Regione Toscana
DOMANDE E RISPOSTE SULLA CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO O FORMAZIONE IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO PER STUDENTI STRANIERI CHE ABBIANO RAGGIUNTO LA MAGGIORE ETÀ O CONSEGUITO IN ITALIA IL DIPLOMA DI LAUREA

1. È possibile presentare la domanda di conversione se il permesso di soggiorno per studio è scaduto?

No, come stabilito dalla normativa la domanda di conversione del permesso di soggiorno per studio deve essere presentata quando il permesso di soggiorno è in corso di validità.

Se il permesso di soggiorno è scaduto ma si ha la ricevuta di rinnovo, la domanda di conversione può andare a buon fine solo se lo/a studente ha continuato gli studi e ha superato il numero di esami previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio. Lo/a studente deve anche avere un'assicurazione sanitaria e mezzi economici di sostentamento.

2. Quando è obbligatorio fare il Modulo V2 (la conversione del permesso)?

Solo se lo/la studente ha un lavoro a tempo pieno e quindi non puoi iscriversi al Centro per l'Impiego.

Altrimenti, se lavora part-time, è preferibile iscriversi al Centro per l'impiego e chiedere il permesso di ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti con il kit postale.