1. A quale Sportello Unico può essere presentata la richiesta di nullaosta?
Attraverso la nuova procedura online di presentazione della domanda il sistema, tramite i dati forniti relativamente al datore di lavoro (se persona fisica o giuridica) e alla località di impiego del lavoratore, individua lo Sportello Unico competente al rilascio del nullaosta.
2. Come mai il procedimento è attivabile in qualsiasi momento?
Il nullaosta è rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto flussi, pertanto il datore di lavoro potrà presentare la richiesta in relazione alle proprie esigenze.
3. È consentita l’instaurazione di un rapporto di lavoro con contratto di apprendistato o di inserimento?
No, non è consentita l’instaurazione di un rapporto di lavoro con contratto di apprendistato o di inserimento.
4. Nel caso di richiesta presentata da un’agenzia di somministrazione del lavoro che tipo di trattamento economico dovrà essere garantito al lavoratore?
Dovrà essere garantito un trattamento economico non inferiore a quello applicato dall’azienda utilizzatrice ai propri dipendenti di pari livello ed a parità di mansioni svolte.
5. Viene acquisita tramite il Centro per l’impiego la disponibilità di altri lavoratori nazionali, comunitari o extracomunitari già residenti?
Sì, il procedimento di rilascio del nullaosta da parte del SUI comprende anche il preventivo espletamento degli adempimenti per la comunicazione delle richieste al Centro per l’impiego.
6. Cosa deve fare il lavoratore dopo l’ingresso in Italia?
Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, deve presentarsi al competente Sportello Unico ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno, esibendo il passaporto o altro documento equivalente. Deve inoltre presentare la ricevuta attestante l’avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa (rilasciato dal Comune), nonché la documentazione dell’effettiva disponibilità dell’alloggio (contratto di locazione registrato o contratto di comodato registrato o atto di compravendita o cessione di fabbricato).
7. Il lavoratore deve presentare successivamente il certificato di idoneità alloggiativa?
No. All’atto del rinnovo del permesso di soggiorno, dovrà essere presentata un’autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore rientrante nei parametri relativi all’idoneità alloggiativa.
8. Quali sono le comunicazioni obbligatorie che il datore di lavoro (struttura sanitaria pubblica o privata, agenzia di somministrazione di lavoro o società cooperativa) deve effettuare in caso di assunzione, variazione e cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore straniero a decorrere dall'11 gennaio 2008?
Dall'11 gennaio 2008 è entrata in vigore una nuova procedura semplificata che sostituisce le vecchie modalità di comunicazione che i datori di lavoro inoltravano ai Centri Per l'Impiego, all'INPS, all'INAIL e al Ministero del Lavoro; non sarà più necessario inviare differenti comunicazioni cartacee, ma basterà compilare un unico modello (modello UNILAV).
La comunicazione deve avvenire almeno il giorno precedente l'instaurazione del rapporto di lavoro.
9. Dove è indicata la validità del nullaosta?
Deve essere espressamente indicata nel provvedimento.
10. Per quanto tempo viene rilasciato il nullaosta?
Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato è rilasciato a tempo indeterminato. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, invece, per un periodo non superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, in cui il nullaosta è rilasciato a tempo determinato per un periodo non superiore a due anni, la proroga, oltre il predetto limite biennale, se prevista, non può superare lo stesso termine di due anni.
11. Il nullaosta al lavoro può essere prorogato?
Sì, entro il limite biennale, in costanza dello stesso rapporto di lavoro, previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento dell'obbligo contributivo.
12. Per quanto tempo sono rilasciati il visto d’ingresso e il permesso di soggiorno?
Il visto d’ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo indicato nel nullaosta al lavoro.
13. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro?
Sì, a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l'originario nullaosta; è possibile dunque con permesso di soggiorno in corso di validità cambiare datore di lavoro rispetto a quello della richiesta originaria con cui sono stati autorizzati assunzione e ingresso.
13. Dopo avere ottenuto il permesso di soggiorno per lavoro subordinato è possibile instaurare un nuovo rapporto di lavoro?
In alcuni casi sì, ma a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui sono stati autorizzati l'assunzione e l'ingresso. L'assunzione ad opera di datori di lavoro diversi da quelli a domanda dei quali sono stati autorizzati l'assunzione e l'ingresso originari può avvenire esclusivamente ad opera di:
a) struttura sanitaria pubblica o privata;
b) società cooperativa appaltatrice della gestione diretta ed esclusivadell'intera struttura sanitaria (ovvero di un suo reparto o servizio)di destinazione del lavoratore;
c) agenzia di somministrazione tenuta alla fornitura di lavoro infermieristico nei confronti della struttura sanitaria di destinazione del lavoratore.
14. Il permesso di soggiorno relativo a questo nullaosta può essere convertito?
No, non può essere convertito.
15. Quali sono i documenti d’identità equivalenti al passaporto?
I documenti di identità equivalenti al passaporto possono essere: