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Permesso di soggiorno per motivi familiari (genitore straniero di minore italiano) [Non comunitario o apolide]

È necessario per soggiornare in Italia per motivi familiari.

Tempi del procedimento
Attivazione

All’occorrenza.

Durata

20 giorni dalla data della presentazione della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome:
E-mail:
Ente:
Ufficio: Ufficio Immigrazione di Siena
Accesso al servizio
Requisiti
  1. Essere genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia.
Documentazione richiesta
  • Modulo 209;
  • 4 foto formato tessera;
  • 1 marca da bollo da € 16,00;
  • copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità, limitatamente alle pagine scritte e timbrate (con particolare attenzione alla pagina su cui è apposto il visto d’ingresso ) e originale in visione;
  • estratto dell’atto di nascita con maternità e paternità rilasciato dal Comune (se il figlio è nato in Italia);
  • estratto dell’atto di nascita con maternità e paternità tradotto, legalizzato e validato dall’Ambasciata d’Italia (se il figlio è nato all’estero);
  • fotocopia del documento d’identità del figlio (carta d’identità o passaporto);
Come fare per...
Reperire i moduli

Il modulo 209 può essere ritirato alla Questura di Firenze o al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Empoli per i residenti nel territorio del Circondario Empolese - Valdelsa.

Presentare la domanda

La domanda va presentata alla Questura di Firenze o al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Empoli per i residenti nel territorio del Circondario Empolese – Valdelsa.

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Siena
Ricevere il provvedimento

Una volta presentata la richiesta con il modulo 209, al richiedente viene consegnata una ricevuta (cedolino) in attesa del permesso di soggiorno per i 20 giorni successivi alla data d’ingresso al territorio nazionale.

Decorsi 20 giorni, il richiedente riceve il permesso di soggiorno.

Riferimenti normativi
  1. Artt. 5, 29 comma 6, 30 comma 1 lett. d), 34 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni.
  2. Artt. 9, 11, 12, 13, 14 comma 1 lett. c) e d), del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", come modificato dal D.P.R. 334 del 18 ottobre 2004.
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