Regione Toscana
Antidiscriminazione normativa

Normativa internazionale

 

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, New York 10 dicembre 1948 

Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione. 

 

Convenzione di Roma del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Articolo 14 "Divieto di discriminazione"
Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita ogni altra condizione.

Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, New York 21 dicembre 1965  

(resa esecutiva in Italia con la Legge n. 654 del 1974)

 

Normativa comunitaria 

 

Trattato sull'Unione europea, Maastricht 1992  

Articolo 10
Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Articolo 19
[...] il Consiglio [...] può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

 

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000  che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

 

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

 

Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, Nizza 18 dicembre 2000

 

Normativa italiana

 

Costituzione

Articolo 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Articolo 10  
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

 

Decreto legislativo n. 286/98 (Testo Unico Immigrazione)

Articolo 43  "Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi"
Articolo 44  "Azione civile contro la discriminazione"

 

Legge n. 205/93 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 , recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.)

 

Decreto legislativo del 09 Luglio 2003, n. 215 "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica."

 

Decreto legislativo del 09 Luglio 2003, n. 216 "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro."

 

Legge n. 183/2010 

Articolo 21 "Misure atte a garantire pari opportunita', benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche"Misure atte a garantire pari opportunita', benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche"

 

Decreto legislativo del 1 settembre 2011, n.150 "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell' articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69."

Articolo 28 "Delle controversie in materia di discriminazione"