1. A quale Sportello Unico può essere presentata la richiesta di nullaosta?
Attraverso la nuova procedura online di presentazione della domanda il sistema, tramite i dati forniti relativamente al datore di lavoro (se persona fisica o giuridica) e alla località di impiego del lavoratore, individua lo Sportello Unico competente al rilascio del nullaosta.
2. Come mai il procedimento è attivabile in qualsiasi momento?
Il nullaosta è rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto flussi, pertanto il datore di lavoro potrà presentare la richiesta in relazione alle proprie esigenze.
4. Cosa deve fare il lavoratore dopo l’ingresso in Italia?
Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, deve presentarsi al competente Sportello Unico ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno, esibendo il passaporto o altro documento equivalente. Deve inoltre presentare la ricevuta attestante l’avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa (rilasciato dal Comune), nonché la documentazione dell’effettiva disponibilità dell’alloggio (contratto di locazione registrato o contratto di comodato registrato o atto di compravendita o cessione di fabbricato).
5. Il lavoratore deve presentare successivamente il certificato di idoneità alloggiativa?
No, non è necessario.
6. Quali sono le comunicazioni obbligatorie che il datore di lavoro deve effettuare in caso di assunzione, variazione e cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore straniero a decorrere dall'11 gennaio 2008?
Dall'11 gennaio 2008 è entrata in vigore una nuova procedura semplificata che sostituisce le vecchie modalità di comunicazione che i datori di lavoro inoltravano ai Centri Per l'Impiego, all'INPS, all'INAIL e al Ministero del Lavoro; non sarà più necessario inviare differenti comunicazioni cartacee, ma basterà compilare un unico modello.
La comunicazione deve avvenire almeno il giorno precedente l'instaurazione del rapporto di lavoro.
Sul sito del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si possono reperire tutte le informazioni relative alla procedura e al funzionamento del sisterma telematico.
9. Per quanto tempo viene rilasciato il nullaosta?
Può essere concesso per un periodo non superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, non superiore a due anni.
10. Il nullaosta al lavoro può essere prorogato?
Sì, entro il limite biennale, in costanza dello stesso rapporto di lavoro, previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento dell'obbligo contributivo.
11. Per quanto tempo sono rilasciati il visto d’ingresso e il permesso di soggiorno?
Il visto d’ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo indicato nel nullaosta al lavoro.
12. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro?
Sì, a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l'originario nullaosta; è possibile dunque con permesso di soggiorno in corso di validità cambiare datore di lavoro rispetto a quello della richiesta originaria con cui sono stati autorizzati assunzione e ingresso.
13. Il permesso di soggiorno relativo a questo nullaosta può essere convertito?
No, non può essere convertito.
14. Quali sono i documenti d’identità equivalenti al passaporto?
I documenti di identità equivalenti al passaporto possono essere: