Regione Toscana
Domande e risposte sulla conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione (Università)
  1. Quanto dura il permesso di soggiorno per motivi di studio?
    La durata è massimo un anno, rinnovabile presentando il certificato degli esami di profitto: sono obbligatori almeno 2 esami per ogni anno accademico.
  2. È rinnovabile il permesso di motivi studio?
    Il permesso è rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali.
    Il permesso è rinnovato agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato un esame e negli anni successivi almeno due esami. Tuttavia, per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato un esame.
    Può invece essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso.
  3. Cosa si deve fare in caso di trasferimento temporaneo in un'altra città?
    Qualora l'interessato intenda trasferirsi temporaneamente in altra città (ad esempio per frequentare corsi di lingua italiana), dovrà presentarsi entro 15 giorni alla Questura di detta città, per l’obbligatoria dichiarazione di variazione di domicilio.
  4. Cosa si deve fare dopo l’immatricolazione all’Università?
    Dopo l’immatricolazione, e comunque entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, gli studenti si rivolgeranno alla Questura competente per richiedere la proroga del permesso di soggiorno per l’intero anno accademico.
  5. Se si è muniti di permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione, si può lavorare?
    Sì, per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.
  6. Il permesso di soggiorno per motivi studio può essere convertito?
    Sì, può essere convertito in:
    - permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato dopo aver conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia (modulo V2) (senza verifica della quota);
    - permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo dopo aver conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia (modulo Z2) (senza verifica della quota);
    - permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, durante il corso di studi (modulo V) (con verifica della quota);
    - permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, durante il corso di studi (modulo Z);
    - permesso di soggiorno per motivi religiosi per quelli studenti che al termine degli studi religiosi prendano i voti e siano chiamati a svolgere la loro attività religiosa in Italia.
  7. Per la conversione da studio a lavoro è possibile equiparare il dottorato di ricerca alla laurea specialistica?
    No, perché i due titoli di studio hanno finalità diverse.
  8. Chi è titolare di un permesso di soggiorno per studio può richiedere il nullaosta al ricongiungimento familiare o per familiare al seguito?
    Sì, in quanto gli viene riconosciuto il diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare
  9. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici?
    Sì.