiva è rilasciato allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa.

Tempi del procedimento
Attivazione

All’occorrenza

Durata

20 giorni dalla data della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome:
E-mail:
Ente:
Ufficio: Ufficio Immigrazione di Siena
Accesso al servizio
Requisiti

Avere un precedente permesso rilasciato per motivi familiari.

Documentazione richiesta
  • Modulo 209/Modulo1 (fac-simile solo in visione);
  • 4 foto formato tessera (da presentare al momento della convocazione in Questura);
  • 1 marca da bollo da € 16,00;
  • fotocopia del passaporto o documento equipollente in corso di validità, limitatamente alle pagine scritte e timbrate (con particolare attenzione alla pagina su cui è apposto il visto d’ingresso );
  • pagamenti di euro 30,00 per i costi del servizio e di euro 30,46 per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico, effettuati tramite appositi bollettini di c/c postale premarcati;
  • dimostrazione del reddito: nel caso in cui il soggetto richiedente sia titolare di una pensione, occorre presentare il libretto della pensione o la dichiarazione consolare che attesti che la pensione viene percepita in Italia o di altra disponibilità economica in originale e 2 fotocopie;
  • copia del contratto di compravendita o di locazione di un immobile oppure una dichiarazione di ospitalità
  • garanzie economiche o attestato di titolarità di pensione;
  • assicurazione sanitaria (anche internazionale). 
Come fare per...
Reperire i moduli

I moduli, contenuti nell’apposito kit sono disponibili presso tutti gli Uffici Postali, i Patronati e i Comuni abilitati.

I bollettini di c/c postali premarcati sono disponibili presso gli Uffici Postali abilitati alla ricezione delle istanze e pagabili presso qualunque ufficio postale.

Per la compilazione della modulistica lo straniero può farsi assistere, a titolo gratuito, da un Patronato della sua zona o da un Comune abilitato.

I moduli devono essere compilati in stampatello, con penna nera e rigorosamente all'interno degli appositi spazi.

Modulo 1 (fac-simile solo in visione)

Presentare la domanda

La richiesta deve essere presentata in busta aperta dall'interessato presso gli Uffici Postali abilitati (vedi "Ricerca strutture") insieme alle ricevute dei bollettini di c/c postali premarcati.

Al momento della presentazione della richiesta allo sportello dell'ufficio postale abilitato, lo straniero verrà identificato con passaporto o altro documento equipollente.

L'operatore di Poste provvederà a consegnare allo straniero la ricevuta della raccomandata che dovrà essere conservata. Sulla ricevuta sono stampati due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere lo stato della pratica collegandosi a www.portaleimmigrazione.it.

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Siena
Ricevere il provvedimento

Il richiedente riceverà, all’indirizzo indicato nella domanda, la comunicazione della data di convocazione stabilita in cui dovrà presentarsi in Questura per il primo appuntamento dove consegnerà 4 fotografie e si farà prendere le impronte digitali. Il giorno del primo appuntamento gli verrà comunicata una seconda data in cui recarsi a ritirare il permesso di soggiorno (o il diniego).

Riferimenti normativi
  1. Artt. 5, 34 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni.
  2. Artt. 9, 11, 12, 13, 14 comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”,come modificato dal D.P.R. 334 del 18 ottobre 2004.
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