Regione Toscana
Domande e risposte sul nullaosta per familiare al seguito

1. A quale Sportello Unico deve essere presentata la richiesta di nullaosta?
Attraverso la nuova procedura online di presentazione della domanda il sistema, tramite i dati forniti, individua lo Sportello Unico competente al rilascio del nullaosta. 

2. Perché deve essere allegato il passaporto o altro documento d’identità?
Perché l’eventuale mancanza di corrispondenza tra i dati anagrafici riportati nel nullaosta con quelli riportati sul passaporto del cittadino straniero non consentirà la concessione del successivo visto d’ingresso.

3. Il certificato di idoneità alloggiativa e igienico-sanitaria deve essere presentato in originale?
Sì e deve essere allegata anche una fotocopia.

4. Dove si richiede il certificato di idoneità alloggiativa e igienico-sanitaria?
Deve essere richiesto agli uffici comunali competenti.

5. A chi deve essere presentata la documentazione attestante la situazione familiare?
Al momento della richiesta del visto d'ingresso nel territorio dello Stato italiano, il familiare per il quale è richiesto il nullaosta, dopo averlo ricevuto, presenta all'autorità diplomatico-consolare competente per il Paese di provenienza la certificazione, tradotta e legalizzata, attestante il rapporto di parentela, matrimonio, minore età e ogno atto civile necessario.

6 . Entro quanto tempo potrà essere utilizzato il nullaosta?
 Potrà essere utilizzato entro 6 mesi dalla data di rilascio.

7 . Cosa deve fare il delegato una volta ricevuto il nullaosta?
Deve farlo pervenire nel Paese di provenienza alla persona interessata che si deve recare alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per chiedere il visto di ingresso per familiare al seguito. 

 8 . Dove va presentata la richiesta di visto di ingresso per familiare al seguito?
 Presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero.

10. Dove si ritira il visto o il relativo provvedimento di diniego per familiare al seguito?
Presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero.

12 . Vengono forniti altri documenti dalle rappresentanze diplomatiche o consolari contestualmente al rilascio del visto di ingresso?
Sì, una comunicazione scritta in lingua comprensibile al richiedente il visto o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i suoi diritti e i doveri relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia, nonché l'obbligo di presentarsi entro 8 giorni dall'ingresso in Italia allo Sportello Unico per l’Immigrazione.

13. A chi devono comunicare le autorità diplomatiche o consolari il rilascio del visto allo straniero?
Allo Sportello Unico per l'Immigrazione in via telematica.

14. Cosa deve fare l'ospitante di chi arriva con il visto per familiare al seguito?
Dare comunicazione scritta, entro 48 ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza, dell'aver dato alloggio, ospitalità o aver ceduto la proprietà di beni immobili, rustici o urbani, allo straniero o apolide, anche se parente o affine. La comunicazione deve comprendere le generalità del denunciante e dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata o ospitata e il titolo per il quale la comunicazione è dovuta. La violazione comporta una sanzione amministrativa di pagamento di una somma da 160 a 1.100 Euro.

15. Da chi e come viene consegnato allo straniero il provvedimento di diniego del rilascio del visto di ingresso?
Dalle autorità diplomatiche o consolari con provvedimento scritto e motivato, a mani proprie dell'interessato, contenente l'indicazione delle modalità di eventuale impugnazione, qualora non sussistano i requisiti previsti dalla suddetta procedura o quando anche risultino accertate condanne in primo grado, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, c.p.p. ovvero reati inerenti stupefacenti, libertà sessuale, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento è accompagnato da una traduzione in lingua a lui comprensibile o, comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo secondo le preferenze manifestate dall'interessato.

16. Quali sono i documenti d’identità equivalenti al passaporto?
I documenti di identità equivalenti al passaporto possono essere:

  • documento di viaggio per apolidi;documento di viaggio per rifugiati;
  • titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall’Autorità del paese di cui sono cittadini);
  • lasciapassare delle Nazioni Unite;
  • documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO;
  • libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l’esercizio della loro attività professionale;
  • documento di navigazione aerea;
  • carta d’identità valida per l’espatrio per i cittadini di uno Stato dell’Unione Europea;
  • carta d’identità ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all’"Accordo Europeo sull’abolizione del passaporto" (firmato a Parigi il 13 dicembre 1957).