Domande e risposte sull’assegno/indennità di maternità
Qual è l’importo mensile dell’assegno?
Per il 2008 è di euro 299,53 per complessivi euro 1.497,65.
L’assegno può essere richiesto da cittadina non comunitaria col solo possesso del permesso di soggiorno?
No, è necessario possedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la ricevuta di richiesta.
.Cosa succede se il minore in affidamento preadottivo non può essere iscritto nella famiglia anagrafica dell’affidatario a causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall’Autorità competente?
Occorre far riferimento all’inizio della coabitazione quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo.
Cosa succede se la madre del neonato o la donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento sia deceduta e il beneficio non sia stato ancora erogato?
L’assegno che le sarebbe spettato può essere concesso, a domanda, rispettivamente al padre che ha riconosciuto il neonato o al coniuge della donna, a condizione che:
a) questi siano regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato;
b) il minore si trovi presso la loro famiglia anagrafica e sia soggetto alla loro potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi.
In alternativa questi soggetti possono, se in possesso dei medesimi requisiti soggettivi ed economici previsti per la persona deceduta, presentare autonoma domanda, che sostituisce ad ogni effetto quella della persona deceduta, e conseguire l’assegno a proprio titolo.
La domanda deve essere presentata al Comune di ultima residenza della persona deceduta nel termine perentorio di 6 mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento (cioè entro un anno dalla data del parto o di ingresso del minore nella famiglia anagrafica).
La domanda può essere presentata anche durante il termine concesso alla madre o alla donna (cioè entro 6 mesi dalla data del parto o di ingresso del minore nella famiglia anagrafica) quando ne sia documentato il decesso.
Competente alla concessione dell’assegno è sempre il Comune di ultima residenza della persona deceduta.
Oltre alla madre naturale, adottiva o affidataria, ci sono altri soggetti che possono avere il diritto a presentare la domanda per l’assegno di maternità?
a) il padre, che al momento della nascita del figlio sia residente nel Comune di Firenze, cittadino italiano o comunitario o non comunitario in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che:
- la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto;
- il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi.
Se sussistono queste condizioni l’assegno spetta in via esclusiva al padre.
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla scadenza del termine concesso alla madre (cioè entro un anno dalla data della nascita del figlio).
b) l’affidatario preadottivo che, al momento dell’ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente nel Comune di Firenze, cittadino italiano o comunitario o non comunitario in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, quando sopraggiunga separazione, a condizione che:
- l’assegno non sia già stato concesso alla moglie affidataria preadottiva;
- il richiedente abbia il minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica.
La domanda deve essere presentata dal richiedente al Comune di residenza entro 6 mesi dalla scadenza del termine concesso alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo (cioè entro un anno dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica).
c) l’adottante coniugato che, al momento dell’ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente nel Comune di Firenze, cittadino italiano o comunitario o non comunitario in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, quando sopraggiunga separazione, a condizione che:
- l’assegno non sia già stato concesso alla moglie che ha ricevuto il minore;
- il richiedente abbia il minore in adozione presso la propria famiglia anagrafica.
La domanda deve essere presentata dal richiedente al Comune di residenza entro 6 mesi dalla scadenza del termine concesso alla donna che ha ricevuto il minore in adozione senza affidamento (cioè entro un anno dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica).
d) l’adottante non coniugato, che, al momento dell’ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente nel Comune di Firenze, cittadino italiano o comunitario non comunitario in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, a condizione che:
- il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica;
- il minore sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi.
La domanda è presentata nel termine perentorio di 6 mesi dall’ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell’adottante.
e) l’affidatario non preadottivo, in caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei genitori, residente, cittadino italiano, comunitario o non comunitario in possesso dipermesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, a condizione che:
- il minore gli sia stato affidato con provvedimento del giudice;
- il minore si trovi nella famiglia anagrafica dell’affidatario.
La domanda è presentata al Comune di residenza del richiedente nel termine perentorio di 6 mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso al genitore.
Come si determina la quota differenziale in caso di erogazione dell’assegno in misura ridotta, in quanto la richiedente ha già percepito altra indennità ma di importo inferiore a quello dell’assegno stesso?
Per la determinazione della quota differenziale si sottrae dal beneficio complessivamente conseguibile il trattamento previdenziale o economico di maternità complessivamente spettante o percepito dal richiedente per l’intero periodo di astensione obbligatoria (si considera il trattamento previdenziale o economico di maternità spettante o percepito dalla madre anche nel periodo di astensione obbligatoria antecedente alla nascita).
Quando l’assegno è richiesto dal coniuge in occasione dell’affidamento preadottivo o dell’adozione senza affidamento, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo anche al trattamento previdenziale o economico di maternità spettante o percepito dalla donna affidataria o dalla madre adottiva.