Regione Toscana
Domande e risposte sull'attestazione di soggiorno permanente

1. Da che cosa può essere sostituito l'attestato di soggiorno permanente? 
Da una istruzione contenuta nel microchip della carta di identità elettronica secondo le regole tecniche stabilite dal Ministero dell'interno.

2. In quali casi il cittadino dell'Unione già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale conserva il diritto al soggiorno?
Quando:

  • è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
  • è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata, dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, oppure ha reso la dichiarazione, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
  • è in stato di disoccupazione involontaria d al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, oppure si è trovato in stato di disoccupazione involontaria durante i primi dodici mesi di soggiorno in Italia ed è iscritto presso il Centro per l'impiego oppure ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità all'impiego. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
  • segue un corso di formazione professionale.

3. Dopo quanto tempo il cittadino dell’Unione ha diritto al soggiorno permanente? 
Dopo che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per 5 anni nel territorio nazionale.

4. Da quando decorrono i 5 anni di soggiorno legale?
Dal momento dell'iscrizione anagrafica (anche precedente all'ingresso nell'U.E. per i neocomunitari)

5. Le assenze dal territorio nazionale del cittadino dell'Unione pregiudicano il diritto di soggiorno permanente? 
Il diritto di soggiorno permanente non è pregiudicato da assenze che non superino complessivamente sei mesi l’anno e anche da assenze di durata superiore dovute all’assolvimento di obblighi militari, o anche da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi come gravidanza, maternità, malattia grave, studi e formazione professionale, o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato.
Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze di durata superiore a due anni consecutivi.

6. Chi ha diritto al soggiorno permanente nello Stato prima della maturazione di un periodo complessivo di cinque anni? 
Ha diritto di soggiorno permanente nello Stato prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni:

  • il lavoratore subordinato o autonomo che, nel momento in cui cessa l’attività ha raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia, nonché il lavoratore subordinato che cessa di svolgere la propria attività a seguito di pensionamento anticipato, qualora abbia svolto in Italia la propria attività negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Se il lavoratore non ha diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all’età è considerata soddisfatta al raggiungimento dei 60 anni.
  • il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di lavorare a causa di una sopravvenuta incapacita lavorativa permanente. Nel caso in cui l'incapacità sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che dà all'interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;
  • il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d'attività e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per l'iscrizione anagrafica.

7. I cittadini dell’unione hanno diritto di esercitare attività economiche? 
Si, i cittadini dell'Unione hanno diritto di esercitare qualsiasi attività economica autonoma o subordinata, escluse le attività che la legge, conformemente ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani.

8. Per quali motivi il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell’Unione e può essere limitato? 
Può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

9. In quali casi si può procedere all’allontanamento dallo Stato? 
Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, può essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato.
In tali casi il provvedimento di allontanamento viene adottato dal Prefetto territorialmente competente in base al luogo di iscrizione anagrafica del destinatario e sarà comunicato al comune ove lo stesso è iscritto.

10. È possibile ricorrere contro i provvedimento di allontanamento?
Sì , è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.
Il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato.